Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11555 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16530/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

SERVIGEST SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., EQUITALIA SUD S.P.A. – già

EQUITALIA ETR S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1469/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/12/2014 R.G.N. 1708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.12.2014, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto a SERVIGEST s.c. a r.l. il pagamento di premi in favore dell’INAIL;

che avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che SERVIGEST s.c. a r.l. e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta annullata la cartella esattoriale per difetto dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, solo un’espressa domanda dell’ente previdenziale poteva far accertare la sussistenza nel merito della pretesa creditoria relativa ai premi;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, nella specie, nessuna domanda di accertamento del credito fosse stata proposta in giudizio;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, per avere la Corte di merito ritenuto che l’iscrizione a ruolo dovesse essere annullata ancorchè il giudizio sulla validità dell’accertamento ispettivo che ne era presupposto fosse stato proposto soltanto nei confronti dell’INPS;

che il primo motivo è fondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (così già Cass. n. 14149 del 2012, seguita, tra le più recenti, da Cass. nn. 17858 del 2018 e 1558 del 2020);

che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, derivandone di necessità la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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