Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11547 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3341/2011 R.G. proposto da:
S.A.C.E. – SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMMERCIO ESTERO S.P.A., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso
quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 15 novembre
2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l’Avvocato dello Stato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di estinzione del giudizio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con decreto del 16 giugno 2010 il Giudice delegato al fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione dichiarò inammissibile l’istanza di insinuazione tardiva di un credito di Euro 74.785,12 proposta dalla S.A.C.E. – Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.a.;
che con Decreto del 15 novembre 2010 il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione allo stato passivo proposta dalla SACE, rilevando che l’insinuazione tardiva era volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, in favore di un credito già ammesso al passivo in via chirografaria;
che avverso il predetto decreto la SACE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi;
che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto ritualmente sottoscritto dall’Avvocato dello Stato il 31 ottobre 2016, notificato all’intimato il 9 novembre 2016 e depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando che dalla relazione semestrale del curatore è emersa la pressochè totale assenza di attivo e l’intenzione di procedere alla chiusura del fallimento;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’udienza fissata per la discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dal curatore;
che, infatti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., l’accettazione della rinuncia viene in considerazione esclusivamente ai fini del regolamento delle spese processuali, precludendo la condanna del rinunciante al pagamento delle spese, nella specie non dovute, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017