Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 02/05/2019

Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 02/05/2019), n.11548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26611/2014 proposto da:

Tecnograf Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Viale Antonio Silvani 113, presso

lo studio dell’avvocato Grazzini Rossella, rappresentato e difeso

dall’avvocato Donadini Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del curatore fallimentare

B.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Mario Fani 20, presso

lo studio dell’avvocato De Micco Padula Gianluca, rappresentato e

difeso dall’avvocato Dalmasson Gisella, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2944/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di Tecnograf s.r.l. avverso la decisione con la quale il tribunale di Milano, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, l’aveva condannata a restituire al Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. la somma corrispondente ad alcuni pagamenti ottenuti nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa;

ha motivato affermando, in consonanza col primo giudice, che elemento presuntivo grave della consapevolezza dello stato di dissesto della società era nel complesso da individuare nell’avvenuta pubblicazione di trenta protesti in un arco di tempo corrente tra il mese di febbraio e il mese di ottobre 2001, nell’esistenza di procedure esecutive promosse da operatori del settore, nella vicinanza tra l’appellante e la fallita, nelle intense frequentazioni del personale addetto, quali emergenti dalle prove testimoniali, nella natura dell’attività svolta dall’appellante di manutenzione e riparazione di macchinari, tale da consentire la formazione di rapporti con altri operatori di zona nel medesimo settore di attività, e dunque da corroborare l’inferenza circa la possibilità di acquisizione di elementi rivelatori del dissesto anche senza consultazione dei registri di cancelleria; la società Tecnograf ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

la curatela ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è inammissibile;

la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e dell’art. 2729 c.c.;

sostiene che la corte d’appello abbia reso la decisione assumendo a presunzione situazioni indicative di mera conoscibilità, anzichè di effettiva conoscenza, dello stato di insolvenza;

sostiene inoltre che il ragionamento del giudice del merito sarebbe inficiato da presunzioni di secondo grado;

al contrario devesi osservare che – come del resto la stessa ricorrente, contraddicendosi, riconosce nel corpo del secondo motivo – l’impugnata sentenza ha valorizzato la semplice correlazione (e anzi la concatenazione) di elementi di prova regolarmente acquisiti al processo, tutti nell’insieme rappresentativi della conoscenza del dissesto;

di tale corretta valutazione, pienamente rispondente all’insegnamento di questa Corte (tra le tantissime, Cass. n. 526-16), la ricorrente pretende adesso una rivisitazione critica, come dimostrato dalla riproduzione nel corpo dell’atto delle risultanze delle prove orali; il che esula dai confini del sindacato di legittimità;

va ribadito che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività; e la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo della Corte Suprema (v. Cass. n. 3336-15);

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019

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