Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11551 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1207/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NUOVA BUENOS AIRES DI G.T. & C SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI

PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Palermo ha accolto l’appello della “Nuova Buenos Aires snc” contro la sentenza n. 441/04/2012 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso della società contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IVA-IRAP relativa all’anno 2005, avviso poi valorizzato ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci i quali ultimi avevano separatamente impugnato i provvedimenti ad essi rivolti.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’Ufficio si era limitato a fare riferimento al risultato della elaborazione parametrica, senza apportare alcun elemento presuntivo corroborante l’attendibilità dello stesso e senza nulla dire in ordine ai fatti esimenti addotti dalla parte contribuente.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, occorre porre rilievo sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito, e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contraddittorio.

Risulta infatti dalla sentenza della Commissione Regionale che questa, pur dando atto che il reddito accertato in capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il medesimo anno di imposta a carico della società (e per quanto nessuna espressa censura fosse stata proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:

“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicchè non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di Imposta regionale sull’attività produttiva.

Poichè è pacifico che nella specie qui in esame il contraddittorio non sia stato integrato – nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai socie poichè non ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 (perchè il processo di appello si è celebrato avanti a collegio diversamente composto nei due distinti procedimenti, con il conseguente difetto del presupposto della identità del giudice), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Agrigento), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 marzo 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio (dando atto che non si prospetta la necessità di provvedere alla separazione delle cause con riferimento alla differenti imposte accertate, sul rilievo della specificità dei caratteri dell’accertamento relativo alla sola IVA, atteso l’orientamento già espresso in precedenti pronunce – per tutte si veda Sez. 5, Sentenza n. 21340 del 21/10/2015 – secondo cui “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate in ragione dell’integrale compensazione anche a riguardo del presente giudizio.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Agrigento che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo. Spese di lite integralmente compensate per tutti i gradi, compreso il presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA