Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11544 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22380/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCA

GAURICO N. 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BRUNO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO LIBERATORE, PASQUALINO

IANNACCI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/1/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 7/7/2010, depositata il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Pasqualino Iannacci difensore del controricorrente

che si riporta al contro ricorso, deposita procura speciale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Campobasso ha accolto parzialmente l’appello di G. F., appello proposto contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 12-01-2009 che aveva integralmente respinto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ai tini IVA-

IRPEF-IRAP per l’anno 2001, emesso a seguito di PVC nel quale (per quanto qui rileva) erano state contestate indebite detrazioni, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti, anche per ciò che concerne 4 fatture emesse dalla ditta ” D.N.F. A.”, sicchè il reddito era stato rideterminato anche alla luce del disconoscimento della detraibilità dell’importo di dette fatture.

La predetta CTR – nell’ottica delle questioni qui residualmente controverse – ha motivato la decisione nel senso che, dovendosi procedere in concreto alla valutazione degli elementi di prova in ordine alla effettiva esistenza e consistenza del contratto di appalto sottostante all’emissione delle fatture rappresentative dei costi asseritamente sostenuti dal G., occorreva muovere dal fatto che il contratto poteva essere stato legittimamente stipulato in forma verbale e che “i documenti fondamentali da cui evincere l’esistenza del rapporto contrattuale sono costituiti dalle quattro fatture le quali, poichè quietanzate, rappresentano valide fonti probatorie – e non semplici elementi indiziari – utili per poter presumere… l’esistenza del contratto”, contenendo esse la debita indicazione “del genere di opera prestata e dell’ubicazione dei cantieri”. In contrario l’Agenzia aveva fornito la dichiarazione (raccolta nel PVC) del D.N., che aveva smentito di avere eseguito qualsiasi lavoro per il G. e negato l’autenticità delle proprie sottoscrizioni in calce alle fatture. Dette affermazioni, sia pur costituendo “valido indizio”, non potevano però “assumere l’incidenza probatoria attribuita dalla GdF e dall’Agenzia, considerato che esse provengono da un soggetto che risulta avere interessi contrastanti con quelli del contribuente” (tanto che il G. lo aveva tratto a giudizio avanti al tribunale civile) e trattandosi comunque di “mere dichiarazioni di scienza rese da un terzo, prive di valore sostanziale se non confortate da ulteriori riscontri”. Ne la circostanza che le fatture non risultassero contabilizzate dal D.N. poteva valere a supporto, rappresentando ciò “un fatto conseguenziale alle asserzioni dello stesso D.N.”, allo stesso modo di come non incidevano le prove testimoniali che il G. assumeva di avere dedotto avanti al tribunale civile. Il legittimo sospetto di inesistenza delle operazioni avrebbe dovuto essere dunque – munito di ulteriori riscontri di segno contrario a quelli addotti dalla parte contribuente, tanto più alla luce della comprovata esistenza di assegni bancari emessi (nello stesso anno della fatturazione) dal G. a favore del D.N., seppure per importo inferiore a quello complessivo di fatturazione, elemento indiziario che lasciava presumere l’esistenza di un rapporto sottostante e che si aggiungeva alla prova documentale costituita dalla quietanza del D.N. la cui autenticità non si poteva porre in dubbio, in difetto di un contrario accertamento giudiziale.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore a seguito del rilascio di una antecedente relazione e della già avvenuta fissazione di una prima udienza di discussione, poi non tenutasi per la morte del difensore della parte controricorrente – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., previo il rilascio della presente nuova relazione.

Infatti, con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19), la ricorrente Agenzia si duole del fatto che il giudice del merito abbia erroneamente posto a carico dell’Amministrazione l’onere di fornire la prova della non genuinità delle operazioni fatturate “ritenendo insufficienti gli elementi e gli indizi forniti in sede di accertamento”. E ciò per quanto sia jus receptum che all’Amministrazione compete soltanto l’allegazione di elementi presuntivi (purchè specifici) circa la falsità, ciò che determina poi a carico del contribuente l’assunzione dell’onere di dimostrarne la genuinità. Ai fini di questa prova il contribuente non si sarebbe potuto limitare ad esibire i mezzi di pagamento (appunto perchè normalmente utilizzati ai fini evasivi di cui si tratta), mezzi che peraltro erano di gran lunga inferiori all’imponibile indicato nelle fatture, sicchè “le surriportate argomentazioni addotte dalla CTR….risultano mere asserzioni che non possono inficiare la validità degli elementi che hanno indotto a recuperare l’IVA indebitamente detratta”.

Il motivo appare inammissibilmente proposto, prima ancora che infondato.

Lungi dal gravare l’amministrazione di un indebito onere di prova, il giudicante ha correttamente evidenziato che quest’ultima – dopo avere disconosciuto i costi dedotti e l’IVA detratta – ha addotto un “valido indizio” a supporto di detto disconoscimento, ma ne ha svalutato la significatività, una volta collocato nel generale contesto probatorio descritto nella dianzi riassunta motivazione della decisione.

Valendosi dei poteri che l’ordinamento processuale gli attribuisce in via esclusiva (salvo il solo controllo della logicità e sufficienza argomentativa del ragionamento decisorio), il giudice del merito ha correttamente contrapposto l’indizio di parte pubblica alle prove addotte dalla parte contribuente a sostegno della genuinità dei rapporti sottostanti, adottando poi un convincimento consapevole e motivato.

A fronte di ciò, la parte ricorrente ha da un canto lamentato la violazione del criterio di riparto dell’onus probandi tante volte insegnato dalla Corte Suprema a riguardo di siffatto genere di controversie ma ha poi contraddittoriamente evidenziato che il giudicante ha ritenuto “insufficienti gli elementi e gli indizi forniti in sede di accertamento”.

Detta valutazione comparativa (che la ricorrente ha riconosciuto essere stata debitamente espletata, ma di cui sostanzialmente contesta gli esiti) contrasta già in tesi con l’assunto di violazione della regola sulla ripartizione dell’onere di prova ed inficia di manifesta incoerenza il motivo di impugnazione, che evidenzia l’esistenza di una violazione che il giudicante non può avere commesso, non essendosi affatto occupato della interpretazione o applicazione della regola in questione ma avendo valutato in concreto la valenza argomentativa probatoria delle contrapposte allegazioni e produzioni, finendo per dare prevalenza a quelle di parte contribuente.

Il mezzo di impugnazione si manifesta perciò inammissibile proprio per la tipologia del vizio valorizzato con il quale si viola la regola tante volte enunciata secondo cui: “Non può ricondursi nell’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione “ex” art. 360 c.p.c., n. 3), la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, giacchè siffatta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione” (per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6224 del 29/04/2002).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 marzo 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre al 15% per spese generali, oltre ad accessori di legge ed oltre ad Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA