Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11557 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1108/2015 proposto da:

L.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato WALTER PINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO CIOCIANO, PAOLO

BONECCHI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4492/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 14/04/14, depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4492/45/2014, depositata in data 5/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2005, a seguito del disconoscimento della detraibilità dei costi per interventi di ristrutturazione – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, un vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e degli artt. 53 e 23 Cost., avendo i giudici d’appello erroneamente ritenuto “sufficiente” la motivazione della cartella di pagamento. Lo stesso ricorrente, con il secondo motivo, deduce un vizio di nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, punto 4.

2. La prima censura è infondata.

Invero, al di là dei profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso il contenuto della cartella di pagamento (ovvero allegato al ricorso il documento) (cfr.

Cass. 8312/2013), la C.T.R. ha ritenuto “su ciente, pur se sintetica”, la motivazione espressa nella cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, quale descritta nella parte “in fatto” della sentenza (basata sul disconoscimento di detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione immobiliare), considerato che, nella specifica procedura, i contribuenti sono legittimati ad integrare, anche in fase pre-contenziosa, le richieste e la documentazione utile, come avvenuto nella fattispecie. Non ricorre in tale valutazione operata dal giudice di merito alcun vizio di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

3. La seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 132 c.p.c., è infondata, in quanto la lettura della sentenza rende possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ed all’art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. 5315/2015).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro, 1.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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