Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11542 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25027/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, (c.f./p.u. (OMISSIS)), in persona

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola

di Rienzo n. 297, presso l’avvocato Franco Marco, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.a., in persona del

curatore avv. F.A., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Vodice n. 7, presso l’avvocato Maltese Mauro, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Cisco Systems Capital Italy S.r.l.;

– intimata –

e contro

Cisco Systems Capital Italy S.r.l., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Lazio n. 20-b, presso l’avvocato Coggiatti Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mastellone Carlo Ugo,

giusta procura speciale per Notaio D. C. H. di (OMISSIS),

autenticata il (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. in

Liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3465/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte,

riuniti i ricorsi, accolga il ricorso principale e dichiari

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza in data 30-8-2011 la corte d’appello di Roma rigettava il reclamo della (OMISSIS) s.p.a. nei riguardi della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal tribunale di Roma il 17-5-2011, in conseguenza del decreto col quale, il 2-5-2011, era stata dichiarata l’inammissibilità di una proposta di concordato preventivo; la corte d’appello premetteva che la società aveva fondato la propria opposizione su censure unicamente rivolte contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato, senza motivi specificamente attinenti alla sentenza di fallimento;

la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto un motivo di ricorso per cassazione;

la curatela ha replicato con controricorso ed egualmente ha fatto la Cisco Sistems Capital Italia s.r.l., creditore istante, che ha dedotto, a sua volta, un motivo di ricorso incidentale sul capo della decisione che ha disposto la compensazione delle spese processuali; il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso principale, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 162, in combinato disposto con l’art. 18 stessa legge, è manifestamente fondato, atteso il principio per cui, in tema di concordato preventivo, “quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del p.m., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo” (Cass. Sez. U. n. 9935-15, cui adde Cass. Sez. U. n. 9936-15);

l’accoglimento del ricorso principale assorbe l’incidentale sulle spese, in quanto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Roma, diversa sezione, la quale si uniformerà al principio esposto e provvederà essa anche sulle spese, ivi comprese quelle del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del consigliere Terrusi (est.), il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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