Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11550 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13753/2011 proposto da:

CAS.THA. Immobiliare S.r.l. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

cessionaria pro-soluto del credito già vantato dalla RODEA S.R.L.

nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Crati n. 20, presso l’avvocato Sabatini Luigi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Macera Antonino, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.c. a r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del

curatore D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Vescovio n. 21, presso l’avvocato Manferoce Tommaso, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Luigi Sabatini, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione del primo motivo di ricorso, per l’accoglimento dell’intero

secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 5-4-2002 la Rodea s.r.l. chiese di essere ammessa al passivo del fallimento della società (OMISSIS), dichiarato giusta sentenza del Tribunale di Teramo del 5-3-2002, col privilegio ipotecario, in relazione a undici mutui contratti dalla fallita col Banco di Napoli, i cui crediti erano stati da essa acquistati pro soluto in data (OMISSIS).

L’ammissione era disposta in privilegio per la minor somma di Euro 2.049.627,74 e in chirografo per la somma di Euro 236.885,02, con esclusione di residue poste.

L’opposizione dell’istante veniva solo parzialmente accolta dal tribunale, il quale confermava l’esclusione della prelazione ipotecaria quanto ai mutui nn. (OMISSIS), stante che l’ipoteca non era stata rinnovata nel ventennio.

Rodea s.r.l. proponeva appello, contestando il computo degli interessi sulle somme relative ai crediti chirografari e la mancata ammissione della prelazione per i due mutui.

Nel contraddittorio con la curatela, la corte d’appello dell’Aquila, con sentenza in data 6-12-2010, confermava la decisione del tribunale.

Ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, la Cas.tha Immobiliare s.r.l., cessionaria pro soluto dei crediti di Rodea s.r.l..

Il fallimento ha replicato con controricorso e ha infine depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente denunzia la falsa applicazione degli artt. 1260, 1263, 2843, 2848 c.c. e L. Fall., art. 45, in ordine al mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria per i mutui sopra indicati.

Il motivo non è fondato nella parte relativa al mutuo n. (OMISSIS), mentre lo è quanto al mutuo n. (OMISSIS).

2. Il principio che, in proposito, governa la procedura fallimentare è che la previsione della durata ventennale dell’ipoteca, stabilita dall’art. 2847 c.c., a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell’art. 2808, con riguardo all’iscrizione nei registri immobiliari, attiene solo al profilo dell’efficacia.

Ciò implica che l’omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione sulla base del medesimo titolo, sia pure col limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti con trascrizione anteriore.

E’ quindi necessario e sufficiente perchè la garanzia giovi al creditore, in caso di fallimento, che questi abbia richiesto l’ammissione al passivo del proprio credito senza che, alla data della domanda, l’iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura e fino alla fase del riparto (v. Cass. n. 7570-11; Cass. n. 13090-15).

Se invece il ventennio è inutilmente decorso senza rinnovazione dell’ipoteca, l’iscrizione originaria perde efficacia, salva la possibilità di procedere, in forza del titolo, a una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.

3. Ora l’impugnata sentenza afferma che l’ipoteca iscritta in relazioni ai due mutui di cui si discute “non era stata rinnovata allo scadere del ventennio”, sicchè i crediti dovevano essere considerati come chirografari. Invero, sempre secondo la sentenza, non poteva avere rilevanza la successiva “reiscrizione del titolo ipotecario avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento”, in quanto codesta era inefficace ai sensi della L. Fall., art. 45.

La conclusione è da condividere solo in relazione al credito relativo al mutuo ipotecario n. (OMISSIS), il quale, secondo la stessa allegazione di parte ricorrente, era stato stipulato il (OMISSIS).

Per questo credito l’impugnata sentenza resiste alla critica formulata dalla ricorrente, giacchè – da quanto risulta – il fallimento era stato dichiarato il 5-3-2002 e l’insinuazione era avvenuta il 5-42002, donde in effetti ostativa all’ammissione in via ipotecaria era l’inefficacia dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2847 c.c., per il decorso del ventennio già alla data del fallimento.

La ricorrente incentra la sua tesi sul fatto che vi era stata l’annotazione, a margine dell’iscrizione ipotecaria, della surrogazione del cessionario del credito.

Questa circostanza però non rileva, dal momento che l’annotazione in surroga, ove anche intervenuta prima del fallimento (come nella specie sarebbe stato, secondo l’asserto di parte ricorrente), è sì opponibile alla massa della L. Fall., ex art. 45, ma non equivale a rinnovazione secondo il disposto di cui all’art. 2487 c.c..

Da tale punto di vista non rileva, quindi, la divergenza di orientamenti che la ricorrente ha sottolineato esistente presso questa Corte a proposito dell’operatività della L. Fall., art. 45.

4. In tema di negozi dispositivi dell’ ipoteca, l’annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell’iscrizione ipotecaria, ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento. Essa ha l’effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (che già opera in ragione del negozio), ma anche nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti. Sicchè la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo, mentre l’annotazione, imposta ai fini identificativi del soggetto cessionario del credito e della garanzia, non ha valenza costitutiva della garanzia in sè, che già è presente e iscritta (v. Cass. n. 17644-07).

Secondo questa tesi, peraltro, l’annotazione, se avviene dopo il fallimento, cade sotto le maglie della L. Fall., art. 45.

Altra preferibile tesi assume che, ove vi sia stato il pagamento, da parte di un terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga ex lege del solvens nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell’ipoteca spettante all’originario creditore e, ai fini dell’ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio a essa correlato, purchè vi sia stata, oltre all’istanza di ammissione al passivo, l’annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c., anche se in data posteriore al fallimento. Di conseguenza si sostiene che la natura costitutiva di tale formalità non rende applicabile la L. Fall., art. 45 – pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo della L. Fall., art. 115, comma 2 – poichè il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo, e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (così Cass. n. 16669-08; Cass. 3173-08).

5. E’ di tutta evidenza che la sopra riportata diversità di orientamento, alla quale la ricorrente ha alluso, non assume rilevanza nella specie, in quanto elemento dirimente comune è che l’annotazione in surroga si limita a modificare, con effetto costitutivo, il profilo soggettivo della garanzia.

Anche in base al secondo indirizzo la natura costitutiva della garanzia rileva rispetto a un atto che serve soltanto a trasferire al cessionario del credito il vincolo già esistente in favore del cedente.

Consegue che l’annotazione, secondo entrambe le tesi, non equivale a nuova ipoteca in favore del cessionario, cioè non ha valenza costitutiva dell’ipoteca in sè, e dunque non esclude che l’ipoteca, a margine della quale l’annotazione sia trascritta, divenga comunque inefficace al maturare del ventennio, ove non rinnovata. Se il ventennio risulta maturato prima del fallimento – come nella specie – è inutile eccepire che vi sia stata l’annotazione.

6. Di contro la tesi della corte d’appello è errata quanto al mutuo n. (OMISSIS).

Come riconosce la curatela resistente, tale mutuo era stato stipulato con garanzia ipotecaria l’11-6-1982, e la domanda di insinuazione era stata proposta il 5-4-2002.

Pertanto è pacifico che al momento della presentazione della domanda non era decorso il ventennio dall’iscrizione.

7. Col secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte relativa al mancato computo al tasso soglia degli interessi assistiti da prelazione.

Anche il secondo motivo è fondato.

La sentenza ha affermato che “i mutui, contratti a tasso originariamente lecito e successivamente divenuto usurario” andavano “modificati nel senso di ridurre il tasso applicato fino alla coincidenza del tasso soglia”.

Tuttavia ha reso poi la decisione confermando il computo emergente dalla relazione di c.t.u., la quale, in base alla trascrizione riportata nel presente ricorso (non avversata dalla curatela), aveva utilizzato per il calcolo degli interessi non il tasso soglia, ma il tasso medio di mora.

Le due affermazioni sono tra loro in evidente contraddizione e tanto impedisce di identificare la ratio della decisione di merito.

8. Il ricorso va dunque accolto nei sensi indicati e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla medesima corte d’appello de L’Aquila, diversa sezione, la quale rinnoverà l’esame dei profili di merito uniformandosi ai principi esposti.

La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione; accoglie altresì il secondo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione a entrambi e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello de L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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