Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 12/05/2010), n.11548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3319/2006 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso

postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.A.D. 50703/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.12.04, depositato il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pietro ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 17/01/2006, proposto, da M. B., avverso il decreto del 17/01/05 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso, da esso avanzato nel dicembre 2004, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lui introdotto, con atto notificato il 30 giugno 2000, innanzi al Giudice civile, e definito con sentenza del 31/03/2003, impugnata con atto del 1 dicembre 2003 in un procedimento ancora pendente; rilevato come la Corte territoriale abbia escluso ogni irragionevole durata dei due giudizi ed abbia condannato il ricorrente alle spese di giudizio;

rilevato come, il ricorrente, con i 4 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come: 1) la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed abbia operato un notevole ed irragionevole ed illegittimo discostamento della Corte Territoriale dai parametri fissati, dalla Corte CEDU, ai fini sia della valutazione del periodo di irragionevole durata del processo (mancata adozione del parametro dell’ “intera durata”), sia della liquidazione del danno non patrimoniale (mancato riconoscimento del “bonus”); 2) l’altrettanto comunque illegittima condanna alle spese; rilevato come risulti depositato controricorso; vista la richiesta del P.G. in data 18/02/07, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;

ritenuta l’accoglibilità della richiesta, posto che, fermo il difetto di pertinenza delle doglianze relative al mancato rispetto degli standard della Corte CEDU di liquidazione del danno (il ricorso è stato più radicalmente rigettato in radice), va sottolineato come: a) da un lato, la valutazione di ragionevolezza compiuta nella specie appaia immune da vizi logico giuridici, ed in piena linea con gli standards CEDU; b) dall’altro vada ribadito come, anche in sede di applicazione della legge “Pinto”, operi pienamente il principio della “soccombenza”;

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e le spese vadano liquidate come da dispositivo;

visto l’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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