Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11560 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7914/2011 proposto da:

GOLDEN LADY COMPANY S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

BELLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO MAZZUCCHELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO e

ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/11/2010 R.G.N. 178/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIULIO BELLINI;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione, da parte della Golden Lady Company s.p.a., alla cartella esattoriale in favore dell’Inps per la somma di Euro 35.700,94 a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al periodo 11/2001 – 06/2004.

Il Tribunale di Mantova aveva dichiarato inammissibile tale opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

La Corte d’appello di Brescia, investita dall’impugnazione della società opponente, ha confermato la gravata decisione dopo aver rilevato che il primo giudice aveva correttamente ritenuto perentorio il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella per la proposizione dell’opposizione, termine, questo, in relazione al quale non erano previste cause di risoluzione o di sospensione, e dopo aver precisato che la contestata disposizione normativa che lo contemplava non presentava profili di illegittimità costituzionale.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Golden Lady Company s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente assume che attraverso la lettera r.r. del 20.7.2006 l’Inps non si sarebbe limitato a sospendere l’esecuzione per consentire alla parte debitrice di presentare una richiesta di dilazione di pagamento o per altri motivi, ma avrebbe deciso di verificare l’esistenza stessa del suo credito ed il relativo ammontare, onde accertare se Io stesso era oggetto di sgravio totale o se spettava in tutto o in parte, per cui veniva meno il presupposto per l’applicazione della norma di cui al citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero la richiesta di pagamento della somma oggetto di causa, così come era da ritenere sospeso il termine previsto dalla stessa norma. Conseguentemente si sarebbe avuta, secondo la ricorrente, non solo la sospensione della riscossione della somma, ma anche della stessa cartella opposta, per cui non avrebbe potuto nemmeno decorrere il termine di quaranta giorni stabilito a pena di decadenza.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corta ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 11596 del 6.6.2016), “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, è previsto a pena di decadenza, sicchè la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso”.

Infatti, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, stabilisce che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte si tratta di un termine perentorio previsto a pena di decadenza (Cass. 17978/2008; 21365/2010). Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 2, prevede che dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

1.2. Come risulta dalla lettera della legge e dalla sua lettura sistematica la sospensione in discorso incide soltanto sulla riscossione del credito (ovvero sugli effetti esecutivi successivi alla formazione del ruolo) e non ha invece alcun effetto sul termine per impugnare in giudizio il ruolo, in seguito alla notifica della cartella. Il provvedimento di sospensione viene emesso in sede di autotutela dall’Ente, a prescindere dall’esercizio o meno della stessa facoltà di impugnazione del ruolo (già esercitata oppure no). Esso in base alla legge non ha perciò alcun raccordo con la facoltà di impugnazione da esercitare entro il termine di decadenza.

1.3. D’altra parte, venendo in questione un termine di impugnazione previsto a pena di decadenza, vale pure il principio stabilito dall’art. 2964 c.c., secondo il quale la decadenza non può essere sospesa, salvo che sia altrimenti disposto. Nè è previsto che il termine per impugnare il ruolo possa ritenersi a sua volta sospeso a seguito dell’esercizio del potere di sospensione in questione. Non avendo effetti sulla facoltà di impugnazione, il debitore dovrà perciò provvedere nei termini alla contestazione della pretesa dell’INPS all’interno del giudizio di cognizione, nell’ambito del quale l’INPS dovrà comprovare la fondatezza della pretesa contributiva. Neppure conta ai fini del rispetto del termine di impugnazione del ruolo la motivazione del provvedimento di sospensione che, secondo la tesi di parte ricorrente, era stato assunto in attesa di verificare l’an ed il quantum del credito stesso. Tale censura non ha pregio in quanto diretta a supportare l’esercizio di un potere che ha, in base alla legge, effetti sospensivi soltanto della riscossione del ruolo e che non implica alcuna rinuncia della pretesa sostanziale. Il provvedimento di sospensione non era perciò idoneo a prorogare il termine di impugnazione “sine die”. Pertanto, e per le stesse ragioni, esso era pure inidoneo a suscitare alcun legittimo affidamento in tal senso.

2. Col secondo motivo, dedotto per falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si contesta la natura perentoria del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, come affermata dalla Corte di merito, e nel contempo si dubita della legittimità costituzionale di tale norma, assumendosi che il cittadino che riceve un decreto ingiuntivo è chiaramente informato che in mancanza di opposizione entro quaranta giorni subirà gli effetti di un decreto divenuto definitivo, mentre un analogo avvertimento non è contemplato nella cartella esattoriale emessa ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, con conseguente difformità di trattamento, anche in termini di tutela giurisdizionale, il tutto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Cost.. Inoltre, secondo la ricorrente, la norma di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sarebbe incostituzionale nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva laddove il ritardo sia imputabile all’ente impositore, facendo al riguardo osservare che nella fattispecie l’opponente aveva confidato nella veridicità di quanto assunto dall’ente procedente circa la sospensione della cartella, per cui avrebbe potuto essere ravvisata l’ipotesi della forza maggiore alla base della tardiva proposizione dell’opposizione. Infine, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sulla scorta del rilievo che il destinatario della cartella aveva a disposizione un termine adeguato per proporre opposizione.

2.1. Il motivo è infondato.

Infatti, alla giurisprudenza consolidata di legittimità sopra richiamata (Cass. 17978/2008; 21365/2010; Cass. sez. lav. n. 11596 del 6.6.2016) in ordine alla natura perentoria del termine in esame si è di recente aggiunto l’ultimo pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2016) secondo le quali “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”.

2.2. Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale, che secondo la ricorrente sarebbero stati insufficientemente risolti dalla Corte di merito, si osserva che al contrario quest’ultima ha adeguatamente scrutinato le questioni che al riguardo le sono state sottoposte nel momento in cui ha affermato che non sussiste la lamentata discriminazione, attesa la diversità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione a cartella esattoriale e che, comunque, il destinatario di quest’ultima gode di un termine congruo per esperire tale rimedio. La motivazione dell’impugnata sentenza è altresì adeguata, sia nella parte in cui viene posta in risalto l’apprestata garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, a prescindere dalla mancata indicazione delle conseguenze della perentorietà del termine, sia nel momento in cui è evidenziato, con giudizio di fatto insindacabile in cassazione in quanto esente da vizi di ordine logico-giuridico, che la società non aveva allegato, nè tantomeno provato il caso fortuito o la forza maggiore a giustificazione del proprio ritardo, sia allorquando si precisa che nessuna induzione in errore era imputabile all’Inps, la cui nota conteneva esclusivamente la comunicazione della sospensione della riscossione del credito, senza riferimento alcuno al termine per l’opposizione.

2.3. Tali rilievi sono senz’altro condivisibili, stante l’adeguatezza e la logicità delle relative motivazioni espresse dalla Corte di merito, tanto più che anche la Corte Costituzionale (Ord. n. 111 del 2007), chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, censurato, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio, ha affermato quanto segue: “Da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro Iato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”.

2.4. In definitiva, la specialità della tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento per l’opposizione a cartella esattoriale, la congruità del termine stabilito per esperire un tale rimedio processuale, la possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, la cognizione piena che scaturisce dalla proposizione del relativo giudizio nel quale vige il principio del riparto dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale assunta dalle parti, rappresentano nel loro complesso elementi idonei di effettiva garanzia difensiva atti a fugare i dubbi di legittimità costituzionale riproposti in tale sede dalla ricorrente.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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