Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11558 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. un., 26/05/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 26/05/2011), n.11558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15032-2008 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C.

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato PAZIENZA MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOCCHINI DILETTA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 18036-2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA C.

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato PAZIENZA MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOCCHINI DILETTA, per

delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso principale –

avverso la sentenza n. 5238/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Michele PAZIENZA, Diego GIORDANO dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o comunque rigetto del ricorso principale; inammissibilità del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 11 settembre 2003 L.C. – dipendente del Ministero dell’Economia e Finanze – adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere partecipato ad un concorso riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli esecutivi per la copertura di 134 posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto; di essere risultato vincitore del detto concorso, ma di non avere mai ricevuto rituale comunicazione; di essere stato dichiarato decaduto dalla nomina con decreto del Ministero delle Finanze dell’11 novembre 1983 per non aver preso servizio nel termine di decadenza comunicato con nota ritualmente notificata; di avere proposto, nel 1986, domanda di riammissione in servizio del D.P.R. n. 3 del 1957, ex art. 132 senza alcun esito; di avere proposto ulteriore domanda in data 13.12.1993 e di avere ricevuto, in data 28.6.1996, richiesta di comunicare la propria disponibilità a raggiungere qualsiasi sede di servizio; di avere manifestato la detta disponibilità e di avere ricevuto comunicazione della chiusura della istruttoria per la istanza di riammissione; di essersi visto comunicare, dopo numerosi ulteriori solleciti, in data 2 agosto 2002, il rigetto della istanza di riammissione.

Tutto ciò premesso chiedeva, in via principale che venisse dichiarato il suo diritto alla nomina quale vincitore del concorso speciale con conseguente condanna della Amministrazione alla nomina, all’immissione in ruolo ed alla ricostituzione del rapporto con obbligo di corrispondere gli arretrati.

In via subordinata chiedeva di essere riammesso in servizio con condanna della amministrazione alla ricostituzione del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

2. Il Ministero, al quale veniva ritualmente notificato il ricorso, si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito deduceva che con nota dell’11 dicembre 1982 il L. era stato dichiarato vincitore del concorso e che, con successivo decreto dell’11 novembre 1983, era stato dichiarato decaduto dalla nomina per non avere assunto servizio nel termine stabilito.

In relazione, poi, alla richiesta di riammissione in servizio sottolineava la natura discrezionale del provvedimento e la inapplicabilità dell’istituto al caso di decadenza dalla nomina.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

3. Con sentenza del 18 ottobre 2004, notificata il 30 novembre 2004, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda principale, dichiarava il diritto del L. alla nomina come vincitore del concorso speciale ed ordinava alla Amministrazione di immetterlo in ruolo con ricostruzione della carriera condannandola alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero con ricorso depositato il 23 dicembre 2004. Ribadiva, in via pregiudiziale, il difetto giurisdizione del giudice adito avendosi riguardo ad una controversia relativa a questione insorta assai prima del 30 giugno 1998. Precisava, altresì, che il L. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di decadenza dall’impiego nei termini di legge atteso che, quanto meno dal marzo 1993 (epoca in cui aveva presentato la istanza di riammissione), era venuto a conoscenza del preteso difetto di notifica del decreto di nomina.

Ribadiva, infine, che il provvedimento di riammissione in servizio aveva natura discrezionale e che sulla istanza dell’appellato non era mai stata acquisita la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 39.

La norma del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 132 poi, era stata abrogata per effetto dell’entrata in vigore del c.c.n.l. del 16.5.2001 che aveva previsto il diverso istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro in favore soltanto dei dipendenti dimissionari o che avessero cessato dall’impiego per motivi di salute qualora la relativa istanza fosse stata proposta nel termine di cinque anni.

Alla luce di detta previsione, pertanto, in data 2 agosto 2002 era stata respinta la richiesta di riammissione proposta dal L.. Il Ministero concludeva, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell’appello, fosse rigettata la domanda proposta dal L. con vittoria delle spese del doppio grado.

Il L. si costituiva resistendo all’impugnazione.

5. Con sentenza del 20 giugno 2007 – 7 agosto 2007 la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di accertamento del diritto alla nomina; rigettava la domanda di accertamento del diritto alla riammissione in servizio; compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

6. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il L. con tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero intimato che ha anche proposto ricorso incidentale con due motivi.

Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale eccependo anche la tardività del controricorso del Ministero.

La sezione lavoro con ordinanza del 23 giugno 2010 ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite atteso che i motivi del ricorso proposto dal L. attengono alla giurisdizione al pari dei motivi del ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 formulando il seguente quesito: se l’eccezione del difetto di giurisdizione così come proposta in sede di appello dal Ministero costituisca domanda nuova e come tale inammissibile a norma di legge.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce – testualmente – “motivi attinenti alla giurisdizione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7” formulando i seguenti quesiti: dica la corte se, considerato il comportamento permanentemente illecito della pubblica amministrazione nei confronti del sig. L., vi è violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 nel negare la giurisdizione del giudice ordinario come dedotto dalla Corte d’appello di Napoli. Inoltre: dica la corte se, in caso di cassazione del suddetto capo della sentenza ritenuto viziato il giudice di rinvio sia tenuto a riconoscere in capo al sig. L. il diritto di nomina al concorso speciale a 134 posti per contabile riservato ai dipendenti della pubblica amministrazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 novembre 1981 e conseguentemente a condannare la pubblica amministrazione a provvedere alla immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del ricorrente.

Infine il ricorrente propone “motivi attinenti alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132 T.U., e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 formulando il seguente quesito di diritto: dica la corte se la mancata riammissione in servizio del sig. L. costituisca violazione e falsa applicazione dell’art. 132 del cit. testo unico, e successive modificazioni, e se, in caso di cassazione del capo della sentenza ritenuto viziato, il giudice di rinvio sia chiamato a condannare la parte soccombente a riammettere in servizio il ricorrente e alla ricostituzione della carriera.

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi con cui il Ministero eccepisce il difetto di giurisdizione, perchè la contestazione della legittimità della decadenza comunque riguarda una procedura di concorso per l’accesso al pubblico impiego devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e deduce, quanto alla domanda di riammissione, la mancata impugnazione del provvedimento di decadenza come preclusiva dell’esame nel merito della domanda suddetta.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale – i cui primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono entrambi alla giurisdizione – è infondato.

Va premesso che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non sussisteva alcuna preclusione sulla questione di giurisdizione dal momento che il giudice di primo grado l’aveva affrontata e decisa e quindi, non essendosi certo formato alcun giudicato su di essa, questa poteva ben essere riproposta dalle parti in grado d’appello.

Nel merito della questione di giurisdizione è sufficiente rilevare che correttamente la Corte d’appello, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla nomina, ha ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Viene in rilievo la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, che prevede che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Nella specie il L. lamenta la lesione del suo diritto alla nomina prodotta dal provvedimento con il quale egli, in data 11 novembre 1983, venne dichiarato decaduto dalla nomina all’impiego per mancata tempestiva assunzione del servizio pur in carenza di una rituale notifica del decreto di nomina.

Correttamente la Corte d’appello ha rilevato come la giurisdizione debba essere radicata in relazione alla data di emissione del detto provvedimento e della comunicazione dello stesso all’interessato;

data che è ampiamente precedente a quella del 1 luglio 1998. Risulta infatti che l’appellato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, indica il 1986 come data di proposizione della prima istanza di riammissione in servizio D.P.R. n. 3 del 1957, ex art. 132 e, in atti, sono versati documenti dello stesso tenore risalenti al 1993 nei quali espressamente si allega, quale causa di forza maggiore che ha impedito la tempestiva immissione in servizio, il difetto di notifica del provvedimento di nomina.

5. Per quel che attiene, poi, alla domanda di riammissione in servizio, il (terzo) motivo di ricorso è inammissibile per inidoneità del quesito che, come sopra riportato, consiste in due proposizioni, entrambe del tutto generiche e nient’affatto rispondenti al paradigma dell’art. 366 bis c.p.c. che richiede una chiara alternativa interpretativa della disposizione allegata a parametro del controllo di legittimità.

6. Il ricorso incidentale – assorbito quanto al primo motivo, che predica una diversa ed ulteriore ragione per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda del ricorrente diretta a contestare la legittimità del provvedimento di decadenza – è infondato nel suo secondo motivo, riguardante invece la domanda di riassunzione in servizio, dal momento che correttamente la Corte d’appello – dopo aver ritenuto in parte qua la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il provvedimento (dell’agosto del 2002) con cui questa era stata respinta, si collocava ampiamente dopo la suddetta data del 30 giugno 1998 – ha esaminato nel merito la domanda (che poi comunque, in grado d’appello, è stata respinta) negando rilievo, in via preliminare (come invece sostenuto dal Ministero ricorrente incidentale), alla circostanza che il L. non avesse impugnato tempestivamente il provvedimento che aveva pronunciato la sua decadenza. In questa parte va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

7. Nel complesso entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno rigettati dovendo affermarsi in particolare la giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda del ricorrente diretta a contestare la legittimità del provvedimento di decadenza, e la giurisdizione del giudice ordinario, quanto alla domanda avente ad oggetto la richiesta di riassunzione in servizio, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della reciproca soccombenza in questo grado) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda diretta a contestare la legittimità del provvedimento di decadenza, e la giurisdizione del giudice ordinario, quanto alla domanda avente ad oggetto la richiesta di riassunzione in servizio;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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