Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11556 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 12/05/2010), n.11556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLLIO 30,

presso lo studio dell’avvocato CARAMANICO GIUSTINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati COLOMBO ELDA, RISPOLI GREGORIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto R. Vol. 5/07 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11.7.07, depositato il 20/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 24 luglio 2007 la corte d’appello di Milano ha condannato il ministero della giustizia al pagamento di un’indennita’ di Euro 750,00 in favore di A.L. per l’irragionevole durata di un giudizio instaurato davanti al tribunale del lavoro di Ivrea il 7 dicembre 2002 e definito con sentenza del 29 novembre 2006;

che l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi e che il ministero non ha svolto attivita’ difensiva;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che e’ manifestamente infondato il primo motivo con il quale si lamenta che sia stata detratta dalla durata complessiva del giudizio il periodo di quattro mesi e mezzo occorso per la definizione della ricusazione del giudice adito e che l’indennizzo sia stato commisurato alla sola parte di durata irragionevole e non anche all’intera durata del giudizio;

che, infatti, da un lato, la durata del sub procedimento di ricusazione non puo’ essere imputato al funzionamento dell’apparato giudiziario specialmente quando la relativa istanza risulta infondata, e dall’altro, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) impone di limitare l’indennizzo al solo periodo eccedente la durata ragionevole;

che e’ inammissibile il secondo motivo con il quale si lamenta che, in sede di liquidazione delle spese giudiziali, non si sia tenuto conto delle spese di trasferta dei difensori e dell’indennita’ per il difensore domiciliatario, non essendo state indicate in ricorso le singole voci delle quali il giudice del merito non avrebbe tenuto conto;

che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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