Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11556 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 26/05/2016, dep.11/05/2017),  n. 11556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13164/2013 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

PUGLIESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 7, int. 15, presso lo studio dell’avvocato

CONCETTA MARIA RITA TROVATO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LETTERIA PORFIDA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1401/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/11/2012, R.G.N. 803/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato VINCENZO PUGLIESE;

udito l’Avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO per delega LETTERIA

PORFIDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 6/11/2012, la Corte di Appello di Catanzaro riformava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia emessa il 15/1/2008 che aveva respinto la domanda proposta da F.A., nei confronti di M.G. – titolare dell’omonima ditta e datore di lavoro del primo -, diretta ad ottenere il pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 20.758,24 (“o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata”), oltre accessori, a titolo di differenze retributive e ferie non godute, La Corte territoriale condannava, pertanto, il M. al pagamento, in favore del F., di Euro 26.631,19, a titolo di capitale e di Euro 34.361.94, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento degli ulteriori accessori maturati dopo il 30/4/2011, data finale del calcolo eseguito dal C.t.u..

Per la cassazione della sentenza ricorre il M. articolando tre motivi, cui il F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., lamentando che i giudici di seconda istanza abbiano reputato che la questione della prova possa essere risolta… attraverso l’applicazione concernente l’onere di contestazione, nel processo del lavoro, delle circostanze di fatto specificamente dedotte dal ricorrente”, deducendo che, al riguardo, “sfugge il passaggio logico che ha consentito alla Corte di merito di invocare il principio di non contestazione di determinate circostanze, annettendovi forza talmente persuasiva ed efficacia così decisiva, da superare le prove dipanate in primo grado, sulla cui validità, affidabilità e grado di convincimento la Corte non si è comunque pronunciata.

1.1. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità laddove sembra rivolto ad ottenere un nuovo esame del merito relativamente alla determinazione delle differenze retributive richieste dal lavoratore, non è fondato, poichè lo stesso M. ha dichiarato di – non avere mai contestato” le circostanze che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione; circostanze considerate, peraltro, sempre dal M. – antecedenti logici ed in rapporto di connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello”. La Corte di merito, quindi, ha giudicato conformemente agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002; Cass. n. 5356/2009), alla stregua dei quali, per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall’attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2 e si censura, in particolare, il fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto -pacifico lo svolgimento di un orario lavorativo di 40 ore settimanali per l’intera durata del rapporto (anch’essa non contestata)”, mentre tale circostanza è stata espressamente avversata dal datore di lavoro, anche con la rappresentazione di un analitico quadro dell’effettivo orario osservato dal F. dal 1986 al 2000.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico-, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 6/11/2012, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fallo decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla determinazione dell’ammontare delle differenze retributive richieste dal lavoratore.

3. Con il terzo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., ed in particolare si lamenta che la Corte di merito avrebbe posto a base della propria decisione il CCNL, trascurando di considerare che tale documento nel giudizio di primo grado non è mai stato prodotto, benchè enumerato nell’indice ed altresì che, tale CCNI, – è comparso, ad un certo punto, in secondo grado, senza che risulti che, in merito, sia stato esercitato alcun potere officioso del giudice ex art. 437 c.p.c.”.

3.1 anche tale motivo, peraltro formulato in modo perplesso; è da disattendere, in primo luogo perchè ripropone la richiesta di riesame del fatto, in ordine al quale, peraltro, la Corte di Appello ha argomentato in modo esaustivo, sulla scorta delle risultanze istruttorie e conformemente all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di – non contestazione dei fatti dedotti in giudizio da parte del convenuto” (cfr. Cass. S.U., n. 761/2002; Cass. n. 5356/2009, citt., alle quali si rimanda, costituendo pronunzie fondamentali nella materia). Inoltre, sia detto ad abundantiam, il CCNL di cui si tratta, come sottolineato dai giudici di seconda istanza, che ne danno espressamente atto in sentenza (v. pag. 3), era in atti sia in primo che in secondo grado. E, comunque, nulla avrebbe vietato ai giudici di ordinarne la produzione.

Pertanto, posto che i giudici di seconda istanza hanno esaminato il fatto di cui si dibatte alla luce delle emergenze istruttorie, deve concludersi che nessuno dei motivi articolati è idoneo scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo – e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del F., avv. Letteria Porfida, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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