Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11551 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17315/2012 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele

Mercati n. 51, presso l’avvocato Luponio Ennio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Ferri Corrado, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Avezzana n.

31, presso l’avvocato Flauti Alessandra, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Buzzoni Giovanni, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1067/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO LUPONIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRA FLAUTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data (OMISSIS) venne costituita la (OMISSIS) s.r.l..

Il consiglio di amministrazione venne composto dai due soci, T.G. e L.S. (coniugi), e dalle rispettive madri, F.G. e P.A..

La società fu dichiarata fallita dal tribunale di Pavia con sentenza del 17-10-1995.

2. Con sentenza in data 12-7-2003 il Tribunale di Pavia condannava i predetti amministratori, in solido, a risarcire il fallimento dei danni cagionati dal compimento di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale, e revocava, ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., la costituzione di fondo patrimoniale stipulata da F.G. su alcuni immobili con atto del (OMISSIS).

Il gravame della F. veniva rigettato dalla corte d’appello di Milano e avverso la relativa sentenza, depositata il 20-3-2012, la F. propone adesso ricorso per cassazione sorretto da un solo motivo.

Il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. replica con controricorso e memoria, mentre non svolge difese il T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dalla sentenza risulta che gli altri soggetti, L. e P., a loro volta appellanti in via incidentale, avevano rinunciato al gravame, per cui nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di estinzione del giudizio.

Correttamente costoro non sono stati evocati in questa sede di legittimità.

2. Con unico motivo la ricorrente denunzia che la corte d’appello di Milano non avrebbe correttamente interpretato e applicato l’art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 167 e 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, dal momento che l’azione revocatoria, proposta per conseguire l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, supponeva il litisconsorzio necessario di T.A., marito della F. e comproprietario dei beni costituiti in fondo.

3. Il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo per i bisogni della famiglia implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito.

Consegue che, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l’atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, comproprietari dei beni vincolati salvo diversa pattuizione, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti (cfr. Cass. n. 1242-12; Cass. n. 21494-11).

4. In tal senso il collegio intende dare continuità al più recente orientamento espresso dalla Corte sul tema, giacchè ove l’azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia a oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo spetta appunto a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo (cfr. Cass. n. 5402-04). Sicchè non è vero, come affermato dalle distinte pronunce qui richiamate dal fallimento, che la revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale sia destinata a incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, rimanendo l’altro estraneo all’azione (così invece Cass. n. 4341-10; Cass. n. 10052-09 e Cass. n. 1158205).

L’ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non esclude che altra sia la conseguenza allorchè – come nella specie l’impugnata sentenza esplicitamente afferma – i beni conferiti siano invece di proprietà comune.

5. Poichè dalla sentenza emerge che nè in primo grado, nè in appello era stato evocato T.A., coniuge comproprietario della F., deriva che la sentenza va cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

Il giudice del merito provvederà a liquidare le spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., al Tribunale di Pavia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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