Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11556 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 993/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo

studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Abruzzo del 25/03/2014, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di R.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 511/05/2014, depositata in data 12/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiore imposta dovuta per effetto della revoca dell’agevolazione fiscale c.d. prima casa (IVA con aliquota del 10% in luogo del 4%), correlata all’acquisto di un immobile con atto registrato nel 2008, risultato, sulla base dei dati identificativi, indicati in una denuncia di accatastamento redatta dalla ditta costruttrice e nel rogito, di una superficie “utile” complessiva di “277 mq”, superiore dunque a mq 240 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’immobile non era definibile come abitazione di lusso, in quanto avente una superficie complessiva di mq. 212, inferiore a mq. 240, dovendo escludersi dal calcolo della superficie dell’abitazione “i locali indicati come Fondaci al piano S2, lett. F, pari a mq. 56,40”, valutati la denuncia di accatastamento “e le relative variazioni”, nonchè la comunicazione dell’Agenzia del Territorio dell’aprile 2012, in esito ad un sopraluogo disposto in loco, perchè aventi “un’altezza inferiore ai vani abitativi”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del disposto contenuto nel n. 21 della Tabella A, parte 2^, alleata al DPR 633/1972, in combinato con l’art. 1, nota 2 bis, della Tariffa, parte 1, all.ta al Testo Unico dell’imposta di registro n. 131/1986, nel testo vigente ratione temporis, e del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, per avere i giudici della C.T.R. erroneamente interpretato ed applicato la normativa in questione sia con riguardo al concetto di superficie utile dell’immobile, ai fini della predetta agevolazione “prillia casa”, sia con riguardo al momento in cui rileva la sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione in questione.

2. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate, con assorbimento del terzo motivo.

A norma del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis (con riguardo all’imposta di registro), il beneficio fiscale richiesto è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal D.M. 2 agosto 1969, in “Gazzetta Ufficiale” 218 del 27/08/1969; l’art. 6 di detto decreto include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mg. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, riconnettendo pertanto la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione solo dei predetti ambienti.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini per cui è causa, non si applicano le normative edilizie o igienico-sanitarie (Cass. 12942/2013; 23591 del 2012; n. 10807 del 2012, n. 22279 del 2011; 25674/2013), in quanto gli unici locali da escludersi sono quelli espressamente indicati nella su riportata normativa; al riguardo, questa Corte ha precisato che “in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1^, ad. 1, nota 2^ bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che –

dall’estensione globale riportata nell’ano di acquisto sottoposto all’imposta – residua, una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa” (Cass. 861/2014; Cass. 24469/2015).

Va poi ribadito, come già statuito da questa Corte, che principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie di cui sopra, l’abitazione vada considerata “di lusso” o “non di lusso” con riferimento al momento dell’acquisto, e non a quello della sua costruzione o ristrutturazione successiva (vedi Cass. 1439/2016, che ha cassato la sentenza di appello proprio per avere escluso, dal calcolo della superficie utile, ai fini che qui interessano, “la soffitta e le cantine” solo “in quanto privi del requisito dell’abitabilità secondo il vigente Regolamento edilizio”, senza procedere “alla necessaria valutazione in ordine all’effettiva destinazione di detti vani a soffitta e cantine al momento dell’acquisto”; Cass. 21791/2012; in termini anche Cass. 22279/2011).

Pertanto il requisito dell'”utilizzbilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 25674 del 15/11/2013, nella quale si è ritenuta legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, potesse computarsi nella superficie “utile” anche un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. anche Cass. 10807/2012;

Cass. 22279/2011 e di recente, Cass. n. 9529/2015, la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell’immobile, anche l’ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendete invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di “casa di lusso”, allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica).

E’, altresì, principio espresso da questa Corte quello per cui, a fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, grava sul contribuente l’onere di provare, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non erano utilizzabili a scopo abitativo (cfr. Cass. 21553/2011).

Ora, nella specie, la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, da un lato, avendo dato rilievo, non alla “potenzialità abitativa” ovvero “all’utilittabilitd’ dell’immobile e del locale indicato come “fondaco” in contestazione (posto al piano secondo seminterrato, dotato di “impianti, idrici, termici; elettrici e di gas e di un angolo cottura”, come dedotto, anche in questa sede, dalla ricorrente Agenzia, con richiamo a quanto risultante dal verbale del sopralluogo, effettuato nel 2012 dall’Ufficio del Territorio, pagg. 10 – 11 del ricorso, ed a quanto già dedotto nell’atto di appello, pagg. 13 – 14 del ricorso), ma al solo dato dell'”altezza” (ed, in particolare, dell’altezza minima richiesta dal Regolamento comunale per “il soggiorno diurno”), parametro questo di per sè insufficiente, e, dall’altro, non avendo valutato la situazione esistente, in punto di effettiva destinazione dei vani in contestazione, al momento dell’atto di acquisto, unica determinante ai fini dell’agevolazione fiscale (dalla quale, peraltro, emergeva, oltre ad una diversa situazione catastale, una diversa altezza anche del fondaco in contestazione, variata “da 2,70 metri indicati nella planimetria” ai “2,60 metri riscontrati dai tecnici intervenute” nel 2012).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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