Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11544 del 02/05/2019
Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 02/05/2019), n.11544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14998/2014 proposto da:
P.E. & C. S.a.s. in persona legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Chirico Filadelfo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Leonessa Investimenti S.r.l. a Socio Unico, in persona legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Pasubio, 4, presso lo studio dell’avvocato Sarrocco Pietro che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gervasoni Lino, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 17/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/01/2019 dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO
che la S.A.S. P.E. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 17/01/2014;
che Leonessa Investimenti s.r.l. a socio unico ha depositato controricorso.
Diritto
RILEVATO
che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;
che Leonessa Investimenti s.r.l. a socio unico ha accettato la rinuncia agli atti;
che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della
controricorrente;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019