Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11550 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 03/05/2021), n.11550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12508/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1087/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/02/2015 R.G.N. 2010/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 9 novembre 2015 n. 1087 la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accogliendo la domanda proposta da B.M. – già dipendente del Comune di CINESELLO BALSAMO, transitato dal 31.10.2006 per mobilità nei ruoli dell’AGENZIA DELLE DOGANE e DEI MONOPOLI (in prosieguo: AGENZIA DELLE DOGANE) – dichiarava il suo diritto ad essere inquadrato, dalla data del passaggio, nella posizione economica F4 della seconda area del CCNL AGENZIE FISCALI invece che nella posizione economica F3 attribuitagli e condannava la amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera.

2. La Corte territoriale evidenziava che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto di lavoro e che il dipendente, secondo la disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis, deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza.

3. Andava, pertanto, salvaguardata anche la posizione economica, nozione distinta rispetto al trattamento retributivo, come si evinceva dallo stesso testo dell’art. 30, che quando aveva voluto fare riferimento al trattamento retributivo lo aveva indicato in modo espresso (comma 2 quinquies). La interpretazione della AGENZIA DELLE DOGANE limitava, invece, l’obbligo previsto dalla norma alla salvaguardia del trattamento retributivo goduto presso l’ente di provenienza.

4. La tabella approvata con D.P.C.M. n. 446 del 2000, sebbene destinata a disciplinare la mobilità collettiva dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, stabiliva una comparazione non solo fra categorie ma anche fra posizioni economiche e poteva essere utilizzata, come parametro orientativo, nella fattispecie di causa, nella quale si era verificato un passaggio inverso.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’AGENZIA DELLE DOGANE sulla base di tre motivi, al quale B.M. non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’AGENZIA DELLE DOGANE ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, relativo al riconoscimento della posizione economica F4. Ha censurato la sentenza per non avere effettuato alcuna comparazione tra le mansioni svolte nel profilo professionale di provenienza e quelle del profilo professionale di destinazione, limitandosi ad applicare arbitrariamente, in mancanza di motivazione, la tabella di equiparazione di cui al D.P.C.M. n. 446 del 2000, riferita ad una situazione diversa.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Nella declinazione del vizio di motivazione di cui al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile, è denunciabile in sede di legittimità soltanto l’omesso omesso di un fatto storico di rilevanza decisiva che sia stato oggetto di discussione tra le parti; la AGENZIA ricorrente non specifica alcun fatto storico avente tali caratteristiche ma, piuttosto, assume la inidoneità del rinvio alla tabella allegata al D.P.C.M. n. 446 del 2000, a sorreggere l’accoglimento della domanda. Trattasi di una questione di diritto e non già della denuncia della assenza o del vizio della motivazione.

4. Con il secondo mezzo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

5. Si sostiene che ai sensi del CCNL AGENZIE FISCALI, art. 17, per la disciplina delle mansioni rilevano le aree di inquadramento, che corrispondono a livelli omogenei di competenze. L’inquadramento era stato effettuato, in assenza di specifiche tabelle di comparazione, confrontando le mansioni della posizione economica di provenienza con quelle della posizione economica di destinazione. Ai fini dell’inquadramento economico si era considerato lo stipendio tabellare in godimento, che nel CCNL MINISTERI e nel CCNL AGENZIE FISCALI era affiancato ad una posizione economica.

Conservando il trattamento fondamentale il dipendente portava con sè nella nuova amministrazione anche la posizione economica.

6. Con la terza critica la AGENZIA DELLE DOGANE ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.C.M. 27 marzo 2008, art. 5 e della tabella B, censurando la applicazione nella sentenza impugnata di una tabella di equiparazione relativa alla diversa vicenda del passaggio di funzioni dalla AGENZIA DEL TERRITORIO agli enti locali, nella quale il personale trasferito aveva continuato a svolgere presso l’ente di destinazione le mansioni già disimpegnate presso l’ente di provenienza.

7. Sussistevano altre tabelle di equiparazione tra le aree del comparto REGIONI ed ENTI LOCALI e quelle del CCNL MINISTERI (identiche a quelle del CCNL AGENZIE FISCALI), che avrebbero condotto ad esiti diversi.

8. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. Questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 e 33559 del 2018 e n. 7652 del 2019).

9. Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

10. Si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di area.

11. Il principio affermato trova conferma, quanto alla rilevanza delle posizioni economiche, nel D.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale è stata data attuazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 29 bis, decreto che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha individuato le corrispondenze, ai fini della mobilità intercompartimentale, valorizzando non i soli livelli iniziali di inquadramento ma anche i successivi sviluppi di carriera.

12. Non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perchè l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico.

13. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto

14. Non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la controparte è rimasta intimata;

15. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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