Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11560 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 12/05/2010), n.11560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22901-2007 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TRIGGIANI FERNANDO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 319/06 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

7.2.07, depositato il 15/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fernando Triggiani che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” G.N. ha proposto ricorso per cassazione il 10 agosto 2007 sulla base di un complesso motivo avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila, depositato il 15 febbraio 2007, con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex lege 89 del 2001 al pagamento, in favore dell’istante, di un indennizzo di Euro 9.000, oltre spese (per complessivi Euro 800 più accessori, per l’eccessivo protrarsi di un processo penale svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Ancora ed in corso di svolgimento in appello dinanzi alla Corte di Ancona. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Osserva:

La Corte d’appello – ritenuto che il processo dura da oltre quattordici anni – ha accertato una irragionevole durata di nove anni, liquidando per ogni anno di ritardo la somma di Euro 1.000.

L’unico motivo di ricorso si conclude con un quesito di diritto manifestamente infondato.

La Corte d’appello si è attenuta, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai parametri CEDU. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n, 623 61/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Non può trovare ingresso la censura in ordine alla necessità di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole (Cass., Sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1, 3 gennaio 2 008, n. 14).

Le altre censure svolte con il motivo (attinenti alla durata e al danno non patrimoniale) non possono trovare ingresso perchè, in relazione ad esse, mancano sia il quesito di diritto che la sintesi conclusiva, prescritti dall’art. 366- bis cod. proc. civ..

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio condivide il contenuto della relazione e gli argomenti che la sorreggono – non scalfiti dal contenuto della memoria difensiva – e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese processuali della fase di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 865,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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