Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11560 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19853/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2027/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/08/2014 R.G.N. 3017/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.8.2014, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a C.F. l’assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa al 31.12.2007 e dal 28.7.2013 in poi, con esclusione del periodo intermedio;

che avverso tale pronuncia C.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies, comma 5 (conv. con L. n. 33 del 1980), e D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 (conv. con L. n. 99 del 2013), per avere la Corte di merito ritenuto che nel periodo compreso tra il 31.12.2007 e il 28.7.2013 ella non avesse diritto alla provvidenza oggetto della domanda in quanto “il reddito coniugale è superiore al limite di legge” (così la sentenza impugnata, pag. 3);

che il motivo è fondato, atteso che in favore degli inabili parziari, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13,D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies, comma 5 (conv. con L. n. 33 del 1980), prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario sia con riferimento al coniuge sia a tutti gli altri componenti del nucleo familiare (così già Cass. n. 13363 del 2003 e, più recentemente, Cass. nn. 10658 del 2012 e 26562 del 2018);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

 

 

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