Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11545 del 02/05/2019

Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 02/05/2019), n.11545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19030/2014 proposto da:

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona Curatore Dott.

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni,

268/a, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nevi Giulio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Monte dei Paschi di Siena S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Boezio, 2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3380/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2019 dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6 marzo 2013 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 151/2012 ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a., ha condannato la banca Monte dei Paschi s.p.a. al pagamento in favore della Curatela della somma di Euro 80.629,45, oltre agli interessi legali a decorrere dal 25 luglio 2005, a titolo di revoca di pagamenti solutori ricevuti dall’istituto di credito in conseguenza dello sconto di ricevute bancarie nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.

La stessa Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello nella parte in cui era stata richiesta la revoca di un’ulteriore rimessa dell’importo di Euro 50.287,91 ricevuta dalla banca a seguito dell’incameramento di titoli costituiti in pegno.

Avverso quest’ultima statuizione ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

La Monte dei Paschi s.p.a. si è costituita con controricorso eccependo, preliminarmente, la decadenza della curatela dall’impugnazione della sentenza d’appello per tardività, la carenza di legittimazione attiva per il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nonchè l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., oltre all’infondatezza dei motivi del ricorso per cassazione.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di soffermarsi sull’illustrazione e sull’esame dei singoli motivi del ricorso della curatela, devono valutarsi le questioni di natura processuale sollevate dalla banca Monte dei Paschi s.p.a. nel controricorso.

E’, in primo luogo, infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente sul rilievo che, al momento della proposizione dell’impugnazione, sarebbe già decorso il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46,comma 17.

In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato che il termine semestrale di impugnazione, previsto dal novellato art. 327 c.p.c., si applica ai soli giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, dovendosi a tal fine fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (Sez. 6-2, n. 27236 del 16/11/2017).

Palesemente infondata è, parimenti, l’eccezione con cui la banca ha ritenuto già formatosi il giudicato per non essere stata impugnata la presunta statuizione della sentenza d’appello con cui sarebbe stata affermata la carenza di legittimazione attiva del fallimento, in ordine alla pretesa di revoca della somma di Euro 50.287,91, per difetto di titolarità dei titoli in capo alla società poi fallita.

In proposito, la sentenza impugnata non ha affatto affermato la carenza di legittimazione attiva del fallimento (che, peraltro, non va confusa con la titolarità del rapporto dedotto in giudizio).

Il primo motivo d’appello è stato rigettato per ritenuta infondatezza ed il fraintendimento in cui è incorsa la controricorrente deriva da una riflessione di ordine logico della Corte territoriale (in cui sono stati, non a caso, usati i tempi al congiuntivo ed al condizionale) a seguito della quale il collegio d’appello è comunque pervenuto alla conclusione di ritenere la legittimazione attiva in capo alla curatela, tanto è vero che, come già evidenziato, il motivo è stato rigettato nel merito.

Infine, non è applicabile la causa d’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., non esaurendosi l’intero ricorso nella mera questione di diritto risolta da costante giurisprudenza di questa Corte, essendo state prospettate questioni di altra natura, quale la qualificazione del pegno (se irregolare o meno).

Esaminate e rigettate le questioni processuali e preliminari sollevate dall’istituto di credito, può procedersi ora all’analisi dei motivi della ricorrente.

2. Con il primo motivo la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 1998, art. 34, artt. 2001 e 2786 c.c., R.D. 29 marzo 1942, n. 239, art. 3.

Lamenta la ricorrente che oggetto del pegno erano titoli azionari (azioni ordinarie TIM), per i quali, ai sensi dell’art. 2001 c.c., la disciplina speciale di cui al R.D. n. 239 del 1943, art. 3, prevale su quella prevista in via generale dall’art. 2786 c.c., con la conseguenza che per la costituzione del vincolo e per l’opponibilità ai terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da scrittura avente data certa, ma occorre la doppia annotazione sul titolo e sul libro soci.

Peraltro, a seguito della dematerializzazione dei titoli di credito attuata con il D.Lgs. n. 213 del 1998, idonea a produrre l'”effetto reale” sul titolo è solo l’iscrizione in conto, a norma dell’art. 34 D.Lgs. citato, non effettuata nel caso di specie, con conseguente inopponibilità del pegno alla curatela.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1851 e 2697 c.c..

Assume la ricorrente che non è affatto pacifica tra le parti la natura irregolare del pegno costituito e ciò alla luce della puntuale contestazione formulata dalla curatela all’udienza del 13.7.2005, della reiterata contestazione della natura irregolare del pegno e del tenore complessivo dell’atto di appello.

Ne consegue che, ad avviso della Curatela, la Banca avrebbe dovuto documentare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’effettività della natura irregolare del pegno ed il conseguente passaggio in proprietà dei titoli.

4. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, quale la natura regolare o irregolare del pegno costituito il 21.4.2001 ed il 19.10.2001.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi unitariamente in conseguenza della stretta connessione delle questioni affrontate, sono inammissibili.

Va osservato che la curatela, al cospetto della specifica affermazione della sentenza impugnata secondo cui la qualificazione di pegno irregolare, ritenuta dal Tribunale, non era stata oggetto di specifica censura nell’atto di gravame proposto dal fallimento, non ha neppure allegato di aver specificamente proposto, come motivo di appello ex art. 342 c.p.c., la contestazione della natura irregolare dell’atto di pegno.

La ricorrente si è genericamente espressa in questi termini: “La puntuale contestazione formulata all’udienza del 13.7.2005 e la reiterata contestazione della natura “irregolare” del pegno, così come il tenore complessivo dell’atto di appello non ha affatto ritenere pacifica tra le parti la natura “irregolare” del pegno sottoscritto da (OMISSIS) “in bonis” nel 2001″.

In conclusione, non vi è dubbio, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, che sulla qualificazione della natura irregolare del pegno si sia formato il giudicato interno.

La natura irregolare del pegno costituito dalla banca (avente ad oggetto beni fungibili) comporta la non applicabilità della disciplina specifica prevista dal R.D. n. 239 del 1942, art. 3 e del D.Lgs. n. 231 del 1998, art. 34, per i titoli dematerializzati.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero e, in alternativa, è stata richiesta la correzione materiale della sentenza impugnata.

Lamenta la curatela che la banca aveva sempre contestato la revocabilità della rimessa, di cui è stata richiesta anche in appello la restituzione per l’importo di Euro 83.629,45, ma non l’ammontare della stessa. Tuttavia, la sentenza impugnata, sia nella parte finale della motivazione che nel dispositivo, aveva condannato MPS al pagamento della minor somma di Euro 80.629,45 oltre accessori.

La curatela ha, altresì, dedotto che, ove non fossero ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la correzione materiale, la sentenza impugnata era comunque incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Una volta, riconosciuta la natura revocabile della rimessa, in assenza di contestazioni sul quantum, non avrebbe potuto ridurre l’ammontare della stessa, senza peraltro motivazione.

7. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, ai fini dell’osservanza del requisito della specificità del ricorso, non è consentita, in generale, la prospettazione di una censura sotto profili incompatibili. A maggior ragione, tale ragionamento vale in situazioni, come nel caso di specie, in cui la ricorrente ha dedotto nello stesso motivo l’esistenza di un mero errore materiale (non rilevante ai fini della conservazione della sentenza) e, in alternativa, la violazione dell’art. 112 c.p.c., invocata quale causa di annullamento della sentenza.

In ogni caso, la richiesta di correzione di errore materiale presente nella sentenza d’appello è palesemente inammissibile, dovendo, a norma dell’art. 287 c.p.c., la correzione essere effettuata dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.

Palesemente inammissibile è, parimenti, anche l’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., che è integrata allorquando il giudice non si pronunci su una domanda o un’eccezione dedotta in causa (Sez. 2, n. 1539 del 22/01/2018), fattispecie completamente estranea a quella prospettata dalla ricorrente.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c..

Lamenta la ricorrente l’assoluta mancanza di elementi integranti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti una integrale compensazione delle spese seppur in presenza di una pronuncia di condanna in gran parte favorevole alla parte attrice.

11. Il motivo è infondato.

Questa Corte, anche recentemente, ha affermato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017).

Nel caso di specie, la valutazione della Corte d’Appello, che ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite in relazione all’accoglimento solo parziale dell’appello, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il presente ricorso deve essere quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019

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