Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11546 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13430/2011 R.G. proposto da:
B.B., rappresentato e difeso dagli Avv. Gabriele Capecchi e
Stefano Parlatore, con domicilio eletto presso lo studio di questo
ultimo in Roma, Via XX Settembre, n. 5;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) N.V., in persona del curatore p.t. Dott.
M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Torcellan,
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Vasta in
Roma, via Roccaraso, n. 9;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano depositata il 12 aprile
2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di estinzione del giudizio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che l’avv. B.B. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) N.V., chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, di un credito di Euro 120.345,50, già ammesso al passivo in via chirografaria, ed avente ad oggetto compensi per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali rese in favore della società fallita;
che con sentenza del 12 aprile 2011 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione ed ha accolto l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore del fallimento, revocando l’ammissione al passivo del credito;
che avverso la predetta sentenza l’avv. B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
che il curatore ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto ritualmente sottoscritto anche dai difensori il 13 febbraio 2017, notificato al controricorrente il 14 febbraio 2017 e depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo con la controparte per l’estinzione del giudizio e l’integrale compensazione delle spese processuali;
che con atto depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017 il difensore del fallimento ha confermato di aver ricevuto la predetta rinuncia, allegandone copia recante il visto prescritto dall’art. 390 c.p.c., comma 3;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’udienza fissata per la discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna del rinunciante alle spese.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017