Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11546 del 02/05/2019

Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 02/05/2019), n.11546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 188/2014 proposto da:

Vivai e Piante F.M., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma V.

Girolamo Vitelli 10, presso lo studio dell’avvocato Bianchi Fasani

Diego, rappresentato e difeso dall’avvocato Sellitti Vittorio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento Società (OMISSIS) Spa, in persona del curatore

fallimentare R.N., elettivamente domiciliato in Roma Via XX

Settembre 3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Michele,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nuzzolo Ezio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3021/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2019 dal Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Napoli, in data 2-8-2004, dichiarava il fallimento della s.s. (OMISSIS) s.p.a.;

la curatela conveniva in giudizio l’impresa individuale Vivai Piante di M.F. e proponeva tra le altre, e per quanto ancora unicamente rileva, un’azione revocatoria fallimentare di pagamenti a mezzo assegni e operazioni di cassa eseguiti nell’anno anteriore al fallimento, allorchè lo stato di insolvenza della società era di pubblico dominio in ambito nazionale;

nel contraddittorio con la convenuta, il tribunale accoglieva la sopra detta domanda;

la sentenza, gravata dall’impresa individuale, è stata confermata dalla corte d’appello di Napoli, atteso che lo stato di dissesto della società (OMISSIS) era assolutamente noto all’epoca degli eseguiti pagamenti, poichè ampiamente divulgato dagli organi di informazione;

contro la decisione d’appello è adesso proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

la curatela ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., premesso che la prova della scientia decoctionis era stata dalla corte d’appello desunta da una serie di articoli di stampa su scala nazionale, depositati in giudizio, eccepisce che “i fatti esposti nei detti articoli” non erano stati però oggetto di allegazione da parte della curatela nel corso del procedimento dinanzi al tribunale, e quindi non erano stati oggetto di contraddittorio tra le parti;

il motivo è manifestamente infondato;

il vizio di omessa pronunzia o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella specie evinto dal riferimento all’art. 112 c.p.c., è configurabile solo ove ci si riferisca a questioni di merito (da ultimo Cass. n. 25154-18), mai a eccezioni processuali;

quella afferente l’omessa allegazione dei fatti è questione processuale, sicchè l’eventuale violazione rileva di per sè, ove esistente, in rapporto alla ipotetica invalidità della sentenza che ne derivi, non come vizio ex art. 112 c.p.c.;

di contro va detto che neppure la violazione dell’art. 115 c.p.c., sussiste nel caso di specie, per l’elementare ragione che l’allegazione dei fatti non richiede formule sacramentali: una volta affermata dall’attore l’esistenza della condizione soggettiva di scientia decoctionis per essere stato il dissesto di pubblico dominio, ogni questione si profila in termini di prova; ed è ammesso dalla stessa ricorrente che la prova era stata indicata dalla curatela previo deposito in primo grado degli articoli di stampa poi valutati, analiticamente e nel complesso, dal giudice del merito;

col secondo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla circostanza che i pagamenti di cui si discute erano stati “ricevuti in un periodo successivo alla avvenuta iscrizione della s.s. (OMISSIS) s.p.a. al campionato di calcio 2003/2004”; lamenta che su tale circostanza, tradotta in motivo di censura alla sentenza di primo grado, la corte d’appello non abbia emesso alcuna statuizione di fondatezza o infondatezza;

il motivo è manifestamente infondato;

come già sottolineato, il vizio di omessa pronuncia può attenere solo alle domande di merito o ai motivi di censura a esse riferiti;

in particolare l’omessa pronuncia su circostanze indotte da motivi di gravame non sussiste laddove la pronuncia possa evincersi dalla considerazione giustificativa della infondatezza del gravame nel suo complesso; il che è esattamente quel che accaduto nel caso concreto, giacchè la corte d’appello ha esplicitamente ritenuto che la rassegna di stampa prodotta in primo grado, sia dalla curatela che dal convenuto, rendesse di per sè palese il livello di centralità che le vicende economiche e finanziarie della società avevano avuto in epoca antecedente e successiva ai pagamenti di cui si tratta;

non è poi vero che la circostanza dell’iscrizione al campionato non sia stata considerata: essa è stata semplicemente ritenuta ininfluente, come ben si trae dalla valutazione di inidoneità resa dalla corte territoriale a proposito del contenuto della rassegna stampa prodotta dal convenuto, facente riferimento proprio all’iscrizione detta, e come è confermato dal rilievo pure questo esplicito – per cui la prova documentale aveva evidenziato la continua ricerca di finanziamenti da parte della società (OMISSIS), la quale era infine riuscita a iscriversi al campionato 2003/2004 solo grazie a una fideiussione bancaria;

col terzo mezzo, infine, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto sussistente il requisito della scientia senza considerare l’elemento decisivo dell’iscrizione della società al campionato di calcio, da intendersi quale chiaro segno rivelatore di stabilità economica; inoltre per avere ancorato la valutazione a elementi illogici, e in particolare alla presunta e non provata conoscenza privilegiata delle vicende societarie da parte di M., desunta da una vicinanza meramente logistica discendente dalla frequentazione dello stadio del (OMISSIS) per la periodica manutenzione del manto erboso, senza considerazione, invece, della sua veste di operatore non qualificato rispetto a vicende finanziarie o economiche della controparte;

il terzo motivo è inammissibile poichè, chiarito quanto sopra a proposito della considerazione della circostanza dell’iscrizione al campionato, si palesa diretto, sotto spoglie di censura in iure, a sollecitare una revisione critica dell’iter del ragionamento che ha condotto il giudice di merito alla ritenuta conclusione di esistenza della consapevolezza del dissesto;

questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici e tra queste anche di quella fondata sul fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione sia solita consultare la stampa e informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (v. Cass. n. 3299-17);

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019

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