Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11558 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3594/2015 proposto da:

COOPERATIVA ADRIATICA S.C.A.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO JACOBI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA

CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHRISTIAN LUCIDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/08/2014 R.G.N. 273/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. venne assunto dalla società coop. Adriatica a r.l. in data 16.7.01 e prestò servizio presso la Ipercoop di San Benedetto del Tronto (nel quale erano occupati più di quindici dipendenti) con orario a tempo pieno, con qualifica di addetto al ricevimento merci. Con lettera del 17.8.11, la società dispose la sua sospensione cautelare con effetto immediato e fino alla conclusione del procedimento disciplinare contestandogli quanto segue: “Lei, in data (OMISSIS), alle ore 14,15 circa, dopo aver terminato il Suo turno di lavoro, mentre si apprestava a uscire dall’area vendita dell’Ipermercato San Benedetto per dirigersi verso gli spogliatoi è passato dalle barriere antitaccheggio poste vicino al centralino, facendo suonare le stesse. A quel punto ci risulta che gli addetti alla vigilanza siano intervenuti per un controllo. Da tale controllo effettuato all’interno del centralino, è emerso che all’interno della tasca del gilet della Sua divisa era occultata una confezione singola di Caffè Segafredo Zanetti intermezzo, referenza posta in vendita presso l’Ipermercato San Benedetto, della quale non ha prodotto alcun scontrino fiscale. Tal referenza è posta in vendita all’interno dell’Ipermercato o in una confezione doppia del valore complessivo di 4,46 Euro o in una confezione quadrupla del valore complessivo di 8,25 Euro. E’ emerso quindi che Lei abbia prelevato dal punto vendita e portato all’esterno dello stesso, senza averla regolarmente pagata alla cassa e, comunque, non accompagnata da regolare scontrino fiscale di acquisto, una confezione singola di Caffè Segafredo Zanetti intermezzo”.

Il P. si giustificava deducendo di aver rinvenuto una confezione doppia di detto caffè, di cui una rotta e destinata ad essere gettata. Avendo le mani occupate da altri prodotti da riporre, unitamente alla detta confezione ormai singola di caffè, in apposito carrello (destinato alla beneficienza), esponeva di aver riposto la confezione integra nella tasca del gilet, versato gli altri prodotti nel detto carrello, dimenticando tuttavia nella tasca la confezione singola di caffè, che venne rilevata dal sistema antitaccheggio all’uscita dal lavoro. Non ritenendo sufficienti tali giustificazioni, la società licenziava il P. per giusta causa con lettera del 29.8.11.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, adito dal lavoratore, accoglieva la sua domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento (per l’episodicità del fatto e per mancanza di prova circa l’intenzionalità della condotta), ordinando la reintegra del ricorrente nel poto di lavoro.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società cooperativa, resisteva il lavoratore.

Con sentenza depositata il 6 agosto 2014, la Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame, ritenendo il fatto contestato non così grave da giustificare il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Cooperativa Adriatica s.c. a r.l., affidato a tre motivi.

Resiste il P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, oltre ad omessa motivazione sull’applicabilità della detta disposizione e della contrattazione collettiva.

Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove, violando la norma invocata, non aveva considerato che l’art. 176 del c.c.n.l. di categoria, così come le norme del Regolamento aziendale, prevedevano il licenziamento per giusta causa in caso di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.; L. n. 604 del 1966, art. 3; artt. 176, 191 e 193 del c.c.n.l. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, e dei capitoli 19, punti 8, 9 e 10; cap. 20 n. 11 e cap. 27 del Regolamento interno del Supermercato.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tentativo di furto contestato, ritenne di dover escludere la legittimità del licenziamento per la particolare tenuità del danno, per la totale assenza di procedimenti disciplinari, senza considerare il particolare dolo della condotta e cioè che per appropriarsi della confezione di caffè singola fu necessario danneggiare (aprire) la confezione doppia.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nella specifica gravità del comportamento del lavoratore.

3.1- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Occorre infatti evidenziare che della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, stabilisce che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

La sentenza impugnata, pur esprimendo apprezzamenti sulla proporzionalità della sanzione, mostra tuttavia di non aver minimamente esaminato la norma contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro che sanziona col licenziamento l’appropriazione di beni aziendali.

Ciò basta, restando così assorbito il terzo motivo, per cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti la legittimità o meno della sanzione alla luce della disciplina contrattuale collettiva citata, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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