Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11557 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19212/2011 proposto da:

ERREBI S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MOLINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO PIEMONTESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/03/2011 R.G.N. 649/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato MOLINO CLAUDIA per delega Avvocato PIEMONTESE PAOLO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società Errebi a r.l. avverso la cartella esattoriale ad essa notificata su istanza dell’Inps per il pagamento di contributi relativi a due dipendenti. Secondo la Corte territoriale i contratti a progetto stipulati dalla società con i due lavoratori erano privi di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso come previsto del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61, 69, in quanto, al di là delle altisonanti espressioni enunciate negli obiettivi, oggetto dell’attività era il recapito delle pizze prodotte dalla società al domicilio dei clienti. Secondo la Corte non erano ravvisabili i caratteri del lavoro a progetto dal momento che l’attività prevista nei contratti si identificava con lo stesso oggetto sociale della società non dando luogo ad un apporto lavorativo destinato ad aggiungersi all’ordinaria attività dell’impresa o a realizzarne in autonomia di tempi una parte, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa e si concretizzava in una prestazione destinata puramente e semplicemente a consentire all’impresa di raggiungere la propria finalità in un quadro connotato da significativi tratti di subordinazione.

La Corte d’appello ha altresì escluso che fosse ravvisabile una prestazione autonoma avendo i due dipendenti solo la possibilità di concordare le fasce orarie della loro presenza, ma nell’espletamento della prestazione si doveva poi osservare il turno e la zona attribuita, rispondere alle esigenze quantitative (numero delle consegne) ed adeguarsi agli standard qualitativi imposti dall’azienda.

La Corte territoriale, pertanto, ha concluso rilevando che la mancanza del progetto imponeva la qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte infine ha rigettato l’appello incidentale della società volto ad ottenere la restituzione dei contributi versati alla gestione autonoma nonchè la revisione dell’aliquota contributiva applicabile e della base imponibile ritenendolo improponibile in questa sede.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la società Errebi con otto motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dalla società di improcedibilità dell’appello per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza.

2) Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, per non avere il ricorrente in appello osservato il termine di cui alla norma.

I due motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza e non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la arte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (cfr. tra le tante ord. n 23426/2013, sent. n 3959/2016).

3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1.

Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato la mancanza di uno specifico progetto in quanto l’attività affidata ai collaboratori coinciderebbe con l’oggetto sociale della società. Osserva che i rapporti erano stati instaurati ai fini dell’avviamento e della sperimentazione di un nuovo servizio consistente in un’attività ben identificata e collegata funzionalmente ad un risultato e cioè l’esplorazione delle potenzialità offerte dal mercato rispetto ad un nuovo sistema di commercializzazione del prodotto pizza. Osserva che la disciplina dell’istituto del lavoro a progetto non prevedeva in alcun modo che il contratto dovesse riguardare attività collaterali da affiancarsi a quella istituzionalmente condotta dall’azienda o che risultassero differenziate,nè che rivestissero natura straordinaria rispetto all’attività ed all’oggetto sociale dell’impresa.

4) Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi. Censura la sentenza secondo cui i rapporti si sarebbero svolti in un quadro connotato da significativi tratti di subordinazione e che non era ravvisabile la dichiarata autonomia avendo il lavoratore solo la possibilità di concordare le fasce orarie di presenza. Osserva che l’articolo 61 del decreto legislativo citato richiamava il rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente con la conseguenza che il fatto che la prestazione risultasse inserita nel ciclo produttivo e che dovesse rispettare le fasi della produzione non determinava il carattere subordinato del rapporto di lavoro. Rileva che ciò che assumeva rilevanza nel contratto a progetto era il risultato, mentre l’orario di lavoro doveva essere concepito in funzione di esso. Osserva, ancora, che la Corte non aveva valutato la volontà delle parti nè l’autonomia nello svolgimento della prestazione nonchè la retribuzione commisurata alle consegne.

5) Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte ammesso la prova testimoniale (integralmente riportata in ricorso.

6) Con il sesto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 e dell’art 2728 c.c.. Osserva che dagli elementi acquisiti al giudizio l’attività compiuta dai due lavoratori era da qualificarsi come di lavoro autonomo e rileva che invece la Corte aveva affermato che la mancanza del progetto determinava la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato aderendo alla natura di presunzione assoluta di quella introdotta dall’art. 69 del D.Lgs. citato. Deduce che la conversione del contratto contemplata dall’art. 69 concretava una presunzione iuris tantum.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (cfr tra le tante Cass. 13394/2013). La “specificità del progetto, programma o fase” diviene dunque l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato.

Nella specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un valido contratto a progetto. Ha, infatti, ritenuto insussistente un progetto specifico,nonchè lo stesso svolgimento di attività lavorativa autonoma ravvisando invece la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato.

Ha affermato, infatti, che nonostante il “nomen juris” e le “altisonanti espressioni enunciate negli obiettivi contenuti nei contratti intercorsi tra le parti oggetto dell’attività fosse il recapito delle pizze prodotte dalla Errebi al domicilio dei clienti.

La sentenza impugnata ha esaminato i fatti controversi ed accertato che detto progetto coincideva con lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale in quanto a ben vedere l’attività prevista nel contratto si identificava con lo stesso oggetto sociale della Errebi e che scarsa rilevanza aveva l’attività delle consegne a domicilio delle pizze, già prevista all’origine o aggiuntasi per successiva decisione dei soci di estendere l’attività alle consegne a domicilio. Secondo la Corte non dava luogo ad un apporto lavorativo destinato ad aggiungersi all’ordinaria attività aziendale o a realizzarne in autonomia di tempi una parte, pertanto, dovendo escludersi l’esistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro idoneo a qualificare il rapporto come rapporto di lavoro a progetto.

La decisione della Corte, basata sulla considerazione che il progetto di cui al contratto disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e segg., non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nello svolgimento dell’attività ordinariamente espletata dall’azienda, con le conseguenze di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, non appare censurabile (in tal senso Cass. 17636/2016).

A tali considerazioni deve altresì rilevarsi che,nella figura del lavoro a progetto, ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale. Nella specie la Corte ha, invece, ulteriormente accertato la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato sottolineando che i lavoratori avevano solo la possibilità di concordare le fasce orarie della loro presenza,dovendo per il resto osservare il turno e la zona attribuita utilizzando un mezzo proprio (o in mancanza messo a disposizione della società); indossare una casacca identificativa, incassare il prezzo; ricevendo un compenso secondo le consegne con un numero minimo garantito oltre che incentivi.

Circa le conseguenze dell’accertata insussistenza di un progetto specifico questa Corte ha affermato che “In tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Si è in particolare rilevato (cfr. Cass. n. 9471/2016) che “il senso complessivo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61-69 (nel testo vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, dunque anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si ricava dalla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1: “secondo il quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, “devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”: l’impiego del verbo “devono” palesa infatti l’intenzione del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1-3), il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Codesta finalità è realizzata dall’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, il quale, ai commi 1-2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorchè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. Benchè entrambe siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacchè nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell’alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986), laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l’art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione “sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, tipica dei casi di c.d. “conversione” del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro: e trattasi di conclusione avvalorata dalla disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 1, secondo il quale “Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento”), mentre con riguardo all’ipotesi che si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che “esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”. Nonostante il legislatore impieghi la locuzione “si trasforma”, è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla “tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti” contenuto nel prosieguo della disposizione in esame”.

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale si è attenuta a tali principi ed anzi, dopo aver escluso la sussistenza di uno specifico progetto, ha anche accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in tal modo escludendo qualsiasi fondatezza dell’ opposizione alla cartella Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese processuali liauidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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