Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11549 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 12/05/2010), n.11549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3323/2006 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso
postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto R.V.G. 50418/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
6.12.04, depositato il 28/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Giovanni SCHIAVON che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per
manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con ogni
conseguenza di legge.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso, notificato il 17/01/2006, proposto, da A. L., avverso il decreto del 28/01/05 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso, da esso avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lui introdotto – come si legge in decreto – con ricorso del 4 ottobre 2000, innanzi al Giudice del lavoro, e definito con sentenza del 25/10/2002;
rilevato come la Corte territoriale abbia – fissata in due anni la ragionevole durata del giudizio – individuato un’irragionevole eccedenza di 8 mesi che ha ritenuto tuttavia irrilevante, data la concorrente assoluta irrisorietà della posta in gioco (Euro 591,65), ed abbia compensato le spese di giudizio;
rilevato come, il ricorrente, con i 4 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed abbia da un lato, affidato illegittimo rilievo al profilo della modestia del “periodo di eccedenza”, e d’altro lato abbia operato un uso del tutto illegittimo ed incongruo dello schema della portata della “posta in gioco”;
rilevato come risulti depositato controricorso; vista la richiesta del P.G. in data 16/04/07, di accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta fondatezza;
ritenuta l’inaccoglibilità della richiesta, posto che va sottolineata la più complessiva genericità delle censure sollevate dal ricorrente, le quali, mentre indugiano su aspetti (quali quelli del criterio dell'”intera durata”, o quello del “bonus”) che avrebbero presupposto una pronuncia di accoglimento (quand’anche parziale) che, nei fatti invece non vi è stata, omettono di confrontarsi con i reali contenuti del decreto impugnato, a partire dai non coincidenti parametri temporali assunti, ad esempio, a riferimento da quest’ultimo (4 ottobre 2000-25 ottobre 2002), rispetto a quelli presupposti dall’ A., i quali partono invece dal 4 febbraio 2000.
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e le spese vadano liquidate come da dispositivo; visto l’art. 375 c.p.c..
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010