Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1156 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 27/02/2020, dep. 21/01/2021), n.1156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26290/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– Ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina

Margherita 262, presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico,

rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Stasi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 104/5/2013 depositata il 5 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 104/5/2013, veniva accolto l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza n. 30/13/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva rigettato il ricorso del contribuente, esercente attività di impresa nel settore edilizio, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP e Addizionali per l’anno di imposta 2005.

– La CTR, in via preliminare ed assorbente, accoglieva il motivo di appello in cui il contribuente lamentava la violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per essere stato l’avviso di accertamento impugnato notificatogli prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni.

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR indebitamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio. In primo luogo, l’Agenzia deduce che l’avviso impugnato è stato notificato il 24.9.2010 mentre già il 13.5.2008 era stata consegnata al contribuente, e da lui sottoscritta, copia del Processo verbale di accesso e richiesta documenti, in relazione all’accesso occorso in pari data presso i locali aziendali, e da considerarsi a tutti gli effetti verbale di chiusura delle operazioni. In secondo luogo, l’Agenzia valorizza il fatto che in data (OMISSIS) il contribuente ha comunque proposto istanza di accertamento con adesione e, con ciò, si è instaurato anche l’effettivo contraddittorio con il contribuente, sia pure senza giungere ad un esito positivo.

– Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va premesso che non è dubbio il fatto che l’accertamento in questione sia di tipo analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), nel cui quadro l’uso degli studi di settore è stato solo lo strumento per determinare la misura della ripresa.

– A proposito del rapporto tra contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 Statuto e contraddittorio finalizzato all’adesione in presenza di studio di settore va rammentato che: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15859 del 12/11/2002, Rv. 558424 – 01; principio accolto da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 e, più di recente, reiterato da Cass.. Sez. 5 -, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017).

– Orbene, come sopra visto, nella fattispecie non si verte in un caso di accertamento da studio di settore “puro”, bensì “misto” ossia nel quale lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale, invero nemmeno quella principale, essendolo piuttosto decisiva l’antieconomicità” della gestione aziendale. Ciò esclude che trovi applicazione nella fattispecie la disciplina specifica dettata per gli studi di settore circa il contraddittorio finalizzato all’adesione, invocato ad abundantiam dall’Agenzia. Nella fattispecie pacificamente vi è stato un accesso istantaneo, in data 13.5.2008 e, dunque, benchè esso sia stato diretto alla mera acquisizione di documentazione, l’art. 12 dello Statuto, comma 7, trova applicazione. Infatti, la Corte ha già chiarito anche di recente che “Il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente, dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 – 01). La fattispecie dev’essere dunque sussunta nella disciplina generale in materia di contraddittorio endoprocedimentale preventivo dettata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, governata dall’autorevole interpretazione datane dalle sentenze delle Sez. UU, n. 24823 del 09/12/2015 e n. 18184 del 29/07/2013. Il precipitato di tali principi giurisprudenziali è nel senso che va escluso un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale.

– Per quanto riguarda le riprese ha al proposito rilievo il fatto, pacifico, del rilascio al contribuente il giorno stesso dell’accesso istantaneo di copia del Processo verbale di accesso e richiesta documenti. E’ contrario alla giurisprudenza di questa Corte il principio, prospettato dal contribuente, secondo il quale sarebbe sempre necessaria la notifica di un processo verbale di constatazione anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento. Infatti, va ribadito che “In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicchè, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12094 dell’08/05/2019, Rv. 653852 – 01). Dalla data di rilascio del verbale a conclusione dell’accesso istantaneo è dunque decorso il termine dilatorio, ampiamente rispettato prima della notifica dell’atto impositivo, intervenuta circa due anni e mezzo dopo.

– In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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