Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1155 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1155 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 26009-2010 proposto da:

DEDUNgall

COCO SALVATORE ) C.F.

CCOSVT56B10A0560,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,
presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato OURRAO GIUSEPPE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3118

COMUNE DI ADRANO C.F. 80001490871;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 21/01/2014

COMUNE DI ADRANO C.F. 80001490871, in persona del
etc
e”.citozo

Céuade ra• ■ resenfrit
tem ore
domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARIOLA AGATINO,

g iusta dele g a in atti;

contro

COCO SALVATORE C.F. CCOSVT56B10A0560;
– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 25/03/2010 r. g .n. 150/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consi g liere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato VACCARO GIUSEPPE per dele g a CARIOLA
AGATINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
ri g etto del ricorso principale, assorbimento
dell’incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Salvatore Coco, dipendente del
Comune di Adrano quale coordinatore tecnico ingegnere ed
inquadrato in VIII qualifica funzionale (qualifica apicale,
trattandosi di Comune con meno di 50.000 abitanti), esponeva
che dopo la stipula del c.c.n.l. del 31.3.99 era stato inquadrato:
nella categoria D, con la posizione economica D4; con

responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali della XIV Unità
Organizzativa dell’organigramma vigente all’interno del Comune,
con l’incarico di occuparsi di programmazione e gestione delle
opere pubbliche, attivazioni finanziamenti, espropriazioni,
manutenzione, pubblica illuminazione, verde pubblico,
manutenzione edifici pubblici, impianti di depurazione, servizi
cimiteriali corrispondenti al profilo professionale di ingegnere ed
alla professionalità acquisita all’interno dell’Ente.
Con successiva determinazione sindacale n. 104\01 gli era stata
attribuita la responsabilità con le connesse funzioni dirigenziali,
dell’XI Unità Organizzativa, con l’incarico di occuparsi di
espropriazione, impianti di depurazione, servizi cimiteriali,
sviluppo economico, agricoltura, zootecnia, commercio,
artigianato, anagrafe canina, gestione risorse idriche,
organizzazione “agenda 2000″.
Deduceva che, cessata il 31.12.01 l’efficacia della struttura
organizzativa predisposta con la determinazione n. 104\01, aveva
lamentato, con nota del 17.7.02, la scarsa chiarezza che si era
venuta a creare in seguito al mancato rinnovo degli incarichi
dirigenziali, ed aveva chiesto il pagamento delle indennità
dirigenziali maturate, comunicando di non considerarsi più
responsabile dell’XI U.O. sin quando non fosse stato adottato il
nuovo prowedimento di attribuzione delle funzioni dirigenziali.
In risposta a tale nota, il Sindaco, con determinazione n. 73\02
aveva proweduto

a

liquidargli l’indennità dirigenziale dovuta e ad

3

determinazione n. 4 del 18.9.00 gli era stata attribuita la

affidare ad interim ad altro dipendente le competenze proprie
della XI U.O.; con determinazione n.92\02, di approvazione del
nuovo organigramma, il sindaco, senza una reale motivazione,
non gli iimAlc”
attribui vi.) più funzioni dirigenziali, bensì mansioni inferiori

r

di responsabile di un Servizio all’interno della XII U.O.; infatti,
secondo il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera di G.M. n. 363 del 24.12.2002, ad ogni

D, mentre ad ogni servizio un responsabile appartenente alla
categoria C.
Deduceva la sussistenza di un demansionamento, in violazione
dell’art.52 d.lgs. n. 165\01, nonché l’illegittimità del mancato
conferimento delle funzioni dirigenziali, perché privo di qualsiasi
motivazione e in violazione dei criteri di conferimento previsti
dall’art. 9, terzo comma, del regolamento degli Uffici e dei
Servizi, in base al quale l’assegnazione degli incarichi dirigenziali
doveva essere basata sulla competenza professionale derivante
dal titolo di studio, nonché dall’esperienza lavorativa acquisita
all’interno dell’Ente; in virtù di tali criteri avrebbe avuto più titolo
rispetto ad altri colleghi, all’affidamento delle funzioni dirigenziali;
con nota del 31.10.2002 aveva invitato l’Amministrazione ad una
soluzione bonaria della vicenda, assegnando termine per la
restituzione integrale delle proprie mansioni; di contro il Sindaco,
con ordinanza del 5.11.02, in occasione della formazione di due
squadre di tecnici al fine di verificare lo stato sicurezza degli
edifici scolastici di proprietà comunale, aveva omesso di inserire il
stto
ptin nominativo, malgrado l’esperienza acquisita in tale
materia.
Chiedeva, pertanto, di “condannare il comune di Adrano, a
reintegrare l’odierno ricorrente nelle mansioni proprie della
categoria e della qualifica professionale di appartenenza nonché
nelle funzioni dirigenziali allo stesso conferite in passato”.

4

Settore era preposto un responsabile appartenente alla categoria

Il procedimento cautelare si concludeva con ordinanza con la
quale il Giudice disponeva che il Comune resistente assegnasse al
ricorrente le mansioni corrispondenti alla qualifica, alla categoria
ed alla professionalità possedute.
A seguito di reclamo, tale ordinanza veniva modificata, con
ordinanza collegiale del 23.6.2003, ordinando al Comune di
Adrano la riassegnazione del dipendente alle mansioni

possedute, con la attribuzione delle conseguenti funzioni
dirigenziali.
Con ricorso depositato in data 29.3.2003, il ricorrente rilevava
che, notificata l’ordinanza di accoglimento, il Sindaco, con
determina n. 39\03, aveva deciso la riconferma del Coco nelle
funzioni relative al Servizio inerente le risorse idriche con
particolare compito di dismettere le acque Patellaro.
Richiamava ancora l’art. 51 comma 3 bis L.R. n. 48 del 1991
(inserito con la I.r. n.23 del 1998) in virtù del quale nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco poteva, con
determinazione motivata, attribuire ai responsabili degli uffici e
dei servizi le funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell’art. sopra
5t1
richiamato e che già con determina sindacale del 1999*ano
state attribuite la responsabilità di una posizione organizzativa ex
art. 8 e ss. CCNL del 31.3.1999 e le funzioni dirigenziali di cui
sopra, senza nulla corrispondere per l’espletamento delle stesse,
nonostante la loro attribuzione comportasse ulteriori gravi
responsabilità, in quanto il dipendente veniva posto in condizioni
di adottare atti impegnanti l’amministrazione all’esterno,
producendo effetti nei confronti dei destinatari e nonostante l’art.
51 comma 3 ter della citata legge regionale prevedesse la
possibilità per gli enti locali di assegnare ai dipendenti con
funzioni dirigenziali adeguata indennità di funzione, localmente
determinata in attesa di apposita definizione contrattuale.

5

corrispondenti alla qualifica, alla categoria ed alla professionalità

Prospettava la illegittimità della determina sindacale n.92\02 in
quanto adottata in violazione della competenza riservata alla
Giunta Municipale ed ai responsabili di Settore o Unità
Organizzative, senza riferimento ad alcuno dei criteri
tassativamente indicati all’art. 9 del Regolamento Uffici e Servizi,
attribuendo mansioni non equivalenti alla professionalità
acquisita, nonché inferiori rispetto alla qualifica posseduta (D4),

abilitazione professionale e con iscrizione all’albo, sia con
riferimento alli attività effettivamente espletata all’interno
dell’Ente.
Deduceva, pertanto, il proprio diritto ad essere reintegrato nella
posizione di responsabile di Unità organizzativa o di Settore
avendone tutti i requisiti previsti dall’art. 9 comma 3, del
Regolamento ed essendo stato valutato dall’ amministrazione
resistente positivamente al momento del conferimento della
posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, effettuato con la
determina sindacale n. 184\99, poi confermata con le determine
sindacali n. 4\00 e n. 104\01, mentre, di contro, la determina n.
92\02 non conteneva alcuna motivazione in ordine alla mancata
conferma nell’attribuzione di una posizione organizzativa.
Rappresentava che l’Amministrazione, con nota n. 34\13 della XII
U.O. lo aveva assegnato all’attività istruttoria da sempre di
competenza dei geometri e concernente i procedimenti relativi
alla richiesta di autorizzazione avanzata da alcuni privati per lo
scavo di pozzi per uso irriguo, da alcuni mesi affidata ai geometri
Cottone e Lo Presti, ai quali, secondo la nota in questione, si
sarebbe dovuto rivolgere per avere chiarimenti e delucidazioni.
Sottolineava che fortemente indicativo dello stato di inattività cui
era stato confinato era anche la richiesta di documenti ed atti
riguardanti le acque Patellaro che non avevano alcuna attinenza
con la dismissione e per i quali si era limitato a fare delle
fotocopie, così come espressive delle pervicace volontà

6

alla professionalità conseguita sia con titolo di studio e di

dell’amministrazione di tenerlo in tale forzata inattività erano una
serie di delibere che avevano affidato degli incarichi a
professionisti ingegneri esterni, pur rientrando nelle proprie
mansioni, con conseguente perdita dei compensi professionali
che avrebbe percepito qualora gli fossero stati affidati; ulteriore
danno proveniva dalla mancata nomina di responsabile unico del
procedimento (attribuita a tutti gli altri tecnici comunali muniti di

pari al 25% dell’incentivazione di cui al primo comma dell’art. 18
L. n. 109 del 1994 (come modificato dall’art. 13 L. r. n.7\02), a
sua volta pari all’1,5% dell’importo a base d’asta dei lavori, con
conseguente perdita economica di E.65.625,00, pari ai compensi
che sarebbero stati liquidati in caso di partecipazione alle nomine
di responsabile unico del procedimento.
Evidenziava il danno morale, all’immagine ed alla professionalità,
con conseguente responsabilità dell’amministrazione e obbligo
risarcitorio.
Chiedeva, pertanto al Tribunale di dichiarare il suo diritto ad
avere attribuita una posizione organizzativa all’interno del
Comune di Adrano con il riconoscimento della relativa indennità
finora corrisposta ai responsabili di posizioni organizzative;
It.40
dichiarare OgE111 ire2=92=2EXECEZZal diritto ad avere
riconosciute le funzioni dirigenziali connesse all’attività di
gestione all’interno dell’Ente; dichiarare 4143211iamiErestertte
1M diritto all’indennità di posizione organizzativa di cui all’art.
10 c.c.n.l. 31.3.1999, fissata in E.1.0342,91 mensili con
determina sindacale n. 184\99, riconfermata con le determine
sindacali successive, a partire dal 18.7.2002 e fino alla reintegra
nella chiesta posizione organizzativa; condannare, in
conseguenza, il Comune di Adrano al pagamento della somma di
E. 8.263,28 a titolo di indennità di posizione organizzativa arra=
.1201 maturate, oltre a quelle a scadere fino alla chiesta
reintegrazione, oltre acrAssori di legge.
7

laurea), che avrebbe comportato la percezione di un compenso

Condannare ancora il Comune al pagamento, a titolo di
retribuzione di risultato, di cui all’art. 10, comma terzo, c.c.n.l.
31.3.1999, di una somma pari al 20% della retribuzione di
posizione, così come riconosciuto con determina sindacale n.
38\02, o, comunque, nella misura minima prevista dal vigente
c.c.n.l., a partire dal 18.7.02 e fino alla reintegrazione nella
chiesta posizione organizzativa, con gli interessi e rivalutazione

all’indennità di funzioni dirigenziali di cui all’art.51, comma 3 ter,
L.r. n.48/91 e successive modificazioni, a partire dal 18.9.2002 e
fino alla reintegrazione delle chieste funzioni dirigenziali;
condannare, in conseguenza, l’Amministrazione comunale di
Adrano al pagamento della somma di E.15.499,07 a titolo di
indennità di funzioni dirigenziali fino ad allora maturate, oltre
quelle maturande fino alla chiesta reintegrazione, nella misura di
E. 499,97 al mese, pari alla differenza di stipendio tabellare tra i
dipendenti degli Enti locali con qualifica di dirigente, come fissato
dall’art. 24 CCNL 23.12.1999, e lo stipendio base percepito
dall’odierno ricorrente, con gli interessi e la rivalutazione
monetaria sui singoli ratei e fino al soddisfo; condannare ancora
l’Amministrazione comunale al pagamento della somma di E.
5.000,00, o in quella maggiore o minore di giustizia, al mese, e
per ogni mese a partire dal settembre 2002 e fino all’effettivo
reintegro nelle proprie mansioni e funzioni, a titolo di
risarcimento dei danni sofferti dall’odierno ricorrente in
conseguenza della mortificazione subita per essergli state affidate
mansioni inferiori e, comunque, non corrispondenti al proprio
profilo professionale (ingegnere coordinatore) nonché in
conseguenza del danno all’immagine professionale ed alla vita di
relazione ed, ancora, in conseguenza della pressoché totale
forzata inattività in cui l’ing.Coco era stato confinato e del
disperdersi di quelle abilità professionali maturate in anni di
costante esercizio di mansioni pertinenti al proprio profilo

monetaria. Dichiarare che l’odierno ricorrente aveva diritto

professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
domanda spiegata con nota del 4.11.2002 e fino all’effettivo
soddisfo; condannare, altresì, il Comune di Adrano al pagamento
della somma di E.52.943,71 o di quella maggior o minore ritenuta
di giustizia, a titolo di risarcimento per la perdita dell’indennità di
progettazione che allo stato si sarebbe dovuta liquidare in caso di
affidamento degli incarichi di progettazione sopra indicati, oltre

infine, il Comune di Adrano al pagamento della somma di
€.65.625,00, pari ai compensi che all’odierno ricorrente
sarebbero stati liquidati in caso di partecipazione alle nomine di
responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n.
109\94, recepita con L.R. n. 7\02, nella misura fissata dall’art. 18
L. n.109\94, recepita con L.R. n.7\02, oltre accessori di legge”.
Si costituiva il Comune resistendo al ricorso ed eccependo il
difetto di giurisdizione del g.o. essendo la n.92\02 atto di macro
organizzazione, nel merito evidenziando il difetto di prova del
preteso demansionamento e l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c.
Il Tribunale, con sentenza del 27.7.07, accoglieva parzialmente le
domande, condannando il Comune di Adrano a reintegrare il
ricorrente in mansioni corrispondenti alla qualifica e
professionalità possedute, nonché al risarcimento del danno alla
professionalità pari ad E.104.288,00, oltre interessi legali.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune; resisteva il
Coco, proponendo appello incidentale in ordine alle domande non
accolte dal primo giudice.
Con sentenza depositata il 25 marzo 2010, la Corte d’appello di
Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava
tutte le domande proposte dal Coco in primo grado,
condannandolo alla restituzione della somma di E.34.746,24,
oltre interessi legali, ricevute in esecuzione della sentenza di
primo grado, in favore del Comune.
Per la cassazione propone r;corso il Coco, affidato a sei motivi.

9

interessi e rivalutazione monetaria come per legge; condannare,

Resiste

il Comune con controricorso, contenente ricorso

incidentale affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi awerso la medesima
sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362 c.c., oltre ad omessa e contraddittoria

Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente, e senza
motivazione alcuna, che la nota 17.7.02 contenesse una rinuncia
del Coco alle funzioni dirigenziali, con conseguente cessazione
della materia del contendere sul punto, laddove con tale nota il
omm, so
ricorrenteYprerdestel atto dell’intervenuta inefficacia (dal 1.1.02
per effetto della determina n. 52\02) della determina sindacale n.
coma
104\01 e neTreclamal0 il rinnovo in tempi brevi.
Lamenta ancora che l’eventuale rinuncia sarebbe stata comunque
-00priva di oggetto, in quanto gli effetti della determind’n.104\01
erano cessati da tempo, e parimenti nulla perché riferita a
pubbliche mansioni. Da ciò conseguiva il diritto del Coco al
risarcimento dei danni non patrimoniali (onore e reputazione),
oltre al pagamento delle indennità di posizione organizzativa e di
risultato.
Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, non assumendo
alcun valore, nella motivazione della sentenza impugnata,
l’interpretazione della nota 17.7.02, avendo la Corte di merito
ritenuto infondate le domande del Coco non a causa della
dedotta rinuncia, quanto piuttosto sulla base della normativa
disciplinante la materia.
2.-Con il secondo motivo il Coco denuncia la violazione dell’art.
52 d.lgs. n.165/2001; dell’art. 2103 c.c.; dell’art. 11 c.c.n.l.
31.3.1999 e dell’art. 15 c.c.n.l. 22.1.2004. Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 51, comma 3 bis, I.r. 48/91; violazione
dell’art.1418 c.c. e d’art. 21 septies L.n.241/90 e successive

10

motivazione.

modificazioni; violazione dell’art. 115 c.p.c. Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che erroneamente il giudice d’appello ritenne che “in
materia di posizione organizzativa così come di

incarichi

dirigenziali, sia a livello statale che di enti locali,

vi fosse

discrezionalità nell’affidamento da parte del datore di lavoro

fattispecie in esame (conferimento di funzioni dirigenziali a
dipendente in posizione apicale ma privo della qualifica
dirigenziale) la giurisprudenza secondo cui la vigente normativa
riconosce una discrezionalità al datore di lavoro pubblico nella
scelta dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali, in relazione
alla quale la posizione soggettiva dei funzionari interessati non
può atteggiarsi come diritto soggettivo alle funzioni dirigenziali.
L’errore denunciato consisterebbe nell’aver equiparato il
conferimento degli incarichi ai dirigenti del settore pubblico (art.
19 d.lgs. n. 165\01) con il conferimento di incarichi dirigenziali a
dipendenti comunali in posizione apicale ma privi di qualifica
dirigenziale (ex art. 2 d.P.R. n.347\83). Lamenta che essendo i
dipendenti comunali di VIII q.f. (poi D3 con il c.c.n.l. 31.3.99) in
posizione apicale all’interno di tali Comuni, ad essi non
potrebbero che essere attribuite, senza alcuna discrezionalità da
parte del Comune, le funzioni di responsabili delle strutture di
massimo livello, così come del resto awenuto per il ricorrente,
adibito, sin dall’assunzione nel 1988 quale ingegnere
coordinatore, a mansioni di responsabile di Unità (o Settore)
Organizzativa(o) all’interno dell’area tecnica, residuando in capo
al Comune il potere del se attivare o costituire tali posizioni
organizzative apicali, ma non a chi affidarle. Risultava pertanto
illegittima la collocazione del ricorrente in una struttura di
secondo livello “Servizio”, cui sono adibiti dipendenti in categoria
C (art. 6 n. 3 Regolamento comunale), all’interno della quale

11

pubblico” ed ancor di più ritenendo di poter applicare alla

rimase sostanzialmente inoperoso (essendogli stati affidati
incarichi di poco rilievo e spesso svuotati di contenuto), con
conseguente lesione della sua professionalità.
3.-Con il terzo motivo il Coco denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt.1175, 1375 e 1418 c.c., degli artt. 2,3 e 97
Cost.; dell’art. 52 del d.lgs. n. 165\01; dell’art. 21 septies L. n.
241\90, oltre a vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, nn. 3

Lamenta che la Corte di merito ritenne adeguatamente esposte,
nella determina n. 174\03, le ragioni che indussero il Comune ad
affidare ad altri dipendenti le funzioni dirigenziali di maggior
prestigio, laddove le motivazioni ivi presenti (“preservare la
continuità nell’attività amministrativa” e similari) risultavano
meramente apparenti, essendo stati destinati ai Settori i
dipendenti che, in base alla determina n.92\02, si trovavano nella
medesima posizione apicale che il ricorrente avrebbe dovuto
ricoprire, ed a causa dell’illegittimo demansionamento ad un
“servizio” non venne chiamato a dirigere. Ciò peraltro senza
alcuna valutazione comparativa delle professionalità dei
dipendenti interessati e mantenendo gli incaricati dei Settori per
cinque anni circa in violazione del principio di rotazione degli
incarichi.
Lamenta ancora la violazione dei principi di buona fede e
correttezza nell’esecuzione del contratto, nonché del dovere di
imparzialità e buon andamento della p.a., anche per la mancata
assegnazione di uno solo dei 62 incarichi di responsabile di
procedimento.
3.- I due motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il
resto infondati.
Inammissibili in quanto sottopongono a questa S.C.
apprezzamenti di fatto (quali l’inoperosità cui il Coco fu costretto
a seguito del conferiment3 di altri incarichi, l’effettivo contenuto

12

e 5 c.p.c.).

delle mansioni dirigenziali svolte e la qualificazione professionale
del Coco, etc.), infondati in quanto secondo il consolidato
orientamento di questa Corte (Cass. n.19677\05 e n.19009\10),
con riferimento al rapporto di impiego privatizzato dei dipendenti
degli enti locali, qualora l’incarico di responsabile di un’area della
struttura amministrativa del Comune sia stato conferito,

nelle

more della definizione della pianta organica, ad un dipendente in

quanto previsto dall’art. 51, comma secondo, della legge n. 142
del 1990, nella sua formulazione originaria) e sia stato
legittimamente confermato ai sensi dell’art. 51, comma 3 “bis”
(introdotto dalla legge n. 127 del 1997), ai fini della revoca deve
farsi applicazione della relativa disciplina collettiva (art. 9, c.c.n.l.
del comparto Regioni-Autonomie locali)

che la subordina a

intervenuti mutamenti organizzativi o allo specifico accertamento
dei risultati negativi, restando irrilevante la successiva modifica
del suddetto comma terzo “bis” (art. 2, legge n. 191 del 1998)
rispetto ad incarichi già conferiti.
Nella specie risulta dagli atti invocati dalle parti che il Comune di
Adrano, con la determina n. 92\02 e con le successive nn. 160 e
174 del 2003, prowide ad una effettiva riorganizzazione degli
uffici comunali, sicché la revoca dei precedenti incarichi apicali al
Coco risulta legittima, anche considerando che, come evidenziato
dallo stesso Coco nelle premesse in fatto nella parte espositiva
riportate, gli incarichi apicali de quibus furono affidati nelle more
della effettiva riorganizzazione degli uffici, che venne a scadere il
31.12.01.
4.-Con il quarto motivo il Coco denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 17 e 7, comma 5, L. n. 109\94, come
recepita in Sicilia dalla L.R. n.7\02; dei principi di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), di buon andamento ed imparzialità
dell’amministrazione (art.97 Cost.); violazione degli artt. 1 e 3
L.R. n.10\91, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria

13

posizione apicale sulla base del regolamento comunale (secondo

motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che i giudici di appello ritennero erroneamente che l’art.
17 L. n. 109\94 (cd. legge Merloni), applicata in Sicilia con LR.
n.7\02, prevedeva che per gli incarichi di progettazioni e simili,
nonché per quelli di responsabile unico del procedimento vi fosse
ampia discrezionalità del Comune nell’attribuzione, anche a

economicità (ex art. 1 L.R. n. 10\91) e di ragionevolezza (Cass.
sez.un. n.14488\03, Cass. n. 7024\06, n. 5083\08, n. 5288\09),
procedendo, in caso di affidamento degli incarichi a personale
interno, ad una adeguata comparazione delle professionalità, che
debbono contraddistinguere l’azione amministrativa, non avendo
ad esempio senso attribuire ad ingegneri esterni (in contrasto
con l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165\01, che ciò subordina alla
carenza di personale) compiti che ben potevano essere svolti dal
Coco, assunto dal Comune quale ingegnere coordinatore e
munito peraltro di notevoli titoli ed esperienze. Seppure,
prosegue il Coco, non vi è obbligo di affidare determinati incarichi
a personale interno, non vi è neppure totale discrezionalità
nell’affidamento di incarichi a personale esterno. Rileva peraltro
che il giudice di appello confuse gli incarichi di responsabile unico
del procedimento (r.u.p.) con gli incarichi di progettazione, questi
ultimi conferiti solo a dipendenti interni. Quanto ai primi, l’art. 7,
comma 5, L n.109\94, come recepito in Sicilia con L.R.n. 7\02,
prevede che il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico e può essere affidato a professionisti esterni solo in caso
di accertate carenze di personale tecnico o di adeguate
competenze professionali, senza considerare peraltro che anche
gli incarichi di r.u.p. furono affidati dal Comune a personale
interno aventi la medesima qualifica del Coco. Ne conseguiva
l’obbligo per il Comune di risarcire il danno, pari ai compensi che

14

soggetti esterni, violando i principi di buon andamento,

sarebbero stati percepiti in caso di conferimento degli incarichi di
r.u.p.
Anche tale motivo risulta in parte inammissibile, in quanto
coinvolge valutazioni in fatto precluse a questa Corte, ed in
quanto, soprattutto, non adeguatamente chiarito quali e quanti
incarichi di progettazioni e di responsabile unico del
procedimento siano stati affidati ed a quali soggetti.

sostanziale discrezionalità amministrativa, non essendovi alcun
obbligo per il Comune di affidare gli incarichi di r.u.p. al
personale interno, né il Coco chiarisce, come detto, di quali
incarichi si trattasse ed inoltre, quanto agli incarichi di
progettazione, quali furono affidati ad altro personale e perché le
ragioni che indussero il Comune a preferirli altri dipendenti
fossero effettivamente illegittime.
5.-Il rigetto dei motivi che precedono comporta l’assorbimento
dei restanti.
Con il quinto motivo il Coco denuncia infatti la violazione dell’art.
2697 c.c., lamentando che secondo la Corte siciliana sarebbe
stato onere del ricorrente quello di dimostrare di essere stato
sottoutilizzato, laddove all’interno della responsabilità
contrattuale grava sulla parte inadempiente l’onere di provare
l’esatto adempimento.
Il motivo è peraltro infondato posto che anche all’interno della
responsabilità contrattuale il lavoratore danneggiato deve
provare il danno, la sua entità ed il nesso causale (da ultimo,
Cass. n. 8855\13).
Con il sesto motivo il Coco denuncia la violazione degli artt. 2043,
2727 e 2729 c.c.; violazione degli artt. 112 e 115, comma 2,
c.p.c.
Si duole che la Corte di merito ritenne che esso ricorrente non
avesse adeguatamente provato il danno alla professionalità e
quello non patrimoniale rivendicato, questione evidentemente

15

Lo stesso ricorrente, peraltro deduce che in materia vi è una

assorbita dalla assenza di illegittimità del comportamento del
Comune.
6.- Da ciò consegue l’assorbimento anche del ricorso incidentale
condizionato (cfr. pag 45 controricorso) del Comune.
La complessità fattuale della vicenda consiglia la compensazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

assorbito il ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre
2013

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA