Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11555 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 12/05/2010), n.11555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21395/2007 proposto da:
L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA in liquidazione
coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo
studio dell’avvocato IANN0TTA Gregorio, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ZETA GENERAL SERVICES GROUP SPA, in persona del legale rappresentante
ed amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato BARONE Anselmo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONE CARLO MARIA,
giusta procura speciale a margine della memoria;
– resistente –
e contro
FAMIGLIA ZEPPIERI SNC, BANCA DELLA CIOCIARIA SPA;
– intimate –
avverso il provvedimento n. 3875/06 R.G. del TRIBUNALE di FROSINONE,
depositata il 16/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che nel giudizio di accertamento dell’obbligo della Banca della Ciociaria s.p.a., terzo pignorato nel procedimento esecutivo promosso dalla Edera – Compagnia italiana di assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Zeta General Services Group s.p.a. e la società Famiglia Zeppieri in n.c., instaurato davanti al tribunale di Frosinone (iscritto al n. 3875/2006 r.g.) e nell’ambito del quale i debitori hanno eccepito l’inesistenza del provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta e quindi il difetto di legittimazione del commissario liquidatore, il tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2007, ha disposto la sospensione, in attesa della definizione del giudizio pendente tra Z.A. e altri nei confronti del Ministero dell’industria e dell’ISVAP, con l’intervento, tra gli altri, della Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, davanti alla corte d’appello di Roma, su rinvio disposto con sentenza di questa corte n. 15721 del 2005, avente ad oggetto, tra l’altro, l’accertamento dell’inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Edera s.p.a.;
che, con ricorso del 31 luglio 2007 la Edera – Compagnia italiana di assicurazioni – s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto regolamento di competenza nei confronti del provvedimento di sospensione sostenendone l’illegittimità sia per la mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica tra il procedimento pendente davanti alla corte d’appello di Roma e quello pendente davanti al tribunale di Frosinone, sia per la diversità dei soggetti tra i quali pendono le due cause, in quanto: a) come affermato da questa Corte con i provvedimenti n. 8204/2004, 6158/2005, 19293 e 19294 del 2005, anche se la messa in liquidazione fosse stata disposta con atto amministrativo inesistente o nullo, restando ferma la circostanza che il liquidatore ha di fatto agito per far valere gli interessi dell’Edera e che gli effetti di tale gestione non potrebbero venire meno retroattivamente ai sensi della L. Fall., art. 21; b) nel giudizio pendente davanti alla corte d’appello di Roma sono presenti il Ministero dell’industria e l’ISVAP che non sono presenti nel giudizio davanti al tribunale di Frosinone; che FIN.TRE ha depositato memoria;
che il p.g. ha concluso chiedendo che sia accolto il ricorso e sia annullata l’ordinanza impugnata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il regolamento proposto dall’Edera in liquidazione è ammissibile in quanto fondato su due motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e vizio di motivazione) in relazione ai quali sono stati correttamente formulati un quesito di diritto e l’indicazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c.;
che, stante la presenza di tutte le parti del giudizio pendente davanti al tribunale di Frosinone in quello pendente davanti alla corte d’appello di Roma, non varrebbe ad escludere il rapporto di pregiudizialità la presenza in quest’ultimo giudizio anche di ulteriori parti:
che, tuttavia, con sentenze n. 8204/2004 e n. 27777/2008, nonchè con le ordinanze nn. 6158, 1923 e 1924 del 2005 è stato affermato il principio secondo il quale l’atto di preposizione del commissario liquidatore alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta amministrativa, sebbene emesso in carenza di potere, comporta, allorchè sia stato eseguito con la presa in consegna dei beni della società, delle scritture contabili e degli altri documenti dell’impresa da parte del commissario, l’assunzione e l’esercizio stabile di fatto della gestione della società e, pertanto, la nullità dell’atto di preposizione non può eliminare gli effetti concretamente prodottisi nella realtà fenomenica;
che, pertanto, non sussiste pregiudizialità giuridica tra la causa pendente davanti alla corte d’appello di Roma e quella pendente davanti al tribunale di Frosinone, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato;
che il tribunale di Frosinone, davanti al quale il giudizio deve proseguire, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
La corte cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e dispone che il giudizio prosegua davanti al tribunale di Frosinone che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010