Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11551 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 12/05/2010), n.11551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9053/2006 proposto da:
R.D.O.E.E.C., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato
GARATTI Luciano, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BRESCIA, QUESTURA DI BRESCIA, PREFETTURA DI MILANO,
QUESTURA DI MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il decreto N. 257/05 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositato il 19/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3
0/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che E.C.R.D.O.E. ha proposto ricorso per cassazione dei confronti del decreto del giudice di pace di Milano in data 19 marzo 2005 con il quale è stato convalidato il suo trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza di Milano disposto con provvedimento del Questore di Brescia del 16 marzo 2005;
che è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Questore di Brescia presso la sua sede, essendo stato in precedenza notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, e il ricorrente ha proceduto alla rinnovazione;
che le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorrente censura il provvedimento impugnato perchè: 1) emesso da giudice incompetente essendo competente il giudice di pace di Brescia; 2) il decreto di trattenimento non conteneva menzione della facoltà e dei termini di impugnazione; 3) è stata omessa la traduzione del decreto di convalida in lingua nota al ricorrente; 4) sussiste difformità tra motivazione, nella quale è menzionato il provvedimento di trattenimento del Questore di Brescia, e dispositivo con il quale è convalidato il provvedimento di trattenimento del Questore di Milano; 5) non è stata compiuta alcuna istruttoria circa la veridicità delle dichiarazioni rese, secondo cui la mancata tempestiva richiesta di permesso di soggiorno era stata causata da malattia e, comunque, egli era in possesso di passaporto;
che i motivi sub 1) e 4) sono manifestamente fondati, restando assorbiti gli altri, in quanto il trattenimento è stato disposto dal Questore di Brescia e, pertanto, competente alla convalida era il giudice di pace di Brescia e, comunque il provvedimento di trattenimento di cui si tratta non risulta convalidato, avendo la convalida riguardato un provvedimento del Questore di Milano.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010