Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1155 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 25/02/2020, dep. 21/01/2021), n.1155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6476/2014 R.G. proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dagli avv. Canio Salese e Laura

Castellano, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in

Pescara, via Venezia, 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, n. 531, depositata il 17

dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, depositata il 17 dicembre 2012, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2002;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva accertato maggiori imponibili, derivanti dall’esercizio di attività di elettricista, e maggiori imposte, in applicazione degli studi di settore pertinenti;

– il giudice di appello ha accolto il gravame erariale, evidenziando che l’Amministrazione finanziaria aveva correttamente ridimensionato la pretesa iniziale scaturente dall’applicazione dello studio di settore adattandolo al caso specifico e che non vi erano elementi che potevano far ragionevolmente presumere guadagni inferiori;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso propostb il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, degli artt. 3,24,53, e 111 Cost., e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

– evidenzia che l’Ufficio, una volta constatato, all’esito del contraddittorio, che gli studi di settore non erano più sic et simpliciter applicabili, avrebbe dovuto motivare in ordine alle ragioni che l’avevano condotto alla determinazione degli imponibili nella misura indicata, per cui errata era la sentenza impugnata che aveva omesso di dichiarare nullo l’accertamento per carenza di motivazione;

– aggiunge, inoltre, che il giudice di appello non aveva argomentato nè in ordine all’applicabilità degli studi di settore al caso concreto, nè aveva illustrato le ragioni che l’avevano indotto a ritenere corretta la quantificazione del maggior reddito accertata;

– il motivo è infondato;

– in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (cfr. Cass., ord., 31 maggio 2018, n. 13908; Cass. 20 settembre 2017, n. 21754; Cass. 7 giugno 2017, n. 14091);

– nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria, all’esito del contraddittorio, ha ritenuto giustificato lo scostamento della dichiarazione resa dallo studio di settore pertinente, provvedendo alla riduzione della propria pretesa;

– nel controricorso, poi, evidenzia che, a seguito dell’instaurazione e svolgimento del contraddittorio con il contribuente, aveva continuato a rilevare “la non congruità dei ricavi dichiarati e la “non coerenza” dell’indice di normalità economica “produttività per addetto””, per cui, pur permanevano i presupposti per l’accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli dichiarati;

– una siffatta allegazione, contenendo una contestazione dell’assunto posto dal ricorrente a fondamento della violazione di legge prospettata, nella parte in cui nega che l’Amministrazione abbia omesso di integrare la motivazione all’esito del contraddittorio, non consente di ritenere superfluo l’esame dell’atto impugnato, al fine di verificare l’ammissibilità del motivo;

– parte ricorrente, tuttavia, non ha assolto all’onere della riproduzione dell’atto, non solo relativamente alla parte motiva, per cui questo giudice non è messo in condizione di procedere ad una siffatta verifica, non potendo accedere a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr., in tema, Cass., ord., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478);

– in relazione a tale profilo, dunque, il motivo è privo del requisito della specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

– quanto alla misura dell’imponibile rideterminato dall’Ufficio, la Commissione regionale ha giudicato la stessa corretta, avuto riguardo, oltre che al suo abbattimento rispetto al dato emergente dallo studio di settore pertinente, alla “mancanza di elementi che possano far ragionevolmente attribuire dei guadagni inferiori”, offrendo, in tal modo, evidenza dell’iter logico seguito;

– per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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