Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11551 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 03/05/2021), n.11551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13922/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/03/2015 R.G.N. 2834/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 27 marzo 2015 n. 56 la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale di Como e, per l’effetto, accogliendo la domanda proposta da V.L. – già dipendente del Comune di GIRONICO, transitata per mobilità dall’1 settembre 2003 nei ruoli dell’AGENZIA DELLE DOGANE e DEI MONOPOLI (in prosieguo: AGENZIA DELLE DOGANE) – dichiarava il suo diritto ad essere inquadrata, dalla data del passaggio, nella posizione economica F4 della seconda area del CCNL AGENZIE FISCALI (invece che nella posizione economica F3 attribuitagli) e dall’1 gennaio 2006 nella posizione economica F5.

2. La Corte territoriale evidenziava che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e che il dipendente, secondo la disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, anche nella formulazione precedente la modifica di cui alla L. n. 246 del 2005, art. 16, aveva diritto alla conservazione della anzianità, della qualifica e del trattamento economico e non soltanto del trattamento retributivo.

3. Aggiungeva che la tabella approvata con D.P.C.M. n. 446 del 2000, sebbene destinata a disciplinare la mobilità dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali a seguito del decentramento delle funzioni amministrative, poteva essere utilizzata, come parametro interpretativo; nella tabella alla categoria C2 del comparto ENTI LOCALI corrispondeva la categoria B3S del Comparto MINISTERI, poi confluita nel CCNL AGENZIE FISCALI 2002-2005 nella area II – posizione economica F4.

4. Non era contestato neppure il meccanismo di progressione contrattuale verso la posizione F5.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’AGENZIA DELLE DOGANE sulla base di quattro motivi, al quale V.L. ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’AGENZIA DELLE DOGANE ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della posizione economica F4.

2. Ha dedotto di avere evidenziato la mancanza di una specifica tabella di equiparazione, la inapplicabilità della tabella contenuta nel D.P.C.M. 14 dicembre 2000, riferita ad una vicenda diversa, la necessità di mettere a confronto le declaratorie dei profili professionali di provenienza e di destinazione.

3. Ha censurato la sentenza per non avere effettuato alcuna comparazione tra le mansioni svolte nel profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo professionale di destinazione, limitandosi ad applicare arbitrariamente, in mancanza di motivazione, la tabella di equiparazione di cui al D.P.C.M. n. 446 del 2000, riferita ad una situazione diversa.

4. Il motivo è inammissibile.

5. Nella declinazione del vizio di motivazione di cui al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile, è denunciabile in sede di legittimità soltanto l’omesso omesso di un fatto storico di rilevanza decisiva che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La AGENZIA ricorrente non individua alcun fatto storico avente tali caratteristiche ma, piuttosto, si duole della inidoneità del rinvio alla tabella allegata al D.P.C.M. n. 446 del 2000, a sorreggere l’accoglimento della domanda. Trattasi, pertanto, di una questione di diritto, deducibile, piuttosto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

6. Con la seconda critica la AGENZIA DELLE DOGANE ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

7. Ha assunto la mancanza di motivazione in ordine al passaggio della V., a far tempo dall’1 gennaio 2006, dalla posizione F4 alla posizione F5, deducendo che il fatto di avere partecipato alla procedura di riqualificazione per il passaggio dalla posizione F3, di originario inquadramento, alla posizione F4 non significava affatto che la lavoratrice se fosse stata inquadrata ab origine nella posizione F4 avrebbe partecipato con successo alla procedura di riqualificazione per il passaggio dalla posizione F4 alla posizione F5.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, si riferisce al procedimento davanti alle Commissioni Tributarie mentre altre sono le norme che sanciscono l’obbligo di motivazione del giudice ordinario (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), si osserva, comunque, che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” Di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016, n. 8054/2014).

10. Nella specie, la motivazione della Corte territoriale è stata fondata sulla non-contestazione da parte della AGENZIA DELLE DOGANE del meccanismo di progressione contrattuale esposto dalla originaria ricorrente sicchè non può parlarsi di inesistenza della motivazione; nè la parte ha in alcun modo censurato la correttezza in diritto della soluzione adottata, sotto il profilo della erronea applicazione del principio di non contestazione.

11. Con il terzo mezzo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, sostenendosi che nel CCNL AGENZIE FISCALI, art. 17, le aree di inquadramento corrispondono a livelli omogenei di competenze. L’inquadramento era stato effettuato, in assenza di tabelle di comparazione applicabili, confrontando le mansioni della posizione economica di provenienza con quelle della posizione economica di destinazione. Ai fini dell’inquadramento economico si era considerato lo stipendio tabellare in godimento, che nel CCNL MINISTERI e nel CCNL AGENZIE FISCALI era affiancato ad una posizione economica. Conservando il trattamento fondamentale il dipendente portava con sè nella nuova amministrazione anche la posizione economica.

12. Con la quarta critica la AGENZIA DELLE DOGANE ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.C.M. 27 marzo 2008, art. 5 e della tabella B, censurando la applicazione nella sentenza impugnata di una tabella di equiparazione relativa alla diversa vicenda del passaggio di funzioni dalla AGENZIA DEL TERRITORIO agli enti locali, nella quale il personale trasferito aveva continuato a svolgere presso l’ente di destinazione le mansioni già disimpegnate presso l’ente di provenienza. Sussistevano altre tabelle di equiparazione tra le aree del comparto REGIONI ed ENTI LOCALI e quelle del CCNL MINISTERI (identiche a quelle del CCNL AGENZIE FISCALI), che avrebbero condotto ad esiti diversi.

13. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

14. Questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 e 33559 del 2018 e n. 7652 del 2019).

15. Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

16. Si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di area.

17. Il principio affermato trova conferma, quanto alla rilevanza delle posizioni economiche, nel D.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale è stata data attuazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 29 bis, decreto che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha individuato le corrispondenze, ai fini della mobilità intercompartimentale, valorizzando non i soli livelli iniziali di inquadramento ma anche i successivi sviluppi di carriera.

18. Non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perchè l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico.

19. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

20. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

21. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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