Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11551 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 15/06/2020), n.11551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23889/2018 proposto da:

U.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso Corte di

Cassazione e difeso dall’avvocato PRATICO’ ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Torino rigettò il ricorso proposto da U.V., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria. Il richiedente, appartenente al gruppo (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS), di famiglia cristiana, aveva dichiarato di essere scampato nell'(OMISSIS) ad un attentato dinamitardo nella sua città, dove (OMISSIS) aveva fatto esplodere una bomba, e che tale attentato lo aveva traumatizzato. Egli era partito da (OMISSIS) pagando un trafficante per arrivare a (OMISSIS), da dove era giunto in Niger e poi in Libia, dove si era trattenuto subendo diverse aggressioni, con violenze fisiche e rapine. Infine aveva raggiunto l’Italia.

Il Tribunale adito non ravvisò nei fatti narrati i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale, escludendo sia una persecuzione a danno del ricorrente, sia il pericolo di un danno grave in caso di rientro dello stesso nel suo Paese, sia la sussistenza di situazioni eccezionali tali da giustificare il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.- Su gravame del richiedente, la Corte di appello di Torino confermò il provvedimento del Tribunale, ritenendo la vicenda narrata non idonea a fondare il riconoscimento della richiesta protezione in alcuna delle sue forme, e sottolineando, in particolare, la non credibilità della appartenenza del richiedente alla fede cristiana, alla luce delle generiche dichiarazioni fornite al riguardo innanzi alla Commissione Territoriale che gli aveva rivolto domande puntuali, ed al Tribunale. Ha comunque rilevato che tale appartenenza non sarebbe decisiva ai fini della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle sue domande, non costituendo di per sè ragione di persecuzione, in quanto la percentuale di cristiani in Africa è pari ad oltre il quaranta per cento. Nè -ha osservato la Corte di merito – è emerso il rischio di una condanna a morte ovvero di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante in caso di rientro, o di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Ed ancora, la situazione di instabilità della Nigeria non è generalizzata, verificandosi crimini contro l’umanità solo nel nord-est del Paese, mentre l’attacco ad (OMISSIS) è stato un episodio isolato.

Quanto alla domanda di protezione umanitaria, la Corte sabauda ha rilevato che il richiedente non ha dedotto specifici motivi di carattere umanitario al di là del riferimento alla situazione della Nigeria.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre U.V. sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112,342,345,346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dei principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti della cognizione del giudice di appello; nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e 5, lett. a), c) ed e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in tema di onere della prova e valutazione di credibilità del richiedente, e carenza e illogicità manifeste e assolute di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi. La Corte, pur avendo fondato la decisione di rigetto delle istanze sull’asserita carenza dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 32, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha, tuttavia, indicato un secondo profilo argomentativo, relativo alla non credibilità del racconto del richiedente in ordine alla sua appartenenza alla fede cristiana, che non era materia di appello, non essendo stata denunciata la decisione del Tribunale che aveva ritenuto credibili le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente, sicchè la Corte d’appello non avrebbe potuto rimettere in discussione l’argomento. Comunque la valutazione del giudice di secondo grado in ordine alla non credibilità del ricorrente sarebbe stata operata senza prendere in considerazione i parametri fissati all’uopo dalla legge.

2.- Il motivo è infondato.

Dal tenore testuale della motivazione della sentenza impugnata emerge all’evidenza che nel percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione non trovano spazio i dubbi in ordine alla credibilità del richiedente: “La vicenda narrata – osserva la Corte di merito – non è idonea a fondare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria” per mancanza di ragioni di persecuzione in danno del richiedente, di rischi per lo stesso di condanna a morte o di tortura in caso di rientro nel suo Paese, o di violenza indiscriminata. In un siffatto tessuto motivazionale, la notazione relativa alla non credibilità della circostanza dell’appartenenza del richiedente alla fede cristiana assume il valore di mera considerazione ad colorandum.

3.- Con il secondo mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14, lett. c), la motivazione contraddittoria e palesemente illogica, l’omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente. La decisione sarebbe stata adottata sulla base di una istruttoria fondata su informazioni non attuali circa la dedotta esistenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata presente, secondo il ricorrente, in tutta la Nigeria, e non solo negli Stati del nord-est, come affermato dalla sentenza impugnata. Il ricorrente cita alcune fonti internazionali dalle quali emergerebbe che il fenomeno del terrorismo interessi gran parte del territorio nigeriano, ivi compresa la città di (OMISSIS).

4.- La censura è inammissibile.

La Corte di merito ha offerto una analitica descrizione della situazione politica della Nigeria, indicando le fonti internazionali dalle quali ha attinto le sue informazioni ((OMISSIS), Amnesty International, rapporto UNHCR 2016)- non meno recenti di quelle citate dal ricorrente-, che attestano che (OMISSIS) ha continuato a commettere crimini contro l’umanità solo nel nord-est della Nigeria, e che l’attacco ad (OMISSIS), città dalla quale proviene il richiedente, è stato un episodio isolato.

A fronte del corretto adempimento, da parte del giudice di secondo grado, dei propri oneri di indagine, la contrapposizione da parte del ricorrente di diverse notizie provenienti da altre fonti si risolve in un improprio tentativo di ottenere un riesame nel merito della decisione, inibito nel giudizio di legittimità.

5.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda subordinata relativa al permesso di soggiorno per motivi umanitari, solo perchè fondata sui medesimi elementi (pericolo creato dalle azioni terroristiche di (OMISSIS)) già addotti in relazione alla domanda principale di protezione sussidiaria, in assenza di valutazione della specifica rilevanza degli stessi sulla base dei differenti criteri previsti per tale diversa forma di tutela.

6.- La doglianza è priva di fondamento.

La ragione del rigetto della istanza di protezione umanitaria risiede, invero, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nella mancata allegazione da parte del richiedente di seri motivi di carattere umanitario, idonei a giustificare il beneficio, tale non potendosi considerare la circostanza, dallo stesso addotta, di essere scampato all’attentato dinamitardo in prossimità della sua abitazione, che nemmeno il richiedente medesimo ha rappresentato come diretto alla sua persona. La Corte di merito ha, peraltro, fatto presente che la situazione della Nigeria, già descritta, non costituisce motivo ostativo al rientro del ricorrente in quel Paese.

6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA