Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11554 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 12/05/2010), n.11554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26962/2007 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIO
VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Angelo, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
sul ricorso 28232/2007 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.L.;
– intimata –
avverso il decreto n. 53179/05 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA
del 27/02/06, depositata il 26/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Presidente e Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con decreto del 26 luglio 2006 la corte d’appello di Roma ha condannato la Presidenza del consiglio al pagamento in favore di C.L. di un’indennità di Euro 2.000,00 per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al tar del Lazio il 12 gennaio 1999 e definito con sentenza del 20 novembre 2003;
che la C. ha proposto ricorso per cassazione e che la Presidenza del consiglio dei ministri ha proposto ricorso incidentale;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono essere riuniti:
che è manifestamente fondato il motivo del ricorso principale con il quale si censura il provvedimento impugnato per aver fatto decorrere gli interessi dalla data del provvedimento stesso e non invece dalla data della domanda;
che resta assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso con il quale si lamenta che le spese siano state liquidate in misura inferiore al minimo legale;
che è manifestamente inammissibile il ricorso incidentale che censura il provvedimento impugnato per aver accolto la domanda non ostante che l’attrice fosse pienamente consapevole dell’infondatezza della sua pretesa, trattandosi di censura ad un accertamento di fatto implicitamente compiuto dal giudice del merito che non ha ravvisato elementi concreti e specifici per vincere la presunzione dell’esistenza del pregiudizio non patrimoniale legato all’irragionevole durata del giudizio presupposto;
che non essendovi ulteriori accertamenti da compiere può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 2.000,00 in favore della ricorrente al tasso legale dalla data della domanda; condanna la Presidenza del consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 480,00 per onorari, Euro 310,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, quanto al giudizio di merito, e in Euro 900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per il giudizio di cassazione con distrazione, per entrambi i giudizi, a favore dell’avv. Angelo Giuliani che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010