Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11559 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4071/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

C.P., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1525/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 23/05/2014, depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.P. e R.A. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1525/11/2014, depositata in data 27/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione, emesso a seguito di revoca dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 605 del 1954 e concessi in occasione dell’acquisto di un fondo rustico, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. con modifiche da L. n. 25 del 2010, art. 11 preleggi e L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, avendo la C.T.R. ritenuto venuto meno l’obbligo di fornire la certificazione prevista dalla L. n. 604 del 1954, per effetto dell’eliminazione introdotta dal D.L. n. 194 del 2009.

La censura è fondata.

La C.T.R. ha, in effetti, applicato retroattivamente la disposizione di legge (D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, come convertito dalla L. n. 25 del 2010, entrata in vigore il 28.2.2010), che ha eliso la necessità di produrre la certificazione rilasciata dall’Assessorato Agricoltura, estendendone la portata alla fattispecie in esame, relativa ad un atto di compravendita stipulato l’8/11/2007.

Sotto tale profilo, la C.T.R. ha violato la regola della generale irretroattività dell’efficacia di una legge ordinaria, non specificamente derogata nel caso di specie (Cass. 26190/2015).

2. Il secondo motivo del ricorso, implicante violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, è ugualmente fondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha poi affermato che i contribuenti che, in sede di acquisto di un terreno agricolo, avevano fruito delle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti dalla L. n. 604 del 1954, sulla scorta dell’attestazione provvisoria di cui all’art. 4, di tale legge, non hanno perso il diritto alle suddette agevolazioni, pur avendo successivamente omesso di produrre il certificato di sussistenza dei requisiti di legge rilasciato dal competente Ispettorato agrario, ai sensi della ripetuta L. n. 604 del 1954, art. 3 (certificato prodotto, nel 2011, oltre tre anni dopo la data di acquisto del fondo), essendo comunque risultati in possesso “dei requisiti di legge per la fruizione”.

L’assunto è errato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza – della cui prova e, prima ancora, allegazione, non c’è menzione nella narrativa della sentenza gravata – che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso (Cass. 9159/10; Cass. 10406/11; Cass. 21980/2014).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Le spese processuali del giudizio di merito, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità solo successivamente all’instaurazione della lite. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità sono irripetibili.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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