Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11561 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5440-2015 proposto da:

GABELABOR SRL, CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in

persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA del 26/11/2013, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La Gabelabor srl, società uni personale, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 142/01/2013, depositata in data 23/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di recupero di un credito d’imposta, usufruito L. n. 388 del 2000, ex art. 8, per gli anni 2002 e 2003, e delle correlate cartelle di pagamento – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo ed il terzo motivo, vizi di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, rispettivamente, in ordine al contenuto motivazionale degli atti impositivi ed alla qualifica e funzionalità dei beni strumentali nuovi investiti dalla società.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Siccome la sentenza d’appello è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (nel dicembre 2013), il ricorso per cassazione è, infatti, soggetto alla più restrittiva disposizione processuale introdotta dal c.d. Decreto Sviluppo per circoscrivere l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al solo “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (mentre non ricorre l’inammissibilità per c.d. “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., essendo stato il giudizio di appello introdotto con atto depositato nel febbraio 2012, in quanto, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 del Decreto Sviluppo, le regole sulla “doppia conforme”, introdotte dal comma 1, lett. a, si applicano “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (12 agosto 2012), ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi, v. Cass. n. 5528 del 2014, in motiv.; Cass. 26860/2014).

Premessa dunque la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-8054/2014) in ordine ai rigorosi limiti del nuovo vizio motivazionale, essendo ormai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nel nuovo assetto del giudizio di legittimità, il vizio specifico denunciabile per cassazione comma 1, n. 5 cit. è relativo al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Non si può dubitare, invece, nella specie, che il tema della messa in funzione effettiva dei beni strumentali oggetto dell’investimento agevolato, in correlazione al fatto storico del disconoscimento, da parte del fisco, del correlato credito d’imposta, in ragione della non utilizzazione o non messa in funzione dei beni, abbia costituito proprio il fulcro della sentenza d’appello.

2. La seconda censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, implicante vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, è infondata.

Nella sentenza impugnata, si è accertato come, “in sede di accesso nei locali di soli 18 mq, condivisi con altra società”, “non” venivano “rinvenuti i beni agevolati di cui alle fatture d’acquisto” (inclusi dunque i beni immateriali, quali software, licenze d’uso e brevetti).

Ora, al fine della determinazione e della “ridetenninazione” del credito d’imposta, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, prescrive, all’art. 8, comma 7, che i beni oggetto dell’agevolazione (da rammentare che per nuovi investimenti agevolabili si intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate e che i beni, muniti appunto del requisito di novità, possono essere sia materiali, mobili o immobili, da utilizzare durevolmente nell’attività dell’impresa, che immateriali, vale a dire quelli rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica, i brevetti e le relative licenze di sfruttamento, i marchi e le relative licenze di sfruttamento, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di sfruttamento di conoscenze tecniche non brevettate, know-

how) “entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione”.

La C.T.R., sulla base dei fatti accertati, ha fatto corretta applicazione della normativa in oggetto e non risulta, dal ricorso per cassazione, che fosse stata soddisfatta la condizione della “entrata in funzione” dei beni, nei tempi e nei termini posti dalla legge (cfr. Cass. 20406/2014).

Nè la ricorrente ha evidenziato dati certi contrari, al fine di dimostrare che i beni strumentali, rilevati sul libro cespiti al momento dell’accesso dei verificatori, al fine di essere agevolabili, fossero effettivamente esistenti presso la struttura produttiva ed entrati in funzione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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