Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1156 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1156 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 28747-2010 proposto da:
GUIDI LUCIA C.F.

GDULCU40C67H501X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo
studio degli avvocati LEPORE GAETANO e LEPORE MARIA
CLAUDIA, che la rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
3119

contro

– I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.
97095380586, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 21/01/2014


tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI
MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– AZIENDA POLICLINICO UMBERTO PRIMO C.F. 05865511009,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL
POLICLINICO 155, presso AVVOCATURA AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANTONIO CAPPARELLI, NARDELLA ANTONIO, giusta delega in
atti;
– con troricorrenti. –

avverso la sentenza n. 4526/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/09/2010 R.G.N. 3026/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato LEPORE MARIA CLAUDIA;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO per delega PASSARELLI
MARIA e NARDELLA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

in persona del legale rappresentante pro tempore,

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, Guidi Lucia, già dipendente di
ruolo dell’Università degli Studi di Roma con qualifica di
funzionario tecnico di 8° livello, conveniva in giudizio l’Azienda
Policlinico Umberto I di Roma e l’INPDAP esponendo che: con
decorrenza 1.8.2000 era stata collocata a riposo con la posizione
D1 prevista dal CCNL comparto Università 1998-2001; aveva

equiparata economicamente, ai sensi dell’art.31 d.P.R. n. 761\79,
al personale ospedaliero con qualifica di dirigente di 1°Iivello; in
base all’accordo sindacale del 2.8.00 era stato previsto che dal
settembre 2000 il trattamento economico del personale
universitario che svolgeva attività assistenziale nel Policlinico
Umberto I venisse adeguato a quello previsto dal CCNL relativo
alla dirigenza medica e non medica 1998-2001; con deliberazione
n. 869/00 il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico decideva di
corrispondere dal settembre 2000 al personale dirigente medico e
non medico universitario le competenze relative alla retribuzione
di posizione stabilite dall’allegato n.2 all’accordo del 2.8.2000; la
ricorrente non aveva ancora percepito la retribuzione di posizione
per il periodo dal 1.11.99 al 31.7.00, ammontante
complessivamente a L.17.399.991 (pari ad €8.986,35), essendo
tale quota utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza ai sensi dell’art.53 CCNL dell’area della dirigenza
sanitaria- amministrativa- tecnica-professionale 1994-1997; la
mancata corresponsione della retribuzione di posizione, inoltre,
aveva determinato altresì un minor trattamento pensionistico e
una minore indennità di buonuscita; non era stata computata
nella liquidazione dell’indennità di buonuscita la quota di 7\12
dell’indennità di Ateneo (o di perequazione) di L.4.000.000 annue
previste dall’art.65 del CCNL 1998-2001 comparto Università, pur
essendo tale indennità una componente della retribuzione fissa e

3

lavorato presso l’Azienda Policlinico Umberto I ed era stata

:

continuativa e ritenuta utile ai fini del trattamento pensionistico,
al pari dell’indennità “di Ateneo” regolarmente percepita.
Chiedeva pertanto al giudice adito: a) di condannare l’Università
La Sapienza e\o l’Azienda Policlinico Umberto I al pagamento
della somma sopraindicata, dovuta per retribuzione di posizione,
con accessori di legge, e (b) di dichiarare che l’INPDAP era
tenuto a computare la retribuzione di posizione e la quota di

buonuscita.
Si costituiva l’Azienda Policlinico, deducendo di aver liquidato alla
ricorrente, con effetto dal giorno 5.2.2004, la somma di
E.8.488,10 (retribuzione di posizione); chiedeva pertanto la
declaratoria di cessazione della materia del contendere nei suoi
confronti con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva altresì l’INPDAP contestando la fondatezza della
domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, richiamando a
tal fine l’art.38 del d.P.R. n.1032\73, che non prevedeva
l’inclusione delle indennità di posizione e di ateneo reclamate
dalla lavoratrice.
L’Università convenuta restava invece contumace.
Il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere
in ordine alla domanda di pagamento della retribuzione di
posizione per il periodo rivendicato, respingendo le altre
domande attoree.
Avverso tale decisione proponeva appello la lavoratrice dolendosi
che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda
relativa agli interessi legali per il ritardato pagamento della
retribuzione di posizione, nonché erroneamente ritenuto che la
normativa disciplinante l’indennità di buonuscita dei dipendenti
universitari non comprendesse la retribuzione di posizione né
l’indennità di ateneo.

indennità di ateneo ai fini della riliquidazione dell’indennità di

Resistevano l’INPDAP e l’Azienda Policlinico, che proponeva
appello incidentale in ordine alla condanna al pagamento delle
spese processuali.
Con sentenza depositata il 23.9.10, la Corte d’appello di Roma
accoglieva solo parzialmente il gravame, condannando l’Azienda
Policlinico al pagamento degli interessi legali sulla retribuzione di
posizione corrisposta in ritardo, con decorrenza 25 settembre

Policlinico al pagamento delle spese del grado, compensandole
tra le altre parti.
Per la cassazione propone ricorso la Guidi, affidato a tre motivi.
Resistono l’Azienda Policlinico e l’INPDAP con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 31 d.P.R. n. 761\79; dell’art. 38 del d.P.R.
n. 1032\73 e dell’art. 53 del c.c.n.l. sanità 1994-97 (ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che sia l’indennità perequativa, o di Ateneo (diretta ad
eliminare il divario stipendiale per il personale di pari funzioni) sia
la retribuzione di posizione, prevista dal c.c.n.l. comparto sanità
1994-97, dovevano essere calcolate ai fini della quantificazione
dell’indennità di buonuscita, essendo comunque utili, in base
oAr:
A al«. d.P.R. n. 761\79 ed a seguito della sentenza n. 126\81

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della C.Cost., ai fini previdenziali ed assistenziali, ed essendo in
effetti l’indennità perequativa stata calcolata ai fini del calcolo
dell’indennità di buonuscita.
Lamenta in particolare che la sentenza impugnata non considerò
che l’indennità perequativa, prevista dall’art.31 del d.P.R. n.
761\79 doveva ritenersi utile, dopo il menzionato intervento della
Corte Cost., ai fini delle determinazione dell’indennità di
buonuscita del personale universitario, pervenendo invece
erroneamente a ritenerla utile solo per il personale medico
operante nei Policlinici universitari, in contfasto con quanto

2000. Respingeva l’appello incidentale e condannava l’Azienda

affermato da C.Cost. n.136\97 che aveva ritenuto sussistente
analogo principio perequativo per tutto il restante personale
universitario.
Insisteva nell’evidenziare che l’indennità perequativa era già stata
calcolata ai fini della buonuscita e che anche la retribuzione di
posizione era stata istituita dal c.c.n.l. (art. 53 dirigenza sanitaria
e amministrativa 1994-97) al fine di perequare la retribuzione del

dovendo così valere il medesimo principio espresso dalla Corte
Cost. con riferimento all’art. 31 d.P.R. n. 761\79.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ed
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che ) se la Corte di merito avesse meglio valutato che
l’indennità perequativa era già stata calcolata ai fini della
determinazione dell’indennità di buonuscita, sarebbe dovuta
giungere alla medesima conclusione per quanto riguardava la
retribuzione di posizione. Così come emergeva dalla delibera n.
28\06 del Direttore generale dell’azienda Policlinico che le
retribuzione di posizione veniva erogata “al personale
universitario in convenzione sanitaria”.
In sostanza risultava insufficiente la motivazione laddove pur in
presenza del calcolo dell’indennità perequativa “di base” ai fini
del computo della buonuscita, alle medesime conclusioni non era
giunta quanto alla retribuzione di posizione avente la medesima
natura, evincibile dal menzionato art. 31 d.P.R. n. 761\79.
Lamenta inoltre il mancato esame di un documento, avente
valore decisivo, e cioè la nota 20.6.02 n.1428 con cui l’INPDAP
aveva riconosciuto come utile ai fini del calcolo della buonuscita
la retribuzione di posizione.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa ed
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia, relativamente alla computabilità dell’indennità

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personale universitario a quella del dipendente sanitario,

di Ateneo nella indennità di buonuscita (art. 360, comma 1, n.5
c.p.c.).
Lamenta che nel giudizio avanti al Tribunale era stato dedotto
che l’indennità di Ateneo, istituita dall’art.41 del CCNL Comparto
Università 1996, aveva assorbito le indennità di cui agli artt. 20 e
23 del d.P.R. n.567\87, che erano definite “in aggiunta allo
stipendio”.

dell’11.4.02 dell’Università La Sapienza ove si leggeva che
“L’indennità di Ateneo costituisce, cosi come riconosciuto dalla
stessa interessata, un assegno accessorio della retribuzione
(art.38 CCNL 1994/1997, All. n.5; art.62 CCNL 1998/01, all.n.7).
In un primo momento, questa Amministrazione non ha
considerato nel calcolo dell’indennità di buonuscita la citata
indennità di Ateneo, ritenendo valutabili, a tale fine, le sole voci
del trattamento economico fondamentale. Successivamente, i
competenti Uffici, hanno ricevuto chiarimenti dall’A.R.A.N. in
merito all’interpretazione dell’art.65, comma 3, del CCNL 1998/01
(all.n.8); alla stregua di detti chiarimenti, l’indennità di Ateneo va
erogata a tutto il personale appartenente alla categoria EP, e
quindi anche alla nominata in oggetto, con le stesse modalità (“in
aggiunta allo stipendio”, e pertanto mensilmente, come
emolumento fisso e continuativo) proprie dell’indennità
corrisposta ai sensi dell’art.20, comma 5, del d.P.R. n. 567\87
(all.n.9)” Per questo motivo essa è disciplinata come le altre voci
del trattamento fondamentale della retribuzione e può essere
conteggiata per intera nel calcolo dell’indennità di buonuscita,
così come richiesto dalla sig.ra Guidi nell’istanza di cui in
oggetto”.
Ne conseguiva che l’indennità di Ateneo era componente fissa e
continuativa della retribuzione del dipendente universitario, utile
non solo ai fini del trattamento pensionistico, ma interamente
computabile nel calcolo dell’indennità di buonuscita, essendo il

Evidenzia di aver prodotto, sempre in primo grado, la nota

documento prodotto inequivoco nell’affermare che l’indennità di
Ateneo, pur facendo parte del trattamento accessorio,
concorreva a formare la base contributiva dell’indennità di
buonuscita.
La Corte romana aveva ignorato tale documento che, se
esaminato, avrebbe comportato una decisione favorevole alla
ricorrente.

congiuntamente esaminati, sono infondati.
Essi sono sostanzialmente diretti al computo nella buonuscita
della retribuzione di posizione e della indennità di ateneo o
perequativa.
Rileva innanzitutto e pertanto la Corte che l’intero ricorso risulta,
in effetti, rivolto esclusivamente nei confronti dell’INPDAP, tenuto
ad erogare l’indennità di buonuscita, e non dell’Azienda Policlinico
che ha invece proweduto, in parte nelle more del giudizio di
merito, a corrispondere sia la retribuzione di posizione con gli
interessi legali, sia l’indennità di Ateneo, sicché il ricorso risulta
infondato nei confronti del Policlinico, con le conseguenze di cui
al dispositivo in ordine alle spese.
Nel merito deve rilevarsi che, al di là di soggettive convinzioni
dell’azienda Policlinico o dell’Università, nessuna norma, legale,
regolamentare o contrattuale, stabilisce che le indennità di
posizione e perequativa siano utili ai fini della determinazione
dell’indennità di buonuscita del personale amministrativo
universitario. Quand’anche ciò fosse previsto da norme
contrattuali o regolamentari, esse sarebbero nulle per contrasto
con l’art. 38 del d.P.R. n. 1032\73.
Solo per l’indennità perequativa (in senso stretto) del personale
sanitario (personale universitario che

presta servizio presso

i polichhici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura), l’art. 31 d.P.R. n. 761\79, pur escludendo che l’indennità
perequativa unre potesse calcolarsi ai Fini previdenziali ed

8

4.-1 motivi, che per la loro evidente connessione possono essere

assistenziali, venne dichiarato in parte qua incostituzionale da C.
Cost. n. 126\81, sempre per il detto personale svolgente
assistenza sanitaria.
In tal senso, del resto, anche la citata nota dell’INPDAP e la
delibera n. 28\06 del Direttore generale dell’azienda Policlinico
che le retribuzione di posizione veniva erogata “al personale
universitario in convenzione sanitaria” (cfr. pag 16 del ricorso).

secondo il chiaro dettato della norma e secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, esclude che ai fini dell’indennità
di buonuscita possano essere computati emolumenti diversi da
quelli ivi tassativamente indicati (Sez. U, Sentenza n. 7154 del
25/03/2010; Cass. n. 28281 del 26/11/2008; Cass. n. 22125 del
25/10/2011; Cass. n. 2259 del 16/02/2012; Cass. n. 11604 del
2008; Cass.n. 19299 del 2008), rientrandovi sostanzialmente i
trattamenti economici fondamentali e non quelli accessori (salvo
quelli menzionati dal citato art. 38 tra cui non si rinvengono né la
retribuzione di posizione né l’indennità perequativa o “di
Ateneo”), dovendo ritenersi abrogate o illegittime, e comunque
non applicabili, le disposizioni dei c.cn.l. e dei regolamenti (nel
caso esaminato da Cass. sez.un. n.7154\10, quello dell’Inps),
prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di
quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle
competenze a carattere fisso e continuativo. La menzionata
sentenza resa a sezioni unite n.7154\10 ha poi chiarito che il
riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo
annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa
la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio
tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o
componenti retributive similari, esplicitamente menzionate dal
citato art. 38.
Ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita non possono
dunque includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente

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Opera dunque il divieto di cui all’art. 38 del d.P.R. n.1032\73 che,

previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 o da leggi speciali,
restando esclusa la possibilità di interpretare le locuzioni
“stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di
retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto
dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di
corrispettività con la prestazione lavorativa.
Recentemente si è ribadito (Cass. ord. nn. 17420, 17421 e

dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, è
demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione
delle modalità applicative della disciplina in materia di
trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 7, della legge n. 335
del 1995) e la “nuova regolamentazione contrattuale della
materia”, destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72,
comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell’art. 69,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento
complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri
interventi specifici su taluni punti, quale l’inclusione di voci
retributive nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Pertanto, attesa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel
cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, in difetto di
specifiche disposizioni, all’autonomia collettiva è preclusa
l’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di
calcolo.
In sostanza, quanto all’indennità di buonuscita governata dalle
norme dettate per i dipendenti dello Stato, e cioè dal D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032, questa Corte ha chiarito che
menzionando l’art.3 “l’ultimo stipendio o l’ultima paga o
retribuzione integralmente percepite” il legislatore ha escluso
ricondurre nell’ambito della retribuzione contributiva, ai fini del
computo dell’indennità di buonuscita, indiscriminatamente l’intero
coacervo degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come

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709\12), che in tema di trattamento di fine servizio per i pubblici

remunerazione dell’attività lavorativa, ma soltanto gli emolumenti
espressamente nominati (Cass.n.16582\04).
4.- Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,

giudizio di legittimità che liquida in E.100,00 per esborsi,
E.2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre
2013

in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente

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