Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1155 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1155 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 16534-2012 proposto da:
CALDARELLA MARGHERITA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12, presso lo studio
dell’avvocato LUCIO STILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO DOMENICONI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
3474

contro

ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LQUIDAZIONE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10,

Data pubblicazione: 18/01/2018

presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO
MARINELLI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO
MARITATO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1964/2011 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/12/2011 R.G.N.
2782/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

.

R.G. n. 16534/2012

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Palermo dichiarò la costituzione fra Margherita Caldarella e la
,

Ecologia ed Ambiente Spa – ATO PA 5 – di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con decorrenza dal 2 luglio 2007, in conseguenza della

fra le stesse parti, con ordine alla società di riammettere la lavoratrice in servizio
e condanna della datrice al pagamento di differenze retributive nonché al
versamento all’Inps dei relativi contributi previdenziali.
Con sentenza del 21 dicembre 2011, la Corte di Appello di Palermo, in riforma
di detta pronuncia, ha respinto il ricorso della Caldarella.
In accoglimento del secondo motivo di gravame formulato dalla società
appellante, la Corte territoriale ha considerato che, ai sensi dell’art. 45, co. 2, I.
Regione Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2, “le società e le autorità d’ambito (tra le
quali doveva annoverarsi la convenuta in giudizio organizzata al fine di gestire i
rifiuti urbani) assumono nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza
pubblica”; che il termine “assunzione di nuovo personale” doveva interpretarsi
4

estensivamente, alla luce della ratio della norma, sino a ricomprendere la nuova
tipologia contrattuale prevista dal d. Igs. n. 276 del 2003, sicché i contratti a
progetto, costituiti in violazione della richiamata disciplina, erano affetti da nullità
per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., senza che potesse
realizzarsi una sanatoria di rapporti “che non potevano

ab origine essere

validamente instaurati, al di fuori delle procedure previste”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Margherita Caldarella
con tre motivi. Ha resistito con controricorso la società.
L’INPS ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione in pubblica
udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3,
c.p.c., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 117 comma 2

i

nullità del contratto di collaborazione coordinata a progetto stipulato in pari data

R.G. n. 16534/2012

lettera L Cost., art. 14 lettera o) Statuto Regione Siciliana, art. 45 comma 2 L.r.
8.2.2007, n. 2, art. 69 d. Igs. n. 276/2003”. Si sostiene che il regime giuridico di
società private, quali l’esponente, “rimane di natura privatistica, con
l’applicazione ai rapporti di lavoro delle ordinarie norme dell’ordinamento civile
statuale e, nella presente fattispecie, di quelle di cui all’art. 69 d. Igs. n. 276/03
concernenti la disciplina sanzionatoria dei rapporti di lavoro a progetto, la cui
applicazione non può essere impedita dalla previsione di cui all’art. 45, co. 2, L.R.
8.2.2007, n. 2, che così interpretata avrebbe efficacia modificativa della stessa
legislazione statale dettata in materia di ordinamento civile”. In subordine, ove
detta norma dovesse essere interpretata nel senso praticato dalla Corte
palermitana, si chiede venga sollevata questione di legittimità costituzionale della
medesima.
Con il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente al primo per connessione e
perché viene denunciata la violazione e falsa applicazione delle medesime norme
di diritto, si critica l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di merito che ha
ricompreso nella espressione “assunzione di nuovo personale”, tipica dei rapporti
di lavoro subordinato, anche le collaborazioni a progetto, con invasione della
sfera riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile, rispetto alla quale, anche per questo verso, in via subordinata, si invoca la
rimessione alla Corte costituzionale.
2. Le censure sono da ritenersi infondate in continuità con gli insegnamenti
già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 25749 del 2016; Cass. n. 26347 del
2016; Cass. nn. 6300, 6301 e 6394 del 2017).
2.1. Al fine di un ordinato iter motivazionale opportuna la ricognizione delle
disposizioni rilevanti ai fini del decidere.
Come evidenziato dalle Sezioni unite civili (sent. n. 4685 del 2015) alla regola
costituzionale del pubblico concorso, dettata dal co. 4 dell’ art. 97 Cost., si è
conformata la legislazione della Regione Siciliana, che, parallelamente alla
disciplina statale che l’ha trasfusa nell’art. 36 del d. Igs. n. 29 del 1993 e, quindi,
nell’art. 35 del d. Igs. n. 165 del 2001, ha progressivamente introdotto
nell’ordinamento regionale la regola del pubblico concorso per l’assunzione alle
dipendenze dell’Amministrazione Regionale, delle aziende, degli enti dalla stessa

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dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, degli enti locali
territoriali e/o istituzionali, delle aziende sanitarie locali, nonché degli enti da essi
dipendenti.
Per quanto qui interessa tale regola è contenuta anche nell’art. 45 della L.R.
Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2 (“Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali –

territoriali” per la gestione dei rifiuti urbani.
Precisamente l’art. 45 ha previsto al co. 1 che la gestione dei rifiuti è
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) ed impone agli enti
locali ricadenti nel medesimo ATO di costituirsi in Consorzio, dotato di personalità
giuridica, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni.
Nella fase transitoria “Le società d’ambito esistenti devono essere poste in
liquidazione entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi consigli di
amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle
società d’ambito esistenti”.
Secondo il co. 2 dell’art. 45 in discorso, anche nella fase transitoria, “Le
società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso
procedure di evidenza pubblica”.
La regola del pubblico concorso risulta successivamente ribadita dall’art. 61
co. 4 della L. R. Sicilia n. 6 del 2009 e dall’ art. 7 co. 10 della L. R. Sicilia n. 9 del
2010.
Il legislatore statale è, poi, intervenuto con il dl. n. 112 del 2008, convertito
con modificazioni dalla I. n. 133 del 2008, disponendo (art. 18 co. 1) che le
società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.2. Dal complesso della disciplina esaminata emerge che anche alla “Ecologia
ed Ambiente Spa -ATO- PA 5”, quale “società d’ambito … costituita tra la
provincia regionale ed i comuni dell’ambito territoriale ottimale per la gestione del
servizio rifiuti”, come individuata dalla Corte palermitana con accertamento di
fatto non sindacabile in sede di legittimità, si applica il disposto dell’art. 45, co. 2,

3

ATO – per la gestione dei rifiuti urbani”) riguardo il settore degli “ambiti

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secondo cui “Le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo
attraverso procedure di evidenza pubblica”.
La norma, letta sistematicamente con le disposizioni innanzi richiamate,
esprime l’inequivoca prescrizione in base alla quale i soggetti dalla medesima
interessata non possono instaurare rapporti di lavoro subordinato per acquisire

eccezioni espressamente previste).

Il divieto, che assume la consistenza di norma inderogabile ed imperativa
(Corte Cost. nn. 180 del 2015, 134 del 2014, 277 del 2013; Cass. SS.UU. n.
4685 del 2015; Cass. n. 24808 del 2015; Cass. n. 25165 del 2015), è assistito
per la sua inosservanza dalla sanzione di nullità che preclude l’effetto della
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il
datore che l’ha violato.
Tanto è stato reiteratamente affermato da questa Corte anche con riferimento
all’art. 45, co. 2, L.R. Sicilia n. 2 del 2007 (cfr. Cass. n. 25749 del 2016; Cass. n.
26347 del 2016; Cass. nn. 6300, 6301 e 6394 del 2017).
2.3. Poiché la finalità del divieto in parola è quella di impedire l’instaurazione
di rapporti di lavoro subordinato al di fuori delle necessarie procedure
concorsuali, esso si applica in tutte le ipotesi in cui si pretenda di ottenere
l’effetto vietato e, quindi, non solo nel caso in cui si richieda la conversione in
rapporto a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine, ma
anche, come nella specie sottoposta all’attenzione del Collegio e
condivisibilmente risolta dalla Corte territoriale, laddove venga stipulato
illegittimamente un contratto a progetto.
Così come la previsione legislativa di una concorsualità per le assunzioni non
può che impedire la conversione in caso di termine illegittimo, dal momento che
l’automatica trasformazione del rapporto precorso

inter partes finirebbe per

eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse
pubblico (cfr. in tal senso Cass. n. 11163 del 2008, n. 1308 del 2013 nonché
Cass. S.U. n. 4685 del 2015, in motivazione), parimenti la stipulazione di un
contratto a progetto al di fuori dei limiti previsti dal d. Igs. n. 276 del 2003 non
può poi consentire la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato aggirando

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personale se non nel rispetto della regola del concorso pubblico (fatte salve

R.G. n. 16534/2012

il divieto inderogabile, avendo il giudice delle leggi evidenziato la copertura
costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost. al principio dell’accesso all’impiego
mediante concorso (Corte cost. n. 89 del 2003), da ritenersi forma generale e
ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche, a presidio delle
esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte cost. n.

A tale conclusione non osta né la natura di società per azioni della ricorrente,
né dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla medesima.
Come ancora di recente rilevato da questa Corte (Cass. n. 5229 del 2017) la
limitazione delle modalità di accesso all’impiego, trovando la sua

ratto nel

principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97
Cost.), collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o
privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura “sostanzialmente
pubblica” della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal
senso Corte cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che il soggetto
che figura quale datore di lavoro, indipendentemente dalla forma con cui opera
nel mondo giuridico, imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr.
Corte cost. n. 466 del 1993).
Proprio per ciò – continua il precedente citato – una disposizione che impone
il concorso per l’accesso all’impiego “non è nemmeno sospettabile di violare la
competenza esclusiva statale in materia di , di cui all’art.
117, secondo comma, lettera I), Cost., giacché non può in alcun modo dirsi volta
ad introdurre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private
(cfr. ancora Corte cost. n. 29 del 2006, che sulla scorta di tali argomenti ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. art. 7,
comma 4, lettera f), I. r. Abruzzo n. 23/2004, che prevede che le società a
capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al
rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per
l’assunzione di personale dipendente)”.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 99, 112 e 329 c.p.c., a
mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.. Si assume che nel corso del giudizio di
primo grado la società avrebbe eccepito “soltanto la nullità del rapporto di lavoro

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363 del 2006).

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subordinato che per effetto dell’applicazione dell’art. 69 d. Igs. n. 276/2003 fosse
stato eventualmente accertato”, mentre nessuna eccezione di nullità sarebbe
stata, invece, “sollevata con riferimento ai contratti di collaborazione a progetto
in sé”, per cui “la Corte di Appello non poteva quindi pronunciarsi d’ufficio e
dichiarare nulli i contratti di lavoro a progetto”.

nell’illustrazione di esso i contenuti degli atti processuali dai quali verificare il
denunciato error in procedendo ed anzi, a pag. 6 del ricorso, espressamente
afferma che la controparte in primo grado aveva dedotto “la nullità del contratto
di lavoro subordinato che fosse stato eventualmente accertato o dichiarato
costituito, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 45, co. 2, della I.r.
Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2”.
La censura è pure infondata alla luce dell’affermazione contenuta nei
richiamati precedenti secondo cui, in casi siffatti, la nullità è rilevabile anche
d’ufficio.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della
soccombente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

spese liquidate in favore della società in euro 4.200,00, di cui euro 200 per
esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, nonché in favore
dell’INPS liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017
Il Presidente

Il con igliere est.

Dott. Vittorio Nobile

Dott. Fa riz o A e dola

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Il motivo, di non agevole comprensione, è inammissibile in quanto non riporta

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