Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11558 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2878/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio

dell’avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELINA TARTAGLIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE del 05/12/2011, depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio di

consiglio del 12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di D.S.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 178/04/2014, depositata in data 5/08/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso della maggiore IRPEF versata, nell’anno 2006, tramite ritenute alla fonte, sugli importi corrisposti al contribuente su indennità di rischio radiologico – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile, come anche eccepito dal controricorrente, per sua tardiva proposizione, ex art. 325 c.p.c..

Invero, la sentenza impugnata della C.T.R. risulta essere stata notificata, a mezzo posta, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Termoli (cfr. Cass. 18936/2015: “Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio”), con atto ricevuto in data “20/11/2014” e non in data “24/11/2014” (come indicato in ricorso dalla ricorrente), secondo quello che si evince dall’avviso di ricevimento, depositato in copia dal controricorrente, unitamente alla sentenza.

Di conseguenza, il termine breve per impugnare, di gg. 60, scadeva il 19/01/2015, mentre il ricorso è stato consegnato dalla ricorrente all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 23/01/2015 (e ricevuto dal destinatario il successivo 27/01).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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