Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona del curatore p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Adriano de Luna, elett. dom. in Roma, presso

lo studio dell’avv. Alberto Maria Papadia, in via Catanzaro n. 9,

come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

BANCA DELL’ADRIATICO s.p.a., in persona di proc.spec. del dir. gen.

con atto notaio R. L. (OMISSIS), rappr. e dif. dagli avv. Angelo

Fiorito e Benedetto Gargani, elett. dom. in Roma, presso lo studio

del secondo, alla via Bissolati n. 76, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto App. Ancona 4.8.2011, in R.G. n.

287/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22 febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo

Ferro;

uditi l’avvocato Mafalda Maronne per il ricorrente, A. Fiorito per il

contro ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (FALLIMENTO) impugna il decreto App. Ancona 4.8.2011, in R.G. n. 287/2011 con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso il decreto Tribunale di Fermo 31.3.2011 dichiarativo dell’inammissibilità della domanda di revocatoria fallimentare, avente ad oggetto rimesse in conto corrente, intrapresa con ricorso 12.12.2009 e decisa negando la correttezza del rito camerale esperito.

2. Ritenne anche la corte d’appello che: a) il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, comma 2, non comprendeva nella nozione di procedure già aperte in precedenza anche le revocatorie fallimentari esperite dopo la sua entrata in vigore, altra nozione essendo propria delle controversie che si inseriscono in fallimenti già pendenti; b) l’abrogazione della L. Fall., art. 24, comma 2, implicava il ripristino del rito ordinario per le controversie ivi previste e dunque anche con riguardo alle procedure concorsuali aperte anteriormente al 1.1.2008 e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, come l’attuale; c) trattandosi di controversie derivanti dal fallimento ma concernenti diritti soggettivi e con il coinvolgimento di terzi, appariva più conforme al testo l’adesione ad una volontà di legge già presente nella relazione al decreto correttivo, con il ritorno al principio del tempus regit actum; d) non poteva attribuirsi alla sopravvivenza della L. Fall., art. 24, comma 2, per come scrutinato da Corte Cost. n. 170 del 2009, un significato di proroga di vigenza oltre la più chiara e netta volontà abrogativa espressa dal legislatore, che aveva nel frattempo condiviso le critiche ai limiti di tutela del rito camerale; e) nessuna influenza esercitava l’interpretazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, nè alcun dubbio di costituzionalità poteva porsi con riguardo alla possibile coesistenza, nella medesima procedura, di azioni revocatorie disciplinate dai due riti, in quanto regolate dal principio di temporalità della regola processuale.

3. Il ricorso è su unico complesso motivo, ad esso resistendo con controricorso la banca, che ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo viene dedotta la violazione di legge, quanto al D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, comma 2 e art. 3, comma 1, sull’applicabilità, erroneamente negata, del rito camerale all’azione introdotta da fallimento già aperto all’epoca del decreto correttivo, dunque soggiacente alle regole della procedura concorsuale in cui essa si inseriva, dovendosi riservare la nuova disciplina solo alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore ed invece quella del D.Lgs. n. 5 del 2006, al caso di specie.

2. Il motivo è infondato. La vicenda risulta già affrontata ex professo da questa Corte ispondendo negativamente alla richiesta di rimeditazione del principio tempus regit actum, quale applicato dal giudice di merito. Invero Cass. 13165/2016 ha affermato il principio, che va qui mantenuto, per cui “l’azione revocatoria fallimentare, proposta con il rito camerale dalla curatela di un fallimento pronunciato nella vigenza della L. Fall., art. 24, comma 2, ma dopo la sua avvenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 3, comma 1, è inammissibile in applicazione del principio “tempus regit actum”, svolgendosi altrimenti il processo, ancor prima del suo inizio, secondo un rito ormai abrogato, tanto più che l’art. 22 del cd. decreto correttivo, recante la disciplina transitoria conseguente alla sua entrata in vigore, deve intendersi riferito, alla stregua della sua interpretazione letterale, alla regolamentazione propria delle “procedure concorsuali”, e dunque, sul piano processuale, ai soli procedimenti che tipicamente si innestano nel corso delle stesse, ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, sono regolate dalle legge speciale solo quanto all’esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa”.

3. Trattandosi di precedente specifico, originato da ricorso promosso dalla medesima parte, possono così esserne riportate parti essenziali della motivazione, del tutto condivisa perchè riflettente le stesse obiezioni. Per vero “gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono posti in essere (Corte Cost. sent. n. 155/90).”. Ed è altrettanto vero che “il principio può trovare eccezioni, nel caso di disposizioni transitorie che prevedano che “i processi già in corso” continuano ad essere disciplinati dal rito vigente alla data di proposizione della domanda, ma nel caso di specie l’interpretazione della lettura della disposizione transitoria offerta dal ricorrente condurrebbe al paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo abbia avuto inizio. Non può, d’altro canto, concordarsi col Fallimento laddove sostiene che l’espressione procedure concorsuali è nozione talmente ampia da ricomprendere anche le azioni di cui all’art. 24: al contrario, secondo l’interpretazione letterale la norma transitoria non può che intendersi riferita alla disciplina propria di tali procedure e perciò, sul piano processuale, ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse (quali ad es., quello per l’accertamento del passivo), ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l’esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa”. Ed ancora: “va escluso, poi, che l’assunto del ricorrente trovi conforto nell’ordinanza n. 170/09 della Corte Costituzionale, che ha respinto la q.l.c. dell’art. 24, comma 2, sulla scorta dell’esegesi di una proposizione assai più specifica (“procedure applicabili alle controversie in materia di fallimento”) – comunque contenuta nella (diversa) legge delega n. 80/05 – o nella sentenza n. 2692/07 delle S.U. di questa Corte, emessa in sede di regolamento di giurisdizione, la quale si è limitata ad accertare qual è la lex loci sostanziale da applicare nel caso di domanda revocatoria proposta, dal Fallimento dichiarato in Italia, contro un soggetto straniero”.

4. Osserva ulteriormente il Collegio che Corte Cost. ord. n. 19/2010 ha ulteriormente “escluso che la norma impugnata fosse stata adottata in violazione della delega legislativa conferita con la L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lett. a), (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali)”. Va d’altro canto considerato che il remittente tribunale aveva altresì addotto che “la scelta del legislatore delegato sarebbe viziata anche per disparità di trattamento fra situazioni analoghe, determinata solo dal fatto che la azione sia connessa ad un fallimento pronunciato prima o dopo il 1 gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data”, dandosi dunque carico di un profilo di violazione dell’art. 3 Cost., più generale rispetto alla fattispecie di causa (nella quale il rito camerale era stato seguito perchè la domanda appariva introdotta prima della vigenza del D.Lgs. n. 169 del 2007). Orbene, anche tale censura è stata respinta dal Giudice delle Leggi, esplicitamente negandosi la sussistenza dei presupposti per mutare la statuizione di manifesta infondatezza già assunta con l’ordinanza n. 170 del 2009.

Il ricorso va dunque rigettato, con disciplina delle spese regolata alla stregua del criterio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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