Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11546 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. residente a (OMISSIS), quale procuratrice

della madre A.R., giusta procura generale per atto in

notaio Pompeo Egisto, rappresentata e difesa, per delega a margine

del ricorso, dall’Avv. Cuomo Nicola, elettivamente domiciliato in

Roma Via della Caffarelletta n. 4 presso lo studio dell’Avv. Maurizio

Chianese;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n.43 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 49, in data 23/03/2007, depositata il 16 aprile

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Sentito, pure, l’Avv. Nicola Cuomo, per la ricorrente;

Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio, che non ha fatto

osservazioni.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15290/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 43, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 49, il 23.03.2007 e DEPOSITATA il 16 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, e riformato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ dell’accertamento.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IRPEF dell’anno 1999, si articola in doglianze, con cui la sentenza di secondo grado viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, art. 101 c.p.c., comma 1 nonche’ per omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullita’ dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza, attiene a reddito di una SNC, e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo l’odierna ricorrente, e non anche la societa’ e gli altri soci. Cio’ stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale La unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.DU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che dichiari la nullita’ dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va dichiarata la nullita’ dell’impugnata sentenza e degli atti successivi alla costituzione della ricorrente nel giudizio di primo grado, ivi compresa la decisione emessa a conclusione di detta fase, e la causa va rimessa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrita’ del contraddittorio ed il diritto di difesa, pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;

Considerato che le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimita’, avuto riguardo all’epoca di affermazione del principio applicato, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullita’ della sentenza impugnata e di tutti gli atti, ivi inclusa la decisione di primo grado, successivi alla costituzione in giudizio della contribuente e rinvia alla Commissione Tributaria di Napoli, per i provvedimenti di competenza. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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