Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11559 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5230/2019 proposto da:

D.M.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Romiti Daniele;

– ricorrente –

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino del (OMISSIS) D.M.Y. non avendo ritenuto credibile la vicenda narrata, in quanto affetta da incoerenza interna e contraddittorietà; non avendo rilevato nella situazione generale del Senegal,ed in quella dell’area di provenienza del ricorrente, sulla base di fonti aggiornate, una condizione di violenza indiscriminata tale da integrare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); avendo infine escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso umanitario, in mancanza di specifiche condizioni di vulnerabilità allegate ed accertate e in carenza di una condizione di effettiva integrazione.

Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione alla genericità della motivazione ed alla mancanza di sviluppo argomentativo complessivo tale da rendere la motivazione apparente.

Nel secondo motivo viene dedotta la configurabilità del rischio persecutorio, escluso dal Tribunale, la mancata applicazione dei criteri legali di credibilità, la situazione di violenza indiscriminata della regione del Casamance in Senegal, riconosciuta in altre decisioni di merito; la grave violazione dei diritti umani perpetrata a danno del ricorrente.

I due motivi da trattare congiuntamente perchè il primo si pone in funzione del secondo in connessione logica e complementare sono da ritenere inammissibile perchè in larga parte generici e riproduttivi dei caratteri generali delle protezioni invocate ed in parte volti a contestare il merito insindacabile delle valutazioni svolte con adeguata motivazione dal Tribunale.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue l’applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese processuali da liquidarsi in E 2100 per compensi oltre S.P.A.D..

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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