Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11544 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10302/2011 proposto da:

TGP Engineering & Products S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), quale

società incorporante la Tecnometal S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Corso d’Italia n. 97, presso l’avvocato De Battista Flavio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mariani Alessandro, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ligestra S.r.l., società soggetta a Fintecna – Finanziaria per i

settori Industriale e dei Servizi S.p.a. e cessionaria del

patrimonio di EFIM in l.c.a. e della sua controllata Alumix S.p.a.

in l.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bertoloni n. 26-b, presso

l’avvocato Bevilacqua Carmine, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Alumix S.p.a. in l.c.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1503/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso notificato il 23 settembre 1999 Tecnometal s.r.l. – oggi TGP Engineering & Products s.r.l. – proponeva L. Fall., ex art. 209, opposizione contro il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di Alumix s.p.a.. Il credito oggetto dell’istanza di insinuazione consisteva nel diritto al risarcimento del danno da inadempimento di un fornitura di materiale di alluminio che Tecnometal avrebbe dovuto trasformare in billette: credito che risultava dalle sue scritture contabili, che era stato riconosciuto dai commissari liquidatori nell’importo di Lire 595.088.035 e che, in virtù degli interessi maturati, ammontava a Lire 1.406.358.829.

Nel contraddittorio con la Liquidazione coatta amministrativa di Alumix il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda che era stata modificata, in senso ampliativo, dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 c.p.c. e rigettava, ritenendola non provata, la domanda originaria.

2. – Proponeva appello Tecnometal; instauratosi il contraddittorio, la Liquidazione coatta amministrativa di Alumix si costituiva.

La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 12 aprile 2010, respinaca il gravame. La Corte di merito, per quanto qui rileva, ha osservato: che il credito per la sorte capitale non era stato oggetto di riconoscimento da parte dei commissari liquidatori nella lettera inviata a Tecnometal in data 14 marzo 1997, essendosi questi ultimi limitati a comunicare che dalle scritture contabili esistenti agli atti della Liquidazione coatta amministrativa di Alumix emergeva un credito di Lire 595.088.035 in relazione al quale era stata effettuata “riserva di eventuali contestazioni”; che il credito non era affatto pacifico, in quanto Alumix “non aveva mai ammesso gli addebiti” e in data 1 marzo 1996 aveva ascritto a Tecnometal “ogni responsabilità al riguardo”; che le fatture prodotte non chiarivano in alcun modo le ragioni del credito dell’appellante: in particolare, Tecnometal aveva prodotto un estratto conto al (OMISSIS) nel quale l’importo in contestazione era riferibile a causali che si collocavano in epoca anteriore agli inadempimenti (risalenti agli anni 1994 e 1995).

3. – Con unico motivo di impugnazione ricorre contro tale pronuncia TGP Engineering & Products s.r.l.; resiste con controricorso Ligestra s.r.l., cessionaria del patrimonio di Alumix s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.. Rileva che in base all’art. 2710 c.c., le scritture private hanno valore di prova tra imprenditori e che la Corte di appello aveva in sostanza disapplicato detta disposizione normativa. D’altro canto – aggiunge – la contestazione di Alumix, richiamata nella sentenza impugnata, non privava di valore probatorio quanto annotato nelle scritture contabili. Nè d’altro canto, poteva porsi un problema di certezza della data dei crediti: osserva l’istante, in proposito, che l’art. 2709 c.c., è da sempre applicato ritenendosi che le fatturazioni delle prestazioni degli imprenditori facciano prova contro di essi se risultino dalle scritture contabili.

2. – Il ricorso è inammissibile.

In materia di oppogizione allo stato passivo, il termine

dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dalla L. Fall., art. 99, comma 5 (nel testo vigente ratione temporis, anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile alla fattispecie) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui alla L. Fall., art. 209, comma 3; nè su tale disciplina ha inciso la sentenza n. 152 del 1980 della Corte Cost. posto che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 99, ha riguardato esclusivamente la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di lex generalis della norma di cui all’art. 326 c.p.c.) e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari (Cass. 25 settembre 2014, n. 20291; in senso conforme: Cass. 23 maggio 2013, n. 12767; Cass. 23 luglio 2007, n. 16217).

L’impugnazione è stata proposta con ricorso notificato il 12 aprile 2011, e pertanto successivamente alla scadenza del termine dimidiato di cui all’art. 99, comma 5 (la sentenza impugnata essendo stata notificata all’odierna istante l’11 febbraio 2011).

3. – Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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