Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11558 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19093/2015 proposto da:

CALCESTRUZZI Z. S.N.C. DI Z.E. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FERENTANO 36, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

RIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato AGOSTINO CONFORTI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/02/2015, 130/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.2.2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i premi relativi agli anni 20042005 portati dalla cartella esattoriale opposta da Calcestruzzi Z. s.n.c. di Z.E. & C. nei confronti dell’INAIL e di Equitalia ETR s.p.a.;

che avverso tale pronuncia Calcestruzzi Z. s.n.c. di Z.E. & C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e dell’art. 617 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dall’iscrizione a ruolo dovesse esser fatta valere mercè opposizione agli atti esecutivi, che nel caso di specie doveva reputarsi tardiva;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, per avere la Corte territoriale reputato infondata l’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo nonostante i premi in questione si riferissero agli anni 2004 e 2005, per i quali non poteva valere la proroga disposta dall’art. 36 cit., nel testo modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito ritenuto la fondatezza della pretesa relativa ai premi nonostante che nei suoi confronti fossero state mosse “precise e puntuali osservazioni” (così il ricorso per cassazione, pag. 15);

che il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, atteso che i giudici territoriali, pur qualificando l’azione proposta nel presente giudizio come (tardiva) opposizione agli atti esecutivi, l’hanno comunque decisa nel merito, rilevandone l’infondatezza;

che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che questa Corte, nel vigore del testo del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25, ha chiarito che ai fini del computo del termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi ed i premi, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, occorre distinguere l’ipotesi di omissione, di cui alla lett. a) del predetto articolo, da quella di evasione, di cui alla lett. b) del medesimo articolo, in quanto, mentre nel primo caso rileva il termine di scadenza previsto per il pagamento, nel secondo il dies a quo si computa dal giorno è stato notificato al debitore l’accertamento relativo ai premi e contributi oggetto di evasione, indipendentemente dal tempo in cui essi avrebbero dovuto essere pagati (così Cass. n. 12819 del 2017);

che, ciò posto, il motivo di censura risulta chiaramente inammissibile per difetto di specificità, non precisandosi in ricorso se dei premi relativi agli anni 2004-2005 fosse stato semplicemente omesso il pagamento ovvero se la loro debenza fosse stata accertata a seguito di evasione;

che, in ogni caso, va ricordato che la previsione di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 dall’ente creditore, si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta (così Cass. n. 5963 del 2018 e succ. conf.);

che del pari inammissibile è il terzo motivo, non evincendosi dal contenuto del ricorso nè quali fossero nè dove fossero state espresse le “precise e puntuali osservazioni” che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a giudicare altrimenti circa la fondatezza nel merito del credito fatto valere dall’INAIL;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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