Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11545 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.V. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 60/51/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli Sezione n. 51, in data 16/03/2007, depositata il

20 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 13171/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 60-51-2007, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 51 il 16-03-2007 e DEPOSITATA il 20 marzo 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonche’ per omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi. A conclusione dei mezzi, vengono formulati corrispondenti quesiti di diritto.

2 – Ai prospettati quesiti ed alle censure per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

2 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nel presupposto che l’attivita’ per essere assoggettabile ad IRAP deve essere autonomamente organizzata e quindi il reddito deve essere prodotto da tale organizzazione, indipendentemente dall’apporto professionale della persona, e, peraltro, sulla base di motivazione palesemente incongrua, rappresentata dall’apodittica affermazione che l’attivita’, nel caso, doveva ritenersi esclusa dal regime IRAP, in quanto riconducibile al personale impegno del professionista a prescindere da una struttura organizzativa, che comunque dall’esame della documentazione esibita non si riscontra, senza, quindi, indicare i concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale e la relativa effettiva incidenza, anche avuto riguardo ai dati (beni strumentali, compensi a terzi, etc.) evidenziati in ricorso e desumibili dalla documentazione fiscale in atti.

3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi l’accoglimento del secondo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. assorbito il primo.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimita’, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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