Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11553 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19887/2012 proposto da:

La Scametal S.r.l., in persona liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via dell’Elettronica n. 20, presso l’avvocato

Siviglia Giuseppe Piero, rappresentata e difesa dall’avvocato

Ruggiero Lucia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., subentrata per incorporazione

alla Banca Toscana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo Da

Brescia n. 9/10, presso l’avvocato Mannocchi Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Taccetti Daniele,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Banca Toscana S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G.P. SIVIGLIA, con delega, che

si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato V. PAOLINI, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo e

secondo motivo, rigetto dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società a responsabilità limitata Scametal ricorre per cassazione nei confronti della Banca Toscana s.p.a. e nei confronti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., articolando cinque motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, 19 marzo 2012, n. 301.

Con tale pronuncia la Corte territoriale ha confermato integralmente quanto disposto dal Tribunale di Salerno nel primo grado del giudizio, con provvedimento n. 2820/2005. E’ stata così respinta la domanda formulata dall’attuale ricorrente, nel concreto intesa a ottenere il risarcimento dei danni provocatile dal comportamento tenuto dal Monte dei Paschi (quale banca trattaria) e/o dalla Banca Toscana (quale banca negoziatrice) in relazione a un assegno bancario non trasferibile, tratto da Scametal e inviato via posta al destinatario, ma andato smarrito nel tragitto e poi pagato a soggetto terzo, nonostante la contraffazione documentale che era venuta ad affliggerlo.

Più in particolare, i giudici del merito hanno dichiarato improcedibile la domanda formulata nei confronti del Monte dei Paschi in ragione dell’esistenza di un precedente giudicato inter partes, relativo al medesimo oggetto, come formatosi a seguito della pronuncia del Tribunale Salerno, n. 2123/1992. E hanno respinto nel merito la domanda svolta nei confronti della Banca Toscana, rilevando che non risultava provata, nemmeno in via presuntiva, l’effettiva sussistenza di una qualche “alterazione materiale” dell’assegno in questione.

Nei confronti del ricorso proposto da Scametal resiste, con apposito controricorso, il Monte dei Paschi, non già in proprio, bensì quale successore per avvenuta incorporazione di Banca Toscana.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso per cassazione presentati dalla s.r.l. Scametal denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo viene dunque a denunciare “violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., circa il “ne bis in idem””.

Il secondo motivo a sua volta lamenta “errata interpretazione ed applicazione dell’art. 332 c.p.c.”.

Il terzo motivo poi censura “violazione ed errata applicazione degli artt. 116, 210, 211 c.p.c., in ordine alla mancata esibizione dell’originale dell’assegno”.

Il quarto motivo lamenta “violazione ed errata applicazione dell’art. 229 c.p.c. (confessione spontanea)”.

Il quinto motivo, infine, censura “violazione ed omessa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c.. Per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto decisivo per il giudizio”.

2.- Il primo motivo contesta l’effettiva sussistenza di un giudicato, che risulti ostativo all’esame del merito della domanda presentata nei confronti del Monte dei Paschi.

A tale proposito la pronuncia della Corte territoriale è venuta a rilevare espressamente che “non appare dubbio dalla lettura della sentenza” – resa, in esito a distinto procedimento, dal Tribunale di Salerno n. 2123/1992 – “che essa decida anche nel merito della domanda e non solo sulla legittimazione soggettiva del convenuto Monte dei Paschi di Siena, convenuto in giudizio all’epoca nella persona del direttore della filiale di (OMISSIS)”.

Secondo la prospettazione adottata dal ricorso, per contro, questa precedente sentenza del Tribunale di Salerno “non ha affrontato, esaminato e deciso il merito e, quindi, nè il petitum nè la causa petendi, limitandosi a dichiarare che la filiale dei (OMISSIS) del M.P.S., convenuta nel giudizio, non aveva autonomia propria per cui l’azione andava rivolta verso la sede centrale dell’Istituto Bancario anzidetto”.

A tale enunciazione di base, tuttavia, il ricorso non fa seguire un esame dei contenuti e termini della pronuncia in discussione, sì che tale allegazione, di tratto solo programmatico, rimane come fine a sè stessa. In realtà, il ricorso non ha neppure cura di riportare dispositivo e assetto motivazionale della ridetta pronuncia: il motivo, dunque, prima di ogni altra cosa difetta del pur necessario requisito dell’autosufficienza, sub specie della previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

In definitiva, questo motivo si manifesta inammissibile.

3.- Il secondo motivo si sostanzia, nel corpo del suo svolgimento, nell’affermazione che la “posizione della B.” – e cioè della persona che, a quanto pare, riscosse l’assegno di cui trattasi – “si inquadra in un rapporto autonomo e scindibile con la Banca Toscana che negoziò l’assegno in questione”.

Peraltro, la rilevazione dell’autonomia della posizione del detto soggetto si ritrova pure, e con nettezza, nel contesto della sentenza resa dalla Corte di Appello (“sussistono plurimi rapporti giuridici distinti e separabili, autonomi nonostante siano stati cumulati, in primo grado, in un unico giudizio”). Nè il motivo viene a indicare quale mai possano essere – in relazione alla posizione della ricorrente Scametal – i passi e gli sviluppi ulteriori di questa comune constatazione, come pure (almeno potenzialmente) l'”utilità” di tali ipotetici passi per la medesima.

Anche questo motivo, di conseguenza, risulta inammissibile.

4.- Il terzo motivo si focalizza sulla circostanza che, nel corso del primo grado, il Tribunale di Salerno ordinò a Monte dei Paschi di produrre l’originale dell’assegno in questione e che, peraltro, l’Istituto non corrispose all’ordine, adducendo a scusante il mancato reperimento del titolo medesimo.

Il giudice ha errato – lamenta così il motivo – nel senso che egli, “ove abbia ordinato alla parte l’esibizioni di documenti…, non può poi assumere genericamente che l’ordine non è più necessario, non avendo avuto esso successo, senza esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l’ordine di esibizione sia stato impartito”.

Il motivo è inammissibile. Lo stesso tende a un riesame del merito (e in via propriamente diretta, visto se non altro che lo stesso ricorso viene in situ a dichiarare pure che “le alterazioni del titolo… peraltro già emergono ictu oculi dalla produzione della fotocopia”).

E’ principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, del resto, che l’ordine di esibizione non è provvedimento decisorio, nè comunque in qualche modo pregiudicativo delle decisione. Cfr., per tutte, Cass., 18 settembre 2009, n. 20104.

5.- Il quarto e il quinto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della sostanziale unitarietà, che li caratterizza.

Gli stessi censurano la sentenza della Corte territoriale per non avere tenuto in adeguata considerazione la circostanza che “nella comparsa della Banca Toscana… si formula riserva di “ripetere” l’importo dell’assegno nei confronti della B. per quanto “indebitamente pagato” alla stessa”. Questa dichiarazione integra – così sostiene il ricorso – una vera e propria “confessione spontanea di responsabilità”.

Il motivo è inammissibile. Prima di tutto perchè trascura proprio di riportare il testo dell’affermazione imputata alla Banca Toscana che, tra l’altro, per potere essere convenientemente apprezzata, avrebbe dovuto essere riportata con precisione e pure nella sua compiuta espressione formale -, così violando il principio di autosufficienza. E poi perchè gli stessi si sostanziano in una mera richiesta di riesame del merito della controversia.

6.- In conclusione, il ricorso risulta inammissibile in tutti i motivi in cui risulta articolato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la s.r.l. Scametal al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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