Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11560 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5355/2015 proposto da:

C.R., C.F. (OMISSIS), C.F.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MILITERNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ADOLFO NAPOLETANI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della CALABRIA del 11/07/2013, depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.R. e C.F. (eredi di C. M.) propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 62/03/2014, depositata in data 17/01/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico delle parti contraenti, per INVIM dovuta in relazione ad un atto di compravendita registrato nel 1979 –

è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per mancata allegazione dell’atto impugnato.

In particolare, i giudici d’appello, accolto il primo motivo del gravame dei contribuenti e ritenuto il ricorso ammissibile, hanno sostenuto che, nel merito, il ricorso dei contribuenti doveva essere respinto, apparendo congruamente motivata la pretesa impositiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, commi 1 e 2, avendo la C.T.R. deliberato oltre il termine di 30 gg. dalla data di trattazione della controversia, ivi previsto.

Con il secondo motivo, le stesse ricorrenti lamentano un vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 20, 6, 31, D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49, in punto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

2. La prima censura è infondata.

Con essa le ricorrenti lamentano un’ asserita “anomalia” nella procedura, risultando la decisione Delib. nella Camera di consiglio 11 luglio 2013″, a fronte della riserva assunta all’udienza di discussione del 23/05/2013.

Questa Corte ha tuttavia anche di recente ribadito (Cass. 17163/2015) che “in tema di contenzioso tributario, il ritardo nella deliberazione in Camera di consiglio di una decisione della commissione tributaria regionale, oltre trenta giorni dall’udienza pubblica di discussione (o dall’esposizione del relatore, ove non vi sia udienza pubblica), di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, non costituisce una violazione del diritto di difesa del contribuente, lasciando intatti il potere d’impugnare ed i relativi termini” (cfr. anche Cass. 8249/2008).

Il rinvio della deliberazione del collegio giudicante, avendo il termine di cui all’art. 35 citato carattere ordinatorio ed acceleratori e non perentorio, non comporta nullità della sentenza.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Al di là dei profili di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, non essendo nè allegato al ricorso nè riprodotto il contenuto dell’avviso di accertamento di cui si contesta il difetto di motivazione, la C.T.R., vagliatone il contenuto, ha affermato che lo stesso conteneva tutti gli elementi essenziali a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente:

luogo, natura del terreno, valore venale in comune commercio, tasso medio di capitalizzazione e riferimenti normativi.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 6394/2011; Cass. 14027/2012) che “in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistente in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”. L’atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione.

La C.T.R. si è attenuta a detti principi.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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