Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11555 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2766/2016 proposto da:

B.G., nella qualità di erede di B.V. e di

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Borsieri

n. 13, presso l’avvocato Giorgi Stefano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Menicacci Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prenatal S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n. 39, presso

l’avvocato Moretti Marco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Zucchi Stefano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Cassa di Risparmio di Fermo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n. 54,

presso l’avvocato Gianfranco Graziadei, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Matteo Ghisalberti, giusta procura speciale

per Notaio dott. V.L. di (OMISSIS);

– resistente –

e contro

I.A., I.C., I.D., I.M.,

O.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5105/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, il ricorrente, l’Avvocato Roberta Simone, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la restistente Carifermo, l’Avvocato Matteo Ghisalberti

che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per revocazione la sentenza n. 5105/2015 di questa Corte con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da B.G., nella sua qualità di erede di B.V. e B.L., avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2008.

2. – La pronuncia in questione ricostruisce la vicenda processuale nei termini che seguono.

“I fratelli germani B.G. e L. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma D.R.R. e I.A. – rispettivamente seconda moglie del proprio genitore B.V. e figlia di primo letto della predetta – nonchè la s.p.a. Prenatal e la s.p.a. CARIFERMO.

“Gli attori esposero che il (OMISSIS) innanzi al notaio P.M. di (OMISSIS) era stato stipulato un contratto di mutuo tra la Cassa di Risparmio di Fermo (per il prosieguo Carifermo) da un lato, ed il defunto genitore, la sorellastra e la matrigna dall’altro, in forza del quale la Banca aveva concesso un mutuo di 140 milioni di Lire, garantito da un’ipoteca su un bene del solo B.V. in (OMISSIS), condotto in locazione dalla Prenatal S.p.A.. La suddetta somma era stata versata su un conto intestato alla sola I., acceso presso la stessa Carifermo.

“Dal momento che a restituzione del mutuo erano stati altresì ceduti pro solvendo i canoni dovuti dalla Prenatal – per un importo di Lire 22 milioni annui – ponendo in essere in sostanza uno “sconto” dei predetti canoni, gli attori assumevano che il contratto in questione fosse simulato ed avesse il solo scopo di accrescere il patrimonio della I. e che pertanto andasse accertata e dichiarata detta simulazione e, in aggiunta, la nullità della donazione indiretta (per difetto di forma) che ne sarebbe originata.

“Aggiunsero i B. che l’appartamento ipotecato, sebbene formalmente intestato al genitore, in realtà avrebbe fatto parte dell’impresa familiare costituita dal defunto B., dai figli e dalla madre dei medesimi S.C., così che, anche per tale motivo, il contratto di mutuo non poteva dirsi efficace verso l’indicata impresa familiare.

“Gli attori sottolinearono altresì che il contratto di mutuo doveva dirsi invalido in quanto concluso da tale Bo.Al., agente nella qualità di procuratore speciale della Banca, senza che però di tale procura risultasse traccia.

“Dedussero inoltre che la volontà di B.V. al momento della stipula del mutuo, doveva considerarsi viziata per incapacità naturale – essendo affetto da gravi malattie che lo avrebbero condotto a morte di lì a cinque mesi – o anche per dolo e violenza morale: allegarono a sostegno di tali affermazioni la condotta – oggetto di procedimento penale della stessa I. che poco prima del decesso del padre degli attori, avvalendosi di una procura nulla, autenticata dal notaio Sc. di (OMISSIS), era riuscita a vendere tutti gli immobili siti in (OMISSIS) per 800 milioni, sottraendo altresì beni mobili per ulteriori 500 milioni; con ulteriore procura invalida, rogata dallo stesso notaio, il giorno prima della morte di B.V., la I. aveva venduto al marito, Sa.Gi., l’appartamento sottoposto ad ipoteca il quale poi era stato alienato a tale M..

“Chiesero che, per le ragioni sopra descritte, tutti i convenuti fossero condannati a restituire in favore della, massa ereditaria, la, somma di lire 140 milioni e fossero condannati al risarcimento dei danni consistenti nella diminuzione del valore dell’appartamento ipotecato, nella perdita del reddito prodotto dallo stesso e nelle spese necessarie per la cancellazione dell’ipoteca.

“Il Tribunale rigettò le domande.

“Con la sentenza impugnata (depositata in data 24.7.2008) la Corte di appello di Roma – dichiarate inammissibili le domande proposte solo con il gravame – ha confermato la decisione del tribunale osservando che: a) l’intera condotta processuale e sostanziale della s.p.a. Carifermo presupponeva la ratifica dell’operato del funzionario che aveva stipulato il mutuo (ciò in relazione all’eccezione di carenza di poteri di costui); b) quanto alla carenza di legittimazione del B. a disporre di un immobile facente parte dell’impresa familiare (degli attori e della loro madre), nulla era emerso in primo grado e solo in appello erano state dedotte circostanze a conferma dell’assunto ma non risultava perchè l’appartamento dovesse ritenersi acquistato con utili della preesistente impresa familiare; c) erano infondati gli assunti in merito alla simulazione dell’atto e alla nullità della donazione dissimulata, mancando la prova della partecipazione della banca all’accordo simulatorio ed essendo irrilevante (perchè condotta successiva) l’accreditamento della somma sul conto della I.; d) era infondata la domanda di annullamento per incapacità del B. (non provata) come quella di nullità per circonvenzione di incapace (stante la sentenza penale di assoluzione sebbene per l’esimente ex art. 649 c.p.); e) la domanda di annullamento per violenza o dolo del pari era infondata essendo mancata la prova delle circostanze dedotte, essendo inidonei a tal fine i comportamenti successivi all’atto; f) erano inammissibili (perchè non riproposte nelle conclusioni in primo grado) le richieste istruttorie, peraltro irrilevanti; g) infine erano infondate le dedotte nullità per l’alternarsi degli istruttori in primo grado”.

Il ricorso per cassazione – articolato in nove motivi – è stato respinto, come già rilevato.

3. – A seguito della proposizione dell’istanza di revocazione proposta contro la nominata sentenza n. 5105/2015 si è costituita la sola Prenatal s.p.a., la quale ha concluso chiedendo che si pronunci secondo giustizia. La Cassa di Risparmio di Fermo ha partecipato alla discussione orale della causa. Il ricorrente ha depositato memorie insieme ad alcuni documenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale del ricorrente, dal momento che la facoltà di depositare documenti in un momento successivo al decorso del termine previsto dall’art. 369 c.p.c. è limitata agli atti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, e quindi si riferisce a quelli concernenti questioni processuali (quali la tempestività dell’impugnazione, la legittimazione processuale del ricorrente o la cessazione della materia del contendere), non già a quelli attinenti al merito della controversia (specificamente, in tema di revocazione: Cass. 25 marzo 2003, n. 4384).

Deve altresì darsi atto che la banca è risultata legittimata alla discussione della causa in udienza, avendo provveduto al deposito di procura speciale notarile.

2. – Il ricorso per revocazione verte su di un asserito errore di fatto, ma alla deduzione dell’errore revocatorio se ne affiancano, non sempre con grande chiarezza, altre. Asseriscono i ricorrenti che il giudice di primo grado avrebbe ignorato l’esistenza di un giudicato, precedentemente formatosi, portato dalla sentenza n. 13722/2001 del Tribunale di Roma; da tale pronuncia, spiegano, risultava che la vendita dell’appartamento ipotecato a garanzia del mutuo era da ritenere inefficace (laddove, invece, il giudice di prime cure, dopo aver accertato che l’appartamento in questione era stato venduto al marito della I. e quindi ritrasferito a M.U., aveva dichiarato la carenza di interesse ad agire degli attori). Analogo errore, secondo gli istanti, sarebbe stato compiuto, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione; in particolare, la pronuncia di quest’ultima era fondata su presupposti smentiti dalle risultanze di causa, dal momento che il giudizio poggiava sulla “falsa” affermazione dell’avvenuta vendita dell’immobile ipotecato, ponendosi in contrasto non solo con la predetta sentenza n. 13722/2001, ma anche con una successiva pronuncia penale, identificata col n. 1325/2005. Tale errore revocatorio, secondo i ricorrenti, era stato poi causa di ulteriori vizi e, segnatamente degli errori di fatto indicati a pag. 13 del ricorso (che però – va detto – inseriscono a dati giuridici: la nozione di “contrarietà alle norme imperative” ex art. 1418 c.c., la nozione di reato di circonvenzione di incapace e la punibilità dello stesso reato). Oltre alla revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, i ricorrenti richiamano poi la fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5, per contrarietà della sentenza di primo grado al giudicato che si sarebbe formato sulle due sentenze (l’una civile e l’altra penale) di cui si è detto, e l’ipotesi del dolo del giudice (art. 395 c.p.c., n. 6), assumendo che il Tribunale non avrebbe potuto non rendersi conto e non prendere atto, seppure in via incidentale, di alcune circostanze (pag. 15 del ricorso). Si assume, altresì, che la sentenza di cassazione era stata pronunciata “in presenza di una situazione di dolo da parte dei soggetti che hanno strumentalizzato lo schema del contratto di mutuo”, allo scopo di attuare una “manovra usurpativa a danno della parte vulnerabile”, avvalendosi, tra l’altro, di due procure invalide, e che la stessa era stata resa in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false (pagg. 17 s. del ricorso). Infine, i ricorrenti richiamano la proposizione del ricorso per ricusazione che avrebbe dovuto determinare la sospensione del procedimento di legittimità, con conseguente impossibilità, durante il periodo di sospensione, di compiere atti del procedimento: segnatamente, di poter emanare la sentenza.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Conviene precisare che il ricorso per revocazione delle sentenze di cassazione è ammesso per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4) (art. 391 bis c.p.c.); solo laddove la Corte decida la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. – evenienza che non ha avuto luogo nella fattispecie – può avere ingresso l’impugnazione per revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 6) (art. 391 ter c.p.c.).

E’ pure il caso di chiarire che il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la “regola del caso concreto” partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. Sez. U. 16 novembre 2004, n. 21639).

A ciò si aggiunga – anche se il rilievo è davvero superfluo, risultando assorbente quanto testè osservato – che il divisato errore non è riferito dal ricorrente alla sentenza impugnata, ma a quella di primo grado: lo stesso istante non indica, infatti, in quale preciso passaggio della sua decisione la Corte di legittimità avrebbe attribuito rilievo al trasferimento immobiliare riconosciuto inefficace dalla sentenza n. 13733/2001 del Tribunale di Roma.

Nè, a mente del cit. art. 391 bis, può ammettersi che la sentenza della Corte di cassazione possa essere revocata ex art. 395 c.p.c., n. 5. E’ stato in proposito di recente rilevato che è inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva e che non è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. giacchè l’art. 391 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi (Cass. Sez. U. 23 novembre 2015, n. 23833).

Analoghe considerazioni vanno ovviamente svolte con riferimento all’ipotesi del dolo della parte (art. 395 c.p.c., n. 1), della pronuncia basata su prove false (art. 395 c.p.c., n. 2) e del dolo del giudice (art. 395 c.p.c., n. 6): ipotesi oltretutto prospettate, in modo spesso oscuro, facendo per lo più riferimento a circostanze non direttamente inerenti al giudizio di legittimità.

Manifestamente inconferente, ai fini della revocazione, è poi la prospettazione della vicenda processuale relativa all’istanza di ricusazione.

4. – Le spese del giudizio di legittimità vanno riversate sul ricorrente, siccome soccombente.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Prenatal e della Cassa di Risparmio di Fermo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di tali parti, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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