Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11544 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.G. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 38/30/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino Sezione n. 30, in data 18/12/2006, depositata il

18 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4868/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 38/30/2006, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione n. 30 il 18-12-2006 e DEPOSITATA il 18 gennaio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., nonche’, sotto diversi profili, per insufficiente motivazione su fatti decisivi.

A conclusione del mezzo, con cui si denuncia il vizio di legittimita’, viene formulato un corrispondente quesito di diritto inerente gli elementi indice, rilevanti agli effetti della configurazione dell’autonoma organizzazione e, quindi, della sussistenza dei presupposti impositivi IRAP. 2 – Al prospettato quesito ed alle censure per vizio della motivazione, deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

2 bis – La decisione impugnata appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, fra l’altro, dopo avere affermato che l’attivita’ del contribuente poteva assumere rilievo ai fini Irap, a seconda che lo stesso si avvalesse o meno di beni e prestazioni altrui in misura rilevante e, quindi, dopo avere verificato che, nel caso, risultavano quote di ammortamento di entita’ trascurabile in relazione al reddito prodotto e spese per consumi ancor meno rilevanti e, d’altronde, che non risultava effettuata alcuna spesa per lavoro dipendente o compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attivita’ svolta.

2 ter – Con particolare riferimento al denunciato vizio di insufficiente motivazione e’, altresi’, a dirsi che lo stesso appare formulato in violazione del principio secondo cui la deduzione “deve evidenziare l’erroneita’ del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come piu’ congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004). Giova, al riguardo, notare che la ricorrente Agenzia richiama i dati, desunti dalle dichiarazioni annuali, gia’ esaminati e diversamente valutati dai Giudici di merito, e che, d’altronde, non vengono evidenziati altri elementi idonei, alla stregua dei trascritti principi, a determinare un diverso decisum.

3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA