Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11542 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.E. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 112/16/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna Sezione n. 16, del 04.12.2006, depositata il 12

dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3487/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 112-16-2006, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione n. 16 il 04.12.2006 e DEPOSITATA il 12 dicembre 2006. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997 e degli artt. 2033 e 2697 c.c., nonche’ per omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle prospettate censure, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi desumibili dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di motivazione apparente, avendo escluso la rilevanza impositiva dell’attivita’, nella considerazione che la relativa natura fosse rilevante ed operante su di un piano strettamente soggettivo e che, stante l’assenza di personale dipendente e la modestia dei beni strumentali adottati, essa fosse di gran lunga prevalente su quello oggettivo rappresentato da una struttura organizzativa; per altro, senza dare contezza delle ragioni per le quali era stato asserito che non risultava impiegato personale dipendente, malgrado fosse pacifica la circostanza rilevante, desumibile dalla dichiarazione e dedotta in ricorso,- che risultava corrisposta a terzi la somma di Euro 31.383,00, che, in ipotesi, era ricollegabile proprio a compensi per lavoro subordinato, ovvero, per collaboratori coordinati e continuativi.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimita’, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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