Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11547 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.S. rappresentato e difeso, giusta delega in calce
al ricorso, dagli Avv.ti Albisinni Luigi ed Achille Buonafede,
elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma via Zanardelli,
20;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
AVVERSO la sentenza n. 38/12/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 12, in data 23/04/2007, depositata il
02 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16604/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 38/12/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 12 il 23.04.2007 e DEPOSITATA il 02 maggio 2007. Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP per l’anno 1998, si articola in censure, con cui si lamenta l’omessa od insufficiente motivazione su fatto decisivo.
2 – Alle doglianze formulate con il mezzo, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).
2 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce, quali, nel caso, specificamente evidenziati dal contribuente, affermando, con espressioni del tutto generiche, l’insussistenza dei presupposti impositivi e limitandosi ad esprimere condivisione, sul punto, per la decisione di primo grado, senza verificare in concreto se, come dedotto dal contribuente, i valorizzati costi per collaborazioni, attenessero a somme corrisposte a terzi per prestazioni esterne all’attivita’ svolta dal professionista(consulenti legali e commercialisti).
3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perche’ proceda al riesame e, in applicazione dei richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimita’;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per la decisione nel merito e sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010